ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 5, comma 1,
ultimo  periodo,  della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in
materia  di  giustizia amministrativa), promossi con ordinanze emesse
il  21 febbraio  2001  e  l'8 novembre  2000  dalla  Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, iscritte ai nn. 339
e  467  del  registro  ordinanze  2001  e  pubblicate  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, nn. 20 e 25, 1a serie speciale, dell'anno
2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che  la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione  Siciliana,  con  due ordinanze, di analogo contenuto, decise
l'8 novembre  2000 e il 21 febbraio 2001 e depositate rispettivamente
il  26 febbraio  e  il  26 marzo  2001, nel corso di separati giudizi
cautelari   in   materia  di  pensioni,  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 5,  comma  1, ultimo periodo,
della  legge  21 luglio  2000,  n. 205  (Disposizioni  in  materia di
giustizia  amministrativa),  nella parte in cui prevede la competenza
della  Corte  dei  conti  in composizione collegiale a provvedere per
l'emanazione  di  provvedimenti cautelari nel giudizio pensionistico,
nonostante la stessa disposizione istituisca la competenza a decidere
il  merito  della  controversia  della  medesima  Corte  dei conti in
composizione  monocratica,  nella  persona  del magistrato designato,
appartenente  alla  sezione  giurisdizionale regionale competente per
territorio, in funzione di giudice unico;
        che  il  giudice a quo denuncia la violazione degli artt. 3 e
25 della Costituzione, sottolineando l'irragionevolezza di una scelta
che,   in   assenza   di   qualsivoglia  giustificazione  concreta  o
sistematica,    valicherebbe   i   margini   della   discrezionalita'
legislativa:  un  sistema  che  ripartisce la competenza collegiale e
quella  monocratica  nei  termini  descritti non avrebbe precedenti e
sarebbe  gravemente  difforme  rispetto  ai  modelli  piu'  vicini al
giudizio   pensionistico,  il  processo  cautelare  nel  processo  di
responsabilita'  contabile  ed  il  processo  cautelare  nel rito del
lavoro,  pure  richiamato, quest'ultimo, nel giudizio della Corte dei
conti in tema di pensioni;
        che  i  sospetti  di  irragionevolezza,  continua  il giudice
rimettente,  si  accentuerebbero  alla  luce  degli  effetti che puo'
determinare  l'art. 9 della legge n. 205 del 2000, che affiderebbe al
collegio  chiamato  a  valutare  la  domanda  cautelare  il potere di
decidere  il  merito  della  controversia  con sentenza succintamente
motivata,   quando   il  ricorso  appaia  manifestamente  fondato,  o
manifestamente     infondato,     irricevibile,    inammissibile    o
improcedibile;
        che   la   trasformazione   del  rito  avrebbe  come  effetto
automatico,  secondo  la  Corte  dei  conti,  anche la trasformazione
dell'organo   decidente;  cio'  comporterebbe  la  modificazione  del
giudice  naturale precostituito per legge, dipendente non gia' da una
chiara  e  verificabile  scelta  del  legislatore,  ma da circostanze
occasionali  e  variabili, consistenti nel fatto che le parti abbiano
posto  il  collegio  in  condizioni  di provvedere nel merito e nella
stessa  determinazione  facoltativa  del  collegio  di  decidere  con
sentenza,  chiudendo  la fase processuale; quest'evenienza, se da una
parte  sarebbe coerente con le finalita' di accelerazione processuale
perseguite  dalla  legge,  dall'altra parte realizzerebbe - proprio a
causa  dell'anomalia  di  partenza  che  contraddistingue il processo
cautelare - un arbitrario sovvertimento di competenze;
        che  ne seguirebbe, pertanto, conclude il giudice rimettente,
la violazione dell'art. 25 della Costituzione;
        che  e' intervenuta, in entrambi i giudizi, la Presidenza del
Consiglio  dei ministri, difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,
che  ha  chiesto  che la questione di legittimita' costituzionale sia
dichiarata   inammissibile   e   comunque  manifestamente  infondata,
illustrandone le relative ragioni.
    Considerato che le due identiche ordinanze della Corte dei conti,
sezione  giurisdizionale per la Regione siciliana, hanno sollevato la
medesima   questione   incidentale   di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  5,  comma  1,  ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000,
n. 205  (Disposizioni  in  materia  di  giustizia amministrativa), in
riferimento  agli  artt. 3  e  25  della  Costituzione,  per cui puo'
procedersi  alla  riunione  dei giudizi, in modo da essere unitamente
decisi;
        che  l'anzidetta  questione di legittimita' costituzionale e'
gia'  stata  sollevata  dalla  Corte dei conti con altre ordinanze di
identico  contenuto  a  quelle  in esame e dichiarata da questa Corte
manifestamente infondata, con l'ordinanza 24 ottobre 2001 n. 343, che
ha esaminato i medesimi profili e le stesse argomentazioni;
        che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano
indurre la Corte a modificare il proprio convincimento.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.