ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 5, commi da 1 a 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), promossi con n. 35 ordinanze emesse il 5 luglio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. da 817 a 827, da 832 a 841 e da 843 a 856 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 42, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visti gli atti di costituzione di G. P. P. P. ed altri, di C. M. ed altro e A. C. ed altri e della Regione Toscana nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, solleva, con trentacinque ordinanze del 5 luglio 2000 (pervenute alla Corte il 26 settembre ed il 2 ottobre 2001), questione di legittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'articolo 6 della l. 30 novembre 1998, n. 419): art. 5, comma 8, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 5, comma 7, in riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione; art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonche' art. 3 quest'ultimo nella parte in cui non prevede una partecipazione diretta degli organi universitari nelle scelte delle aziende ospedaliero-universitarie in materia di collegamento tra le attivita' di assistenza, didattica e ricerca in riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione; che le ordinanze, con argomentazioni in larga misura coincidente, impugnano l'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999, il quale stabilisce un termine perentorio entro il quale i professori ed i ricercatori universitari delle facolta' di medicina e chirurgia (infra: medici universitari) esercitano o rinnovano l'opzione - prevista dal comma 7 - per l'esercizio di attivita' assistenziale intramuraria (c.d. attivita' assistenziale esclusiva), ovvero di attivita' libero-professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attivita' assistenziale esclusiva; che, secondo il Tar, la norma, fissando il succitato termine indipendentemente dalla individuazione delle strutture destinate allo svolgimento dell'attivita' assistenziale intramuraria, violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la loro preventiva identificazione configurerebbe un presupposto dell'opzione e, proprio per questo, la disposizione inciderebbe negativamente sulla compenetrazione tra attivita' assistenziale ed attivita' didattico-scientifica, in violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento, nonche' di buon andamento dell'amministrazione; che, ad avviso dei rimettenti, l'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese e connesse - ossia i commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 - nonche' l'art. 3, nella parte riguardante l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie, recherebbero vulnus agli artt. 33 e 76 della Costituzione; che, in particolare, la configurazione dell'opzione per l'attivita' assistenziale esclusiva quale requisito per l'attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al comma 4 della norma impugnata violerebbe il principio di compenetrazione tra attivita' sanitaria assistenziale ed attivita' didattica e di ricerca scientifica, assoggettando l'attivita' assistenziale svolta dal medico universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, in violazione del principio dell'autonomia universitaria; che, ad avviso del Tar, agli organi dell'universita' sarebbero stati attribuiti compiti marginali nel coordinamento degli interessi concernenti l'insegnamento e la ricerca scientifica, in considerazione sia dei poteri attribuiti al direttore del dipartimento, sia della circostanza che questi risponde della programmazione e della gestione delle risorse al direttore generale e sarebbe tenuto a privilegiare le esigenze dell'attivita' assistenziale rispetto a quelle dell'attivita' didattica e scientifica, cosi' da non garantire lo svolgimento delle attivita' assistenziali "funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca" in violazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 30 novembre 1998, n. 419; che, secondo i rimettenti, "la normativa delegata in materia di opzione" (ossia l'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonche' l'art. 3 del d.lgs. n. 517 del 1999 "in parte qua"), si porrebbe in contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione, in quanto il divieto di attribuire al medico universitario il quale non abbia scelto l'attivita' assistenziale esclusiva la direzione delle strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste attivita' non garantirebbe "la coerenza fra l'attivita' assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca" (art. 6, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 419 del 1998), modificando lo stato giuridico del personale universitario, in violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge-delega; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto in tutti i giudizi con separati atti di contenuto sostanzialmente coincidente, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate; che, ad avviso della difesa erariale, il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, attribuendo ai medici universitari la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale presso i propri studi, nei casi di carenza di strutture e di spazi idonei all'interno delle aziende ospedaliero-universitarie, inciderebbe sulla fondatezza delle censure riferite all'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999; che, secondo l'interveniente, detta norma, fissando un termine perentorio per l'esercizio dell'opzione in esame, non sarebbe legata da alcun nesso con il comma 7, e, comunque, i medici universitari, allorquando effettuano la scelta, sono consapevoli degli effetti che ne derivano; che, ad avviso dell'Avvocatura, le censure riferite all'art. 5, comma 7, cit., ed alle disposizioni ad esso sottese, sarebbero infondate, in quanto gli incarichi di direzione dei programmi del comma 4 sono stati ragionevolmente riservati ai medici universitari i quali, scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano piena disponibilita' per la loro realizzazione; che, secondo la difesa erariale, le norme censurate non violerebbero il principio di compenetrazione tra attivita' assistenziale ed attivita' didattica e di ricerca in riferimento ai medici universitari che scelgono il rapporto non esclusivo, in quanto essi continuano a svolgere l'attivita' di ricerca e didattica strumentale rispetto a quella assistenziale e, inoltre, sarebbe stata ragionevolmente realizzata una convergenza delle strutture sanitarie ed universitarie, attribuendo priorita' all'assistenza sanitaria, in vista della tutela della salute del singolo e della collettivita'; che, a suo avviso, le censure riferite all'art. 76 della Costituzione sarebbero infondate, dato che la legge-delega ha inteso rafforzare la collaborazione tra universita' e Servizio sanitario nazionale; che nei giudizi instaurati con le ordinanze di rimessione iscritte ai numeri 838, 843 e 851 del registro ordinanze dell'anno 2001, si sono costituiti i ricorrenti nei processi principali, facendo sostanzialmente proprie le conclusioni del Tar; che nei giudizi promossi dalle ordinanze iscritte ai numeri 832 ed 851 del registro ordinanze dell'anno 2001 si e' altresi' costituita la Regione Toscana - parte nei processi a quibus -, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate. Considerato che l'identita' delle norme impugnate, delle censure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonche' la coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione rendono opportuna la riunione dei giudizi; che, nel decidere identiche questioni sollevate dallo stesso Tar del Lazio, questa Corte, con ordinanza n. 394 del 2001, ha affermato che gli atti legislativi e regolamentari, nonche' la sentenza n. 71 del 2001, sopravvenuti alle ordinanze di rimessione hanno influito sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i molteplici profili delle questioni di legittimita' costituzionale, richiedendo, conseguentemente, un nuovo esame da parte dei giudici a quibus dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza; che le argomentazioni svolte in detta ordinanza conservano validita' anche in relazione ai provvedimenti di rimessione oggetto del presente giudizio; che, alla luce delle modificazioni sopra indicate, gli atti devono essere restituiti ai rimettenti, affinche' procedano ad un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni.