IL TRIBUNALE

    In composizione monocramatica, visti gli atti di causa;

                          Osserva in fatto

    Con  atto  di citazione in data 21 febbraio 2000 Schenetti Emilio
conveniva  in  giudizio  avanti  al  Tribunale di Modena il Comune di
Sassuolo, la societa' UNI.CA.PO. scrl, la societa' ABIT COOP scrl, la
societa'  C.M.E. scrl, la societa' Cooperativa Edilizia Case popolari
scrl,  lo  IACP  - Istituto autonomo case popolari della provincia di
Modena  -  e  la  societa' Cooperativa di Costruzioni scrl al fine di
sentirli dichiarare tenuti e conseguentemente condannate in solido al
pagamento  della somma di lire 1.100.000.000 a titolo di risarcimento
del danno, ritenendosi maturata l'accessione invertita in relazione a
un appezzamento di terreno illegittimamente occupato e trasformato in
modo  irreversibile  al  fine  di  dare  attuazione  a  un  piano per
l'edilizia  residenziale  pubblica  (comparto  PEEP)  in relazione al
quale  il  Comune  di  Sassuolo aveva ceduto il diritto di superficie
agli altri convenuti.
    Si  costituivano  in  giudizio  i  convenuti sollevando eccezioni
pregiudiziali e preliminari con particolare riferimento al difetto di
giurisdizione  del  giudice  adito,  alla  carenza  di legittimazione
passiva  dei  soggetti  attuatori  del piano di edilizia residenziale
pubblica nonche' eccezione di incompetenza per territorio.
    Con  riferimento  a  quest'ultima  eccezione  il  Presidente  del
tribunale  a  seguito  del  rilievo  della  violazione dei criteri di
ripartizione  degli  affari  tra  la  sede del tribunale e le sezioni
distaccate trasmetteva gli atti alla sezione distaccata di Sassuolo.
    Con  ordinanza  in  data  18 giugno 2001, in considerazione della
eccezione  di  difetto di giurisdizione del giudice adito, il giudice
fissava  l'udienza  di precisazione delle conclusioni con particolare
riferimento a tale questione.
    All'udienza del 12 novembre 2001 il difensore dell'IACP dava atto
che  con  legge  regionale  n. 24/01  lo  IACP  e'  stato trasformato
nell'azienda  Case  Emilia  Romagna  della  provincia di Modena (ACER
Modena) che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dello IACP.
    All'udienza   del   17 dicembre  2001  i  difensori  delle  parti
precisavano  infine  le  rispettive  conclusioni indi la causa veniva
trattenuta  in  decisione  previa  assegnazione  dei  termini  di cui
all'art. 190 c.p.c.

                         Osserva in diritto

    Ai  fini  della  decisione  sulla  questione  di giurisdizione, e
tenendo  presente  quanto dedotto dall'attore, che allega una ipotesi
di   c.d.   accessione   invertita  per  l'illegittima  e  definitiva
trasformazione  di un suo appezzamento di terreno, vengono in rilievo
gli articoli 34 e 35 del d.lgs. n. 80/1998.
    Art.  34 comma primo e secondo: "Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva  del  giudice  amministrativo  le  controversie  aventi  ad
oggetto   gli   atti   i   provvedimenti  ed  i  comportamenti  delle
amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.
    Agli effetti del presente decreto la materia urbanistica concerne
tutti gli aspetti dell'uso del territorio".
    Art.   35   comma   primo:   "Il  giudice  amministrativo,  nelle
controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli
articoli  33  e  34,  dispone,  anche attraverso la reintegrazione in
forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto".
    Ai  fini  della  decisione  della questione di giurisdizione tali
norme  sono  ancora  applicabili,  posto  che  l'art. 7  della  legge
205/2000   ha   sostituito   l'art. 34  riproducendone  il  contenuto
(peraltro  con  una  integrazione  nel  primo  comma)  ma, non avendo
efficacia   retroattiva,   si  applica  solo  ai  giudizi  instaurati
successivamente alla sua entrata in vigore.
    In  merito, e' ormai nettamente prevalente la giurisprudenza che,
in   relazione  all'ampia  portata  dell'art. 34,  al  suo  esplicito
riferimento  anche ai "comportamenti" della pubblica amministrazione,
alla  specificazione  che  la materia urbanistica comprende tutti gli
aspetti  dell'uso del territorio, ritiene che nella giurisdizione del
giudice  amministrativo  rientrano le controversie originate anche da
comportamenti  fattuali  della  pubblica  amministrazione,  in quanto
connessi   con  l'esercizio  di  potesta'  pubbliche,  nelle  materie
dell'edilizia e urbanistica.
    E,   come   e'  noto,  nell'ambito  dell'istituto,  di  ricezione
giurisprudenziale,   della  c.d.  accessione  invertita  ricadono  le
ipotesi  di  annullamento  del  decreto  di  esproprio e di quello di
occupazione;  di occupazione divenuta illegittima in quanto protratta
oltre  il termine di legge; il caso di mancanza, originaria o perche'
successivamente annullata, della dichiarazione di pubblica utilita'.
    Ne  consegue  che  la  presunta  controversia  rientrando secondo
quanto  dedotto  da  parte attrice nei casi di cui sopra rientra pure
nella sfera di applicabilita' delle norme sopra menzionate.
    La  Cassaz.  sez.  un.,  con l'ordinanza 14.4/24.5.2000 n. 43, ha
affermato  che  l'art. 34 "trasferisce dal giudice ordinario a quello
amministrativo  le  controversie  nelle  quali  si  faccia  valere il
diritto  alla  riacquisizione  del  bene  occupato  senza titolo (per
originaria  carenza  o  successiva inefficacia del titolo stesso), il
diritto  al  risarcimento  del danno per occupazione illegittima o il
diritto   al   risarcimento   del   danno   prodotto   dal   tradursi
dell'occupazione  medesima  nella  cosidetta  accessione  invertita o
espropriazione  sostanziale".  (V.  anche  Cassaz. Sez. Un. 14.7.2000
n. 494;  Trib. Milano 24.6.1999 in Urb. app. 2000, 253; Trib. Catania
22.12.2000 in Urb. app. 2001, 416).
    Anche   la   giurisprudenza   dei   giudici   amministrativi   e'
prevalentemente orientata nel senso di cui sopra.
    Si  veda  ad  es.  Consiglio di Stato, sez. IV, 13 settembre 2001
n. 4783  in  una ipotesi di richiesta di risarcimento danni a seguito
dell'irreversibile  trasformazione  dei fondi provocato da un decreto
di occupazione di urgenza riconosciuto illegittimo.
    Ancora, il Consiglio giust. amm. regione siciliana, sez. giursd.,
14.6.2001  n. 296,  in  fattispecie  di  occupazione  acquisitiva, ha
ritenuto  la  giurisdizione  del  giudice  amministrativo.  V.  anche
Tribunale  amministrativo regionale Puglia sede Lecce 17 gennaio 2000
n. 12; Tribunale amministrativo regionale Basilicata 10 novembre 1999
n. 616;  Tribunale  amministrativo  regionale  Umbria  19 agosto 2000
n. 723;  Tribunale  amministrativo  regionale Campania 2 gennaio 2001
n. 5.
    Le  norme  come  sopra  interpretate  hanno  il pregio di fornire
chiarezza  in  una  materia in cui spesso le vicende particolari, gli
atti  amministrativi,  le  domande  contrapposte  o subordinate delle
parti  concernono  diritti  e  interessi  legittimi  e si muovono tra
confini  spesso  difficilmente  delineabili  tra le giurisdizioni del
giudice ordinario e di quello amministrativo.
    Tuttavia,  e'  dato  dubitare  della  legittimita' costituzionale
delle  norme  sotto  il  profilo  formale dell'eccesso di delega, con
riferimento  agli  artt. 76 e 77, comma 1, della Costituzione, atteso
che  in  base  all'art. 11, comma 4, lettera g), della legge n. 59/97
compito  del  legislatore  delegato  era  quello  di  procedere  alla
estensione   della   giurisdizione   amministrativa   gia'  esistente
concentrando  avanti  al  giudice  amministrativo  sia  la  fase  del
controllo di legittimita' dell'azione amministrativa sia quella della
riparazione  per equivalente, evitando la necessita' per il cittadino
di  instaurare  un  successivo  separato  giudizio  avanti al giudice
ordinario.
    Peraltro,  le  tre  materie  dell'edilizia dell'urbanistica e dei
servizi  pubblici  costituivano  l'ambito  all'interno  del  quale la
giurisdizione  amministrativa  doveva  essere  estesa (V. sent. Corte
costituzionale  n. 292/2000),  mentre gli articoli 34, commi 1 e 2, e
35,  comma  1  del d.lgs 80/1998 devolvono alla giurisdizione giudice
amministrativo tutte le controversie relative ad atti provvedimenti e
comportamenti   delle   amministrazioni   pubbliche   nelle   materie
dell'edilizia  e urbanistica (ivi comprese le attivita' materiali che
danno  luogo  alle ipotesi di espropriazione acquisitiva o accessione
invertita),  con  ampliamento  anche  della definizione della materia
urbanistica,  nel  senso  che  questa  concerne  "tutti  gli  aspetti
dell'uso del territorio".
    La  questione di legittimita' costituzionale sopra prospettata e'
senza  dubbio  rilevante  nel presente giudizio posto che, in caso di
dichiarazione  di illegittimita' delle menzionate norme, la questione
di   giurisdizione   andrebbe,  risolta,  in  mancanza  di  un  nuovo
intervento  legislativo,  applicando i tradizionali canoni di riparto
della giurisdizione.
    Va   dunque   dichiarata  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione di cui sopra con i conseguenziali provvedimenti.