Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di legittimita'
costituzionale  dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662  (Misure  di  razionalizzazione  della finanza pubblica), come
modificato  dall'art. 2,  comma  1,  del  d.l.  28 marzo  1997, n. 79
(Misure   urgenti   per  il  riequilibrio  della  finanza  pubblica),
convertito  in  legge  28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanze
emessa  il  13 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale
di  Potenza  sul ricorso proposto da Savitour s.n.c. contro l'Ufficio
delle  Entrate  di Potenza, iscritta al n. 502 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio, avente ad oggetto il
silenzio-rifiuto  in ordine alla richiesta di rimborso del versamento
di ritenute effettuato quale sostituto d'imposta sugli accantonamenti
per  il  trattamento  di fine rapporto (in seguito t.f.r.) dei propri
dipendenti,  promosso  dalla Societa' Savitour s.n.c., la Commissione
tributaria  provinciale  di  Potenza,  con ordinanza 13 febbraio 2001
(r.o.  n. 502  del  2002),  ha  sollevato  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662  (Misure  di  razionalizzazione  della finanza pubblica), come
sostituito  dall'art. 2,  comma  1,  del  d.l.  28 marzo  1997, n. 79
(Misure   urgenti   per  il  riequilibrio  della  finanza  pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
        che  le  predette norme impongono ai sostituiti d'imposta per
redditi di lavoro dipendente l'obbligo di versare al fisco un acconto
delle imposte dovute dai dipendenti sui trattamenti di fine rapporto;
        che   il   giudice   rimettente  ritiene  che  il  versamento
dell'importo  e' previsto al momento della cessazione del rapporto di
lavoro,  per  cui  la  norma denunciata mediante l'obbligo di acconto
costringe l'imprenditore a pagare con denaro proprio (prelevato dagli
accantonamenti  per il t.f.r.) l'imposta altrui; da qui la violazione
degli  artt. 3  e 53 della Costituzione che dettano, rispettivamente,
il  principio  di  uguaglianza  dei cittadini, "per cui ciascuno deve
pagare  le  proprie  imposte e non quelle altrui" e la regola in base
alla  quale  "ciascuno  partecipa  alle  spese  pubbliche  secondo la
propria  capacita'  contributiva,  supponendo  un reddito conseguito,
reale e non virtuale";
        che,  in particolare, nel caso in esame, osserva il giudice a
quo  non  si  sarebbero  realizzati i presupposti di cui all'art. 16,
primo  comma,  del  d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo  unico  delle  imposte sui redditi) che vuole l'esistenza di un
reddito  tassabile  per  la  legittimazione  dell'imposizione fiscale
determinata  dalla  capacita'  contributiva,  in quanto il versamento
dell'acconto   avverrebbe  a  prescindere  dal  conseguimento  di  un
reddito,  non  potendosi  considerare  tale l'accantonamento al fondo
t.f.r;
        che  e'  intervenuto  in  giudizio  avanti  a questa Corte il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, che ha concluso perche' venga
dichiarata  la  manifesta  infondatezza  della  questione  essendo la
stessa stata gia' decisa con sentenza n. 155 del 2001.
    Considerato   che   l'ordinanza   della   Commissione  tributaria
provinciale  di  Potenza solleva la medesima questione incidentale di
legittimita'  costituzionale dichiarata da questa Corte infondata, in
riferimento  ai medesimi parametri costituzionali (artt. 3 e 53 della
Costituzione)   con  la  sentenza  21 maggio  2001,  n. 155,  che  ha
esaminato i medesimi profili e le stesse argomentazioni;
        che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano
indurre la Corte a modificare il proprio convincimento.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.