IL TRIBUNALE In composizione monocramatica, visti gli atti di causa; Osserva in fatto Con atto di citazione in data 21 febbraio 2000 Schenetti Emilio conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Modena il Comune di Sassuolo, la societa' UNI.CA.PO. scrl, la societa' ABIT COOP scrl, la societa' C.M.E. scrl, la societa' Cooperativa Edilizia Case popolari scrl, lo IACP - Istituto autonomo case popolari della provincia di Modena - e la societa' Cooperativa di Costruzioni scrl al fine di sentirli dichiarare tenuti e conseguentemente condannate in solido al pagamento della somma di lire 1.100.000.000 a titolo di risarcimento del danno, ritenendosi maturata l'accessione invertita in relazione a un appezzamento di terreno illegittimamente occupato e trasformato in modo irreversibile al fine di dare attuazione a un piano per l'edilizia residenziale pubblica (comparto PEEP) in relazione al quale il Comune di Sassuolo aveva ceduto il diritto di superficie agli altri convenuti. Si costituivano in giudizio i convenuti sollevando eccezioni pregiudiziali e preliminari con particolare riferimento al difetto di giurisdizione del giudice adito, alla carenza di legittimazione passiva dei soggetti attuatori del piano di edilizia residenziale pubblica nonche' eccezione di incompetenza per territorio. Con riferimento a quest'ultima eccezione il Presidente del tribunale a seguito del rilievo della violazione dei criteri di ripartizione degli affari tra la sede del tribunale e le sezioni distaccate trasmetteva gli atti alla sezione distaccata di Sassuolo. Con ordinanza in data 18 giugno 2001, in considerazione della eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni con particolare riferimento a tale questione. All'udienza del 12 novembre 2001 il difensore dell'IACP dava atto che con legge regionale n. 24/01 lo IACP e' stato trasformato nell'azienda Case Emilia Romagna della provincia di Modena (ACER Modena) che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dello IACP. All'udienza del 17 dicembre 2001 i difensori delle parti precisavano infine le rispettive conclusioni indi la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Osserva in diritto Ai fini della decisione sulla questione di giurisdizione, e tenendo presente quanto dedotto dall'attore, che allega una ipotesi di c.d. accessione invertita per l'illegittima e definitiva trasformazione di un suo appezzamento di terreno, vengono in rilievo gli articoli 34 e 35 del d.lgs. n. 80/1998. Art. 34 comma primo e secondo: "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. Agli effetti del presente decreto la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio". Art. 35 comma primo: "Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto". Ai fini della decisione della questione di giurisdizione tali norme sono ancora applicabili, posto che l'art. 7 della legge 205/2000 ha sostituito l'art. 34 riproducendone il contenuto (peraltro con una integrazione nel primo comma) ma, non avendo efficacia retroattiva, si applica solo ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore. In merito, e' ormai nettamente prevalente la giurisprudenza che, in relazione all'ampia portata dell'art. 34, al suo esplicito riferimento anche ai "comportamenti" della pubblica amministrazione, alla specificazione che la materia urbanistica comprende tutti gli aspetti dell'uso del territorio, ritiene che nella giurisdizione del giudice amministrativo rientrano le controversie originate anche da comportamenti fattuali della pubblica amministrazione, in quanto connessi con l'esercizio di potesta' pubbliche, nelle materie dell'edilizia e urbanistica. E, come e' noto, nell'ambito dell'istituto, di ricezione giurisprudenziale, della c.d. accessione invertita ricadono le ipotesi di annullamento del decreto di esproprio e di quello di occupazione; di occupazione divenuta illegittima in quanto protratta oltre il termine di legge; il caso di mancanza, originaria o perche' successivamente annullata, della dichiarazione di pubblica utilita'. Ne consegue che la presunta controversia rientrando secondo quanto dedotto da parte attrice nei casi di cui sopra rientra pure nella sfera di applicabilita' delle norme sopra menzionate. La Cassaz. sez. un., con l'ordinanza 14.4/24.5.2000 n. 43, ha affermato che l'art. 34 "trasferisce dal giudice ordinario a quello amministrativo le controversie nelle quali si faccia valere il diritto alla riacquisizione del bene occupato senza titolo (per originaria carenza o successiva inefficacia del titolo stesso), il diritto al risarcimento del danno per occupazione illegittima o il diritto al risarcimento del danno prodotto dal tradursi dell'occupazione medesima nella cosidetta accessione invertita o espropriazione sostanziale". (V. anche Cassaz. Sez. Un. 14.7.2000 n. 494; Trib. Milano 24.6.1999 in Urb. app. 2000, 253; Trib. Catania 22.12.2000 in Urb. app. 2001, 416). Anche la giurisprudenza dei giudici amministrativi e' prevalentemente orientata nel senso di cui sopra. Si veda ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 settembre 2001 n. 4783 in una ipotesi di richiesta di risarcimento danni a seguito dell'irreversibile trasformazione dei fondi provocato da un decreto di occupazione di urgenza riconosciuto illegittimo. Ancora, il Consiglio giust. amm. regione siciliana, sez. giursd., 14.6.2001 n. 296, in fattispecie di occupazione acquisitiva, ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo. V. anche Tribunale amministrativo regionale Puglia sede Lecce 17 gennaio 2000 n. 12; Tribunale amministrativo regionale Basilicata 10 novembre 1999 n. 616; Tribunale amministrativo regionale Umbria 19 agosto 2000 n. 723; Tribunale amministrativo regionale Campania 2 gennaio 2001 n. 5. Le norme come sopra interpretate hanno il pregio di fornire chiarezza in una materia in cui spesso le vicende particolari, gli atti amministrativi, le domande contrapposte o subordinate delle parti concernono diritti e interessi legittimi e si muovono tra confini spesso difficilmente delineabili tra le giurisdizioni del giudice ordinario e di quello amministrativo. Tuttavia, e' dato dubitare della legittimita' costituzionale delle norme sotto il profilo formale dell'eccesso di delega, con riferimento agli artt. 76 e 77, comma 1, della Costituzione, atteso che in base all'art. 11, comma 4, lettera g), della legge n. 59/97 compito del legislatore delegato era quello di procedere alla estensione della giurisdizione amministrativa gia' esistente concentrando avanti al giudice amministrativo sia la fase del controllo di legittimita' dell'azione amministrativa sia quella della riparazione per equivalente, evitando la necessita' per il cittadino di instaurare un successivo separato giudizio avanti al giudice ordinario. Peraltro, le tre materie dell'edilizia dell'urbanistica e dei servizi pubblici costituivano l'ambito all'interno del quale la giurisdizione amministrativa doveva essere estesa (V. sent. Corte costituzionale n. 292/2000), mentre gli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1 del d.lgs 80/1998 devolvono alla giurisdizione giudice amministrativo tutte le controversie relative ad atti provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche nelle materie dell'edilizia e urbanistica (ivi comprese le attivita' materiali che danno luogo alle ipotesi di espropriazione acquisitiva o accessione invertita), con ampliamento anche della definizione della materia urbanistica, nel senso che questa concerne "tutti gli aspetti dell'uso del territorio". La questione di legittimita' costituzionale sopra prospettata e' senza dubbio rilevante nel presente giudizio posto che, in caso di dichiarazione di illegittimita' delle menzionate norme, la questione di giurisdizione andrebbe, risolta, in mancanza di un nuovo intervento legislativo, applicando i tradizionali canoni di riparto della giurisdizione. Va dunque dichiarata la non manifesta infondatezza della questione di cui sopra con i conseguenziali provvedimenti.