ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 6,  ultimo
comma, d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento
per  l'amministrazione  e l'erogazione del fondo di previdenza per il
personale del Ministero delle finanze), promosso con ordinanza emessa
il  29 marzo  2001  dal  Tribunale  di  Roma  nel procedimento civile
vertente  tra  Mole'  Salvatore  e  il  Fondo  di  previdenza  per il
personale  del  Ministero  delle  finanze,  iscritta  al  n. 591  del
registro  ordinanze  2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 33, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Roma,  con  ordinanza emessa il
29 marzo  2002,  ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 3, 36 e 38
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 6,  ultimo  comma,  del  d.P.R.  21 dicembre  1984, n. 1034
(Approvazione  del  regolamento  per l'amministrazione e l'erogazione
del  fondo  di  previdenza  per  il  personale  del  Ministero  delle
finanze),   nella   parte   in   cui  prevede  che  le  anticipazioni
dell'indennita'  di  fine  rapporto  eventualmente  corrisposte  agli
iscritti  al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle
finanze  a  sensi  dell'art. 4,  n. 2 dello stesso d.P.R. n. 1034 del
1984  debbano  essere  detratte  dall'importo finale della indennita'
stessa con la maggiorazione degli interessi legali;
        che  il  giudice  a  quo, riportandosi a quanto sostenuto dal
ricorrente,  afferma  che  la  disposizione  impugnata,  senza alcuna
ragionevole  giustificazione, detterebbe per i dipendenti pubblici da
essa  considerati  una  disciplina  del  trattamento di fine rapporto
deteriore  rispetto a quella cui sono sottoposti i lavoratori privati
(che non prevede alcuna maggiorazione delle anticipazioni da detrarre
dall'importo finale del trattamento stesso);
        che  la  denunciata  decurtazione  della  indennita'  di fine
rapporto   violerebbe,   altresi',   il   principio  secondo  cui  la
retribuzione  deve  essere  adeguata  e  sufficiente  a  garantire al
lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa;
        che la decurtazione stessa, inoltre, snaturerebbe la funzione
previdenziale propria della indennita' di fine rapporto.
    Considerato che la norma impugnata per il suo carattere meramente
regolamentare  e'  inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale
di costituzionalita' (sentenza n. 427 del 2000 e ordinanze n. 328 del
2000 e n. 430 del 1999);
        che,  pertanto  -- a prescindere da ogni considerazione sulla
mancanza,  nella  ordinanza,  di  una  adeguata motivazione sulla non
manifesta  infondatezza  della  questione,  non  avendo il rimettente
espresso  alcun  autonomo  e  specifico  giudizio  sul  merito  delle
censure,  ma  essendosi  limitato  a  riportare  quanto sostenuto dal
ricorrente  nel  giudizio  a  quo  (ordinanza  n. 556  del 2000) - la
proposta questione e' manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.