IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti  del proc. civile n. 1275/2000 promosso in primo
grado da Caruso Rosario nato a Butera il 7 marzo 1933, avv. Salvatore
Ammendola;
    Contro LEGAL SUD S.r.l. in persona del legale rappresentante avv.
Francesco Lo Porto.
    Premesso  che  il  Caruso  ha  proposto,  in  data 1 giugno 2000,
opposizione all'espropriazione contro il terzo I.N.P.S. di Ragusa per
il  pignoramento di 1/5 della pensione di cui e' titolare, e promossa
dalla S.r.l. LEGAL SUD, eccependone l'assoluta impignorabilita';
        premesso che la controparte ha resistito;
        premesso  che  la causa e' stata ri-posta in deliberazione il
22  novembre  2001 con termini per comparse e memorie di replica, per
acquisire il fascicolo dell'espropriazione;
        premesso   che  il  Caruso  ha  invocato,  implicitamente  ma
chiaramente,  gli  artt. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e 69 legge
30  aprile  1969  n. 153 (quest'ultimo costituzionalmente illegittimo
nella  parte  in  cui escludeva il pignoramento per crediti di natura
alimentare: C. Cost. 30 novembre 1988 n. 1041)
        premesso  che  la  pensione  de  qua  e' - pacificamente - di
vecchiaia;
    Considerato  che deve dubitarsi della legittimita' costituzionale
di entrambe le disposizioni in relazione all'art. 3 comma 1 Cost., su
cui  il  Giudice  delle  leggi  si  e' pronunciato con ordinanza 8/22
giugno   2000   n. 231   (Gazzetta   Ufficiale,  1a  serie  speciale,
n. 27/2000)  con  declaratoria  di  inammissibilita'  per  inadeguata
motivazione  sulla sua rilevanza nel giudizio a quo (pretore Ravenna,
ord.  9  dicembre  1997),  e con sentenza n. 55/1991 per la manifesta
infondatezza.
    Con quest'ultimo arresto sono state rilevate:
        a)  l'incidenza  della  limitazione de qua non sulla generale
responsabilita' dell'art. 2740 c.c. "ma soltanto su di un particolare
mezzo  di  esecuzione  civile (pignoramento presso terzi) tra i tanti
che consentono la realizzazione coattiva del diritti";
        b) la fondatezza del regime differenziato per le retribuzioni
e  le  pensioni  attesa  "l'intrinseca  diversita'  di due situazioni
giuridiche che rispondono a principi e finalita' diversi quali quelli
espressi dagli artt. 36 e 38 della Costituzione".
    L'assunto  non  persuade  anche  per  la  successiva  (v.  infra)
giurisprudenza costituzionale.
    Sotto   il   primo  profilo,  la  molteplicita'  delle  forme  di
aggressione  giuridica  del patrimonio del debitore mira ad agevolare
la  soddisfazione  del  credito  e non sembra plausibile escluderne a
priori  una  e,  soprattutto,  quella (pignoramento di crediti) che -
salva  l'ipotesi  scolastica  del  rinvenimento  di  danaro presso il
debitore  -  e'  piu'  vantaggiosa per il creditore (l'espropriazione
mobiliare e immobiliare essendo all'evidenza aleatorie in vista delle
vendite, e la seconda implicando costi ormai elevati).
    Sotto   il   secondo   profilo,   posti  il  regime  di  generale
pignorabilita'  delle retribuzioni (anche per effetto di molteplici e
note  pronunce  di  illegittimita'  costituzionale)  e  il  regime di
generale   impignorabilita'  delle  pensioni,  questa  disparita'  e'
irragionevole  ogni qual volta il trattamento pensionistico non abbia
carattere  "speciale"  ma,  al  contrario,  costituisca  c.d. salario
differito   e  cioe'  abbia  le  medesime  natura  e  funzione  della
retribuzione   percepita  dal  lavoratore  subordinato  in  attivita'
(principio di sinallagmaticita).
    Se  per la rilevanza costituzionale del diritto alla retribuzione
(art. 36, primo comma, Cost.) questa e' pignorabile in misura ridotta
(1/5),  e'  difficile  ammettere  che  il  principio  di solidarieta'
(art. 38,  secondo  comma,  Cost.)  confligga  con il limite in esame
quando  il  trattamento  pensionistico  costituisca - come nel caso -
"prosecuzione" della medesima capacita' reddituale.
    Ne'    e'    possibile   negare   l'equivalenza   dei   parametri
costituzionali  in  argomento:  da un lato sta la formula di chiusura
dell'art. 36  sulla  sufficienza  della  retribuzione per l'esistenza
libera  e dignitosa; dall'altra la formula dell'art. 38 secondo comma
sull'adeguatezza della pensione per le esigenze di vita.
    D'altronde  le evenienze contemplate dall'art. 38, secondo comma,
Cost.,  (infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia, disoccupazione
volontaria) sono ontologicamente diverse e diversi sono in concreto i
criteri dettati dal legislatore per garantirle: la loro equiparazione
e' smentita de jure.
    Il  presupposto implicito della sentenza n. 55/1991 pare - se ben
si  intende  -  l'opzione  teorica  dell'autonomia  del sistema delle
assicurazioni  sociali  rispetto alle assicurazioni private in quanto
riconducibili  alla  c.d.  sicurezza  sociale,  in  ossequio  al loro
fondamento    legale    e   non   pattizio   nonche'   al   principio
dell'automaticita'  delle  prestazioni  (difetto  di  sinallagma  fra
prestazioni e contributi).
    Ma  si  e'  obbiettato  che  le assicurazioni sociali, pur con le
peculiarita'   evidenziate,  debbono  pur  sempre  essere  inquadrate
nell'ambito  delle  assicurazioni in senso tecnico giusta due limpidi
dati normativi:
        l'art. 1886  c.c.  rinvia  alle disposizioni codicistiche per
colmare   eventuali   lacune   delle  leggi  speciali  relative  alle
assicurazioni  sociali (e la previsione e' stata applicata in materia
di diritto di surroga degli enti previdenziali);
        l'art. 2116   primo   comma  c.c.  sancisce  il  diritto  del
lavoratore  (subordinato)  alle  prestazioni  dell'art. 2114 anche in
caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, per cui
il  loro  automatismo  e'  regola generale derogabile solo exspressis
verbis (Corte costituzionale 5 dicembre 1997 n. 374).
    Si  aggiunga  che  la  correlazione  tra contributi e prestazioni
permane, in quanto la loro erogazione e' subordinata all'accertamento
che i contributi non versati erano "dovuti".
    In  definitiva,  l'istituto  delle  assicurazioni  sociali  ha il
medesimo fondamento di quello delle assicurazioni private.
    Infine, non e' decisivo il fine pubblicistico delle assicurazioni
sociali in relazione all'intervento finanziario dello Stato (concorso
negli  oneri  previdenziali),  per  il  quale il riconoscimento della
natura   c.d.   mista  dell'erogazione  (retributiva,  previdenziale,
assistenziale)  non  impedisce  quella  distinzione  che  in punto di
pignorabilita', garantisca parita' di trattamento: conformemente alla
sentenza    19   marzo   1993   n. 99,   per   la   declaratoria   di
incostituzionalita'  dell'art. 2  primo  comma  n. 3 d.P.R. 5 gennaio
1950  n. 180,  che ha consentito il sequestro e il pignoramento delle
indennita'  di  fine rapporto di lavoro spettanti ai dipendenti delle
pp. AA.
    Questa  pronuncia  costituisce  verosimile  revisione  di  quella
n. 55/1991,  e  comunque  ha  introdotto  una  regola iuris; ben piu'
aderente all'ordinamento giuridico nel suo complesso; considerato che
la  questione  e'  rilevante  atteso  l'evidenziato thema decidendum;
provvedendo d'ufficio;