IL TRIBUNALE Nella causa civile n. 165/2001 RGAC, promossa da De Angelis Aniello, rappresentato e difesa, in forza di mandato in calce alla copia notificata del precetto, dall'avv. Gino Bloise, presso il cui studio in Cassano allo Jonio, via IV Novembre n. 18, elettivamente domicilia, opponente; Contro Gallipoli Brunella, Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., Citibank Italia S.p.a., Intesa Gestione Crediti S.p.a., Fiscambi Immobiliare, Curatela Fallimentare di Putignano Anna, opposti contumaci; ha pronunciato la seguente ordinanza. Con ricorso depositato all'udienza del 16 gennaio 2001, De Angelis Aniello proponeva opposizione all'esecuzione nell'ambito della proc. n. 16/89 RGE, lamentando il carattere usurario dei tassi di interesse applicati dalla Intesa Gestione Crediti S.p.a., dalla Citibank Italia S.p.a. e dalla Realfin S.p.a. (gia' Fiscambi Immobiliare) e deducendo l'applicabilita' della disciplina contenuta nella legge n. 108/1996 ai rapporti ancora in corso, ivi compresi quelli relativi a decreti ingiuntivi non opposti, nei quali il debitore e' condannato al pagamento degli interessi futuri fino al saldo, nonche' dell'art. 1339 del codice civile. Chiedeva pertanto la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., nonche' in via principale dichiararsi la nullita' delle clausole dei titoli esecutivi che prevedono tassi di interesse usurari e la debenza delle somme dovute esclusivamente a titolo di capitale; in via subordinata dichiararsi la nullita' delle clausole che prevedono interessi usurari dei titoli esecutivi a far data dall'entrata in vigore della legge n. 108/1996. Instaurato il contraddittorio, l'opponente reiterava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e chiedeva a questo giudice di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 29 dicembre 2000 rispetto agli artt. 3, 24, 47, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione nel caso di conversione del testo di legge. All'udienza del 10 aprile 2001, cui il procedimento perveniva a seguito di un rinvio disposto al fine di consentire all'opponente di fornire chiarimenti in ordine al pagamento delle somme relative al capitale di cui ai titoli azionati, l'opponente reiterava le proprie istanze. M o t i v a z i o n e Deve innanzitutto ritenersi che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, d.l. 28 dicembre 2000, n. 394, sollevata da De Angelis Aniello nei termini di cui sopra debba intendersi riferita all'art. 1, legge 18 febbraio 2001, n. 24, siccome specificato dallo stesso opponente all'udienza del 10 aprile 2001. Cio' premesso, ritiene questo giudice che tale questione sia rilevante rispetto al presente giudizio di opposizione all'esecuzione, atteso che dalla decisione della predetta questione di legittimita' costituzionale dipendono sia i provvedimenti da adottare per l'istruzione della causa che la decisione della medesima. In particolare, va rilevato che l'ammontare dei tassi di interesse applicati dalla CARICAL (ora Intesa Gestione Crediti S.p.a.) in forza del contratto di mutuo (pari al 16%, oltre a quelli moratori), superano del 50% quelli rilevati dal Ministero del tesoro nell'ultimo trimestre e nelle precedenti rilevazioni, mentre quelli applicati dalla CARICAL ai contratti di apertura di conto corrente (pari al 18,50%) e dalla Citibank Italia S.p.a. in forza di contratto di conto corrente (pari al 20%) hanno superato del 50% quelli rilevati dal Ministero del tesoro nei trimestri precedenti, quindi, se non fosse intervenuto il decreto-legge poi convertito, i tassi di interesse di cui sopra troverebbero la loro fonte contrattuale in altrettante clausole nulle ex art. 1418, comma 1 e 1419, comma 2 del codice civile, stante il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 4, della legge n. 108/1996. Ritiene inoltre questo giudice che la questione di legittimita' costituzionale prospettata da De Angelis Aniello rispetto agli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost. non sia manifestamente infondata. In particolare, sorgono dubbi sulla compatibilita' tra l'art. 1, d.l. n. 394 del 2000, convertito nella legge n. 24 del 2001 e l'art. 3 della Costituzione, ove si consideri l'ingiustificata disparita' di trattamento riservata a coloro che, avendo stipulato con le banche o con altri enti creditizi, in data anteriore all'entrata in vigore della predetta legge, contratti che prevedevano la corresponsione di interessi ad un tasso superiore a quelli successivamente individuati come tassi-soglia, non possono invocare le disposizioni contenute nella legge n. 108/1996, rispetto a coloro che hanno stipulato contratti con le banche o con altri enti creditizi alle medesime condizioni, ma successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996. Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono altresi' dei dubbi sulla compatibilita' dell'art. 1, d.l. n. 394 del 2000, convertito nella legge n. 24 del 2001 e l'art. 24 della Costituzione, atteso che l'applicazione della predetta norma frustra il diritto alla difesa di coloro che si erano opposti in giudizio alle pretese delle banche e degli altri intermediari creditizi in forza della normativa anteriormente vigente e consente la materiale erogazione di interessi definiti usurari (sia pure per relationem) dalla legge n. 108/1996 anche dopo l'entrata in vigore della medesima. Appaiono inoltre degne di rilievo le considerazioni svolte dall'opponente in ordine alla violazione dell'art. 47 della Costituzione, atteso che i valori della "tutela del risparmio" e dell'"accesso del risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione" consacrati nella citata norma costituzionale risultano concretamente ostacolati dall'art. 1, d.l. n. 394 del 2000, convertito nella legge n. 24 del 2001, che di fatto tutela la posizione delle banche e degli enti creditizi a scapito dei cittadini, consentendo l'erogazione di interessi usurari anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 108/1996. Appaiono infine meritevoli di considerazione anche le doglianze espresse dall'opponente in ordine alla violazione dell'art. 77 della Costituzione per mancanza assoluta dei presupposti giustificativi dell'adozione dei decretilegge, ove si consideri che sussistono dubbi sulla straordinaria necessita' ed urgenza di promulgare un provvedimento normativo di interpretazione autentica di una legge del 1996 (cioe' cinque anni dopo la sua entrata in vigore), che innovando profondamente la disciplina dei rapporti tra gli enti creditizi ed i cittadini, ha immediatamente posto agli operatori del diritto numerosi e rilevanti problemi interpretativi. Appare invece manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata dall'opponente anche in relazione agli artt. 101, 162 e 104 della Costituzione. In particolare, l'adozione di una legge interpretativa non si pone affatto in contrasto con il principio secondo cui il giudice e' soggetto soltanto alla legge: alla stregua dell'art. 101 della Costituzione non puo' affatto dubitarsi che nel nostro ordinamento il giudice sia soggetto a tutte le leggi dello Stato, nel cui novero sono senz'altro comprese anche quelle interpretative. Deve inoltre escludersi che l'adozione di una legge interpretativa quando non ve ne siano i presupposti violi i principi di autonomia e di indipendenza dell'ordine giudiziario, atteso che tali principi sono volti a tutelare la magistratura dalle interferenze degli altri poteri dello Stato nella sua organizzazione interna (sotto il profilo del reclutamento, delle sanzioni disciplinari, dei trasferimenti ...), mentre, per quanto attiene ai parametri per l'esercizio della funzione giurisdizionale il magistrato e' comunque tenuto all'applicazione della legge.