IL TRIBUNALE

    Valutati  i  profili  di censura di illegittimita' costituzionale
del  disposto  normativa  ex artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286  in  relazione  ai quali la Corte costituzionale e' gia' stata
recentemente  investita  del  sindacato  costituzionale  della citata
normativa  (v.  sentenza della Corte costituzionale n. 105 in data 10
aprile 2001);
    Rilevato,  in  relazione ad un profilo specifico della disciplina
in  esame  costituzionalmente  censurabile e non preso in esame dalla
Corte  costituzionale  nella  pronuncia  innanzi richiamata, che, ove
configurato  quale provvedimento restrittivo della liberta' personale
e  percio'  soggetto  al  dettato  normativo  ex  art. 13  Cost.,  il
trattenimento  provvisorio  del  soggetto  espulso  non possa percio'
legittimamente disporsi da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza
che  per "atto motivato dell'autorita' giudiziaria" (art. 13, secondo
comma;  della Costituzione) se non "in casi eccezionali di necessita'
ed  urgenza,  indicati tassativamente dalla legge" e salva successiva
convalida  da  parte  dell'A.G.,  entro  un termine massimo di 96 ore
dall'applicazione,  laddove  invece  e'  consentito  al  questore  ex
art. 14,  comma  1, d.lgs n. 286/1998 di adottare tale misura "quando
non  e'  possibile  eseguire  con  immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento   alla  frontiera  ovvero  il  respingimento  perche'
occorre  procedere  al  soccorso  dello  straniero,  ad  accertamenti
supplementari  in  ordine  alla  sua  identita' o nazionalita' ovvero
all'acquisizione  dei  documenti per il viaggio", ovvero finanche per
la  mera  "indisponibilita'  di  vettore  o  altro mezzo di trasporto
idoneo",  evento  quest'ultimo  solo  accidentale, non addebitabile a
responsabilita'  dello straniero e che sarebbe comunque ovviabile con
l'attivazione  di  congrui  interventi  organizzativi,  tale  da  non
giustificare  percio'  in  alcun modo il sacrificio, pure temporaneo,
della  liberta' personale del soggetto coinvolto ben oltre i rigorosi
limiti consentiti dal dettato costituzionale;
    Rilevato  che, seppure "il diritto internazionale consuetudinario
nessun   limite  prevede  circa  l'ammissione  e  l'espulsione  dello
straniero,  operando  in questa materia il principio della sovranita'
nazionale,  la quale comporta la liberta' dello Stato di stabilire la
propria   politica   nel   campo   dell'immigrazione,   permanente  o
temporanea,  e  di  ordinare allo straniero di abbandonare il proprio
territorio",    sicche'    "occorre,    quindi,    fare   riferimento
all'ordinamento interno, nel quale gli stranieri godono di una tutela
meno  intensa  di  quella  riconosciuta  al  cittadino e non hanno un
diritto  acquisito  d'ingresso  e  di  soggiorno  nello Stato, con la
conseguenza che le relative liberta' possono essere limitate a tutela
di  particolari  interessi pubblici" ( Cass. Sez. Un. 12 aprile 1994,
n. 3394;  v.  inoltre:  Corte  Costituzionale  ord. 10 dicembre 1987,
n. 503),  nondimeno  la  "liberta' personale di cui all'art. 13 della
Cost.  (...)  costituisce  un  diritto inviolabile riconosciuto anche
allo  straniero"  (  v.  ancora  Cass.  Sez. Un. n. 3394/1994 cit. ed
inoltre Cass., Sez. III civile, 10 febbraio 1993, n. 1681);
    Ritenuto  peraltro,  in considerazione delle specifiche modalita'
normativamente previste per l'attuazione del cd. trattenimento presso
i  suddetti  centri  di  permanenza  ed assistenza per stranieri gia'
soggetti  a  provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo
alla frontiera, che tale misura, solo eventuale ed ulteriore rispetto
a  quella di espulsione, che in effetti incide sulla sola liberta' di
circolazione,  del soggetto, valga in effetti a limitare e comprimere
significativamente  la  liberta'  personale della persona trattenuta,
alla  quale  e' fatto divieto assoluto di allontanarsi dal centro, se
non previa autorizzazione del giudice e comunque accompagnata secondo
modalita'  disposte dal questore anche in caso di "imminente pericolo
di  vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per
altri  gravi  motivi  di  carattere  eccezionale" ovvero, anche senza
specifica  autorizzazione  dell'A.G., per "essere ricoverato in luogo
di  cura"  o per "recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito
dal  giudice  che  procede ovvero presso la competente rappresentanza
diplomatica  o  consolare  per  espletare  le procedure necessarie al
rilascio  dei  documenti  occorrenti  per  il  reimpatrio",  salva la
competenza  del  questore  per  l'adozione  di provvedimenti e misure
occorrenti  per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese
quelle per l'identificazione delle persone e i sicurezza all'ingresso
nel  centro,  nonche'  quelle  per impedire l'indebito allontanamento
delle  persone  trattenute  e per ripristinare la misura nel caso che
questa  venga  violata"  (art. 21  del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394,
recante   norme   di  attuazione  ex  art. 1,  comma  4,  del  d.lgs.
n. 286/1998);
    Rilevato  peraltro  che  la  stessa  Corte  costituzionale  ha in
effetti  recentemente  ritenuto che "il trattenimento dello straniero
presso  i  centri  di  permanenza  temporanea  e assistenza e' misura
incidente  sulla  liberta' personale, che non puo' essere adottata al
di  fuori  delle  garanzie dell'art. 13 della Costituzione", giacche'
"il  trattenimento e' quantomeno da ricondurre alle altre restrizioni
della  liberta'  personale  di  cui  pure si fa menzione nell'art. 13
della   Costituzione"   visto   che  in  esso  si  determina  "quella
mortificazione  della  dignita'  dell'uomo  che  si  verifica in ogni
evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che e' indice
sicuro   dell'attinenza   della  misura  alla  sfera  della  liberta'
personale",  "ne'  potrebbe  dirsi che le garanzie dell'art. 13 della
Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista
della  tutela  di altri beni costituzionalmente rilevanti", visto che
"per   quanto   gli   interessi   pubblici  incidenti  sulla  materia
dell'immigrazione  siano  molteplici  e  per  quanto  possano  essere
percepiti  come  gravi  i  problemi di sicurezza e di ordine pubblico
connessi  a  flussi  migratori  incontrollati,  non  puo'  risultarne
minimamente   scalfito   il   carattere   universale  della  liberta'
personale,  che,  al  pari  degli  altri  diritti che la Costituzione
proclama  inviolabili,  spetta  ai singoli non in quanto partecipi di
una  determinata  comunita'  politica, ma in quanto esseri umani" (v.
sentenza della Corte costituzionale n. 107/2001 citata);
    Ritenuto   percio'   che   l'attuazione   della  misura  del  cd.
trattenimento  dello straniero ex art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 cit.
possa  legittimamente  disporsi  solo  nel  pieno  ed  incondizionato
rispetto  del  dettato  di  cui all'art. 13 Cost., secondo cui non e'
ammessa  forma  alcuna di (...) restrizione della liberta' personale,
se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e
modi  previsti dalla legge" e solo "in casi eccezionali di necessita'
ed  urgenza,  indicati  tassativamente  dalla  legge,  l'autorita' di
pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori" limitativi
della liberta' personale, salvo il sindacato successivo dell'A.G. nei
termini  e  con  le  modalita'  di  cui al disposto ex art. 13, terzo
comma, Cost.;
    Ritenuto  invece  che  la  mera indisponibilita' temporanea di un
vettore  o  di  altro  mezzo  di  trasporto  idoneo  per  l'immediata
esecuzione  dell'espulsione  dello straniero con accompagnamento alla
frontiera  non integri di per se' un evento eccezionale di necessita'
ed  urgenza  che  legittimi  l'intervento  limitativo  della liberta'
personale da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza;