IL GIUDICE DI PACE

    Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 303/2001 del ruolo
generale di questo ufficio e premesso in fatto che:
        con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in
data  19 maggio  2001  il  sig. Coscia Antonio, rappresentato come in
atti, proponeva opposizione avverso il verbale n. 0103219 elevato nei
suoi  confronti dalla Regione Carabinieri Marche - Stazione di Loreto
in  data  21 aprile 2001 per la violazione di cui all'art. 186, commi
1,  2, 4, 5 e 6 del codice stradale, per guida in stato di ebbrezza e
per  rifiuto  dell'accertamento  circa  l'esistenza  dello  stato  di
ebbrezza;
        il  ricorrente  deduceva  la nullita' assoluta del verbale di
contestazione  e  chiedeva  l'accoglimento  del ricorso in quanto non
stava  guidando ne' l'autovettura era in movimento e tale circostanza
era   stata   ammessa  dallo  stesso  agente  accertatore  che  aveva
dichiarato  di  averlo  "sorpreso  in  atteggiamento di guida (si era
fermato e addormentato sul volante");
        nella  serata  del  21 aprile  2001  era  stato  a cena in un
ristorante  e in quell'occasione aveva bevuto in modo moderato e dopo
la  cena  si  era fermato all'interno della propria macchina e si era
addormentato  al  volante  nella  esatta  posizione  in cui era stato
rinvenuto dall'organo accertatore;
        con  comparsa  depositata nella cancelleria di questo ufficio
in   data  9 agosto  2001  si  costituiva  la  Prefettura  di  Ancona
richiamandosi   integralmente   alle   motivazioni   contenute  nelle
"controdeduzioni"    del    comando    accertatore    nelle    quali,
sostanzialmente,   si   precisava   che:   l'accertamento  era  stato
effettuato  a  seguito  di  una  segnalazione telefonica; in loco, al
momento  dell'intervento,  era  gia'  presente l'autoambulanza (sulla
quale era stato fatto salire il sig. Coscia Antonio) e che il veicolo
era  fermo  all'incrocio  tra via Sacconi e via Trieste, occupando in
parte la sede stradale e creando pericolo ed intralcio per gli utenti
della  strada,  e  che  tra  il  sopraggiungere  del  sig.  Coscia  e
l'intervento dell'accertatore doveva essere trascorso un esiguo lasso
di  tempo  sia  per  la  posizione  del  mezzo  sulla  strada sia per
l'evidente   stato   di  ebbrezza  in  cui  l'interessato  ancora  si
presentava (equilibrio a dir poco precario, alito vinoso e linguaggio
"pastoso e molto articolato").
        questo  giudice  di  pace con provvedimento in data 21 maggio
2001  sospendeva  (ex  art. 22  legge  n. 689/1981)  l'esecuzione del
provvedimento impugnato;
        all'udienza  di  prima  comparizione  del 23 novembre 2001 il
ricorrente  produceva  memoria difensiva nella quale (anche a seguito
della  documentazione  depositata  ex adverso) evidenziava e ribadiva
che il sig. Coscia non guidava, il veicolo non era in movimento e non
vi   era   stato   alcun   incidente   (per   cui  doveva  escludersi
l'applicazione  dei commi 1, 2 e 4 del codice della strada) e che non
era   stato  rilevato  un  tasso  alcolimetrico  superiore  a  quello
consentito  ne', nel caso di specie, si poteva parlare di rifiuto del
sig.  Coscia  di  sottoporsi  all'accertamento  dal  momento  che  un
accertamento  con i mezzi previsti dalla legge non era stato proposto
al  predetto.  Nella predetta udienza la prefettura si riportava alla
propria  comparsa  di  costituzione  e  questo  giudice  di  pace  si
riservava di decidere.

                         Osserva in diritto

    Con riguardo alla contestata contravvenzione di guida in stato di
ebbrezza, va osservato schematicamente che:
        l'art. 186,  secondo  comma,  del codice stradale punisce chi
guida  in  stato di ebbrezza (ove il fatto non costituisce piu' grave
reato)  con  l'arresto  fino  a  un  mese  e  con  l'ammenda  da lire
cinquecentomila a lire due milioni;
        all'accertamento    del    reato    consegue    la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici  giorni  a  tre mesi (ovvero da un mese a sei mesi quando lo
stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno);
        nel  presente  procedimento questo giudicante, come richiesto
dall'opponente  in sede di opposizione e ribadito alla citata udienza
del  23 novembre  2001,  e'  chiamato  a  pronunciarsi sulla proposta
opposizione  alla sanzione accessoria della sospensione della patente
di guida prevista dal secondo comma dell'art. 186 del codice stradale
e  comminata all'odierno ricorrente con provvedimento del Prefetto di
Ancona  in data 28 aprile 2001 con il quale la validita' del predetto
documento  di guida (ritirato in sede di accertamento) veniva sospesa
per giorni 15 a decorrere dal 21 aprile 2001;
        non  ritiene  questo giudice di pace che - alla stregua delle
vigenti  disposizioni-  possono  esservi dubbi circa l'ammissibilita'
della  proposta opposizione con riguardo alla sanzione accessoria dal
momento  che  siffatta  possibilita' ha il suo fondamento legislativo
nelle  disposizioni  contenute  negli  artt. 205  e  218  del  codice
stradale,  dalla  cui  lettura  chiaramente  emerge la proponibilita'
dell'opposizione   avverso  il  provvedimento  di  sospensione  della
patente  di  guida ed essa e' stata recentemente ribadita a che dalla
Corte  costituzionale  che  l'ha  ritenuta  rimedio sempre esperibile
purche'  non  venga  espressamente  esclusa  in  singole  fattispecie
(sentenza n. 31 del 12 febbraio 1996);
        il  presente  provvedimento  e'  finalizzato  a sottoporre al
giudizio di legittimita' della Corte in via diretta (nei limiti e per
le  motivazioni  di  seguito enunciate) il quinto comma dell'art. 218
del  codice stradale e in via indiretta il quinto comma dell'art. 186
stesso  codice  (e,  comunque,  sotto  un  profilo  diverso da quello
proposto  dal Tribunale di Firenze con le ordinanze nn. 784 e 785 del
3 luglio  2001, nelle quali viene individuata una illogica disparita'
di  trattamento  effettuata  dal  legislatore il quale - diversamente
dalla  violazione di guida senza aver conseguito la relativa patente,
ex  art. 116  del codice stradale - non ha esteso la depenalizzazione
anche alla guida in stato di ebbrezza);
        d'altra  parte, soluzioni alternative a quella della verifica
della  costituzionalita'  della citata disposizione legislativa o non
sono  praticabili  o  parimenti si prestano a rilievi di legittimita'
costituzionale.
    Non  e',  invero,  praticabile  la  richiesta  di sospensione del
presente  procedimento  in  attesa della definizione di quello penale
ove  si fonda siffatta richiesta sulla connessione tra un reato e una
violazione   amministrativa   (ex   art. 24,   primo   comma,   legge
n. 689/1981)  dal  momento  che, nel caso di specie, non si tratta di
una   violazione   non  costituente  reato  bensi'  di  una  sanzione
amministrativa che e' accessoria ad un reato, non ha con quest'ultimo
alcun  rapporto di pregiudizialita' ne' l'esistenza del reato dipende
dall'accertamento di quella.
    Ad   avviso   di  questo  giudicante,  d'altra  parte,  ulteriori
possibilita'  di  sospensione  fondate  sull'art. 20,  secondo comma,
legge  n. 689/1981  (che  prevede  l'impossibilita'  di  applicare le
sanzioni  amministrative  accessorie  fino  a  quando  e' pendente il
giudizio  di  opposizione)  ovvero  sull'art. 186, secondo comma, del
codice   stradale   (che   legittima  l'applicazione  della  sanzione
accessoria  della sospensione della patente di guida solo ad avvenuto
accertamento  del  reato)  non  sono  esenti  da  possibili  dubbi di
legittimita'  costituzionale.  In  effetti,  il quadro legislativo va
doverosamente completato con le norme che sono rivolte a privilegiare
l'opposizione  ai provvedimenti di sospensione della patente di guida
(artt. 205  e  218 cod. strad.). possibilita' divenuta di piu' estesa
applicazione   anche   in   seguito   alla   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 31/1996 in precedenza citata;
    a  prescindere  dal  contrasto  individuato nelle disposizioni in
precedenza  citate,  ad  avviso  di  questo  giudice di pace le norme
contenute  negli  artt. 218 e 186 del codice stradale contrastano con
gli  artt. 3,  25  e  111  della  Costituzione  che, rispettivamente,
garantiscono  l'uguaglianza  di tutti i cittadini davanti alla legge,
la  precostituzione  per  legge  del  giudice naturale e l'attuazione
della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si
rinvengono - nemmeno sotto il profilo della ragionevolezza (che e' il
criterio  che,  di  norma,  dovrebbe essere presente nelle scelte del
legislatore)  -  nelle  disposizioni legislative in precedenza citate
che  creano, appunto, una irragionevole disparita' di trattamento tra
i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorita'
giudiziarie  individuate  ai  sensi della prima o della seconda delle
citate disposizioni.
    Con riguardo al rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza
opposto  dall'odierno  ricorrente  in  sede  di  contestazione  della
violazione, ritiene questo giudice di pace che i commi quinto e sesto
del  citato  art. 186  contrastino  (per  le  stesse  motivazioni  in
precedenza  indicate)  con  i  richiamati  artt. 3,  25  e  11  della
Costituzione dal momento che:
        l'effettuazione  dell'accertamento (con strumenti e procedure
regolamentari)  e' rimessa all'iniziativa facoltativa degli organi di
polizia stradale (art. 186, quarto comma, del codice stradale);
        l'applicazione  della  sanzione  accessoria della sospensione
della  patente di guida e' subordinata e condizionata unicamente alla
circostanza che dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad
un  tasso  alcoolemico  superiore ai limiti stabiliti dal regolamento
(art. 186, quinto comma, del codice stradale);
        in  caso  di  rifiuto  dell'accertamento,  nei  confronti del
conducente  e' configurabile lo specifico reato di rifiuto (art. 186,
sesto comma, del codice stradale);
        per  giurisprudenza costante, la sospensione della patente di
guida  e' qualificata sanzione, e non pena, amministrativa accessoria
e,  di  conseguenza,  la  sua irrogazione e' possibile solo a seguito
della  condanna  conseguente  all'accertamento  del  reato,  compresa
quella  ex  art. 444  del  codice  procedura penale (Cass. 1663/1996,
7192/1996, 10980/1996 e 862/1999).
    Le  precedenti  argomentazioni  e  l'assenza  di una disposizione
legislativa,  pertanto, inducono a ritenere che, nelle ipotesi in cui
non   e'   stato  possibile  effettuare  l'accertamento  per  rifiuto
dell'interessato  (come  nel  caso di specie), non sia applicabile la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
    La  soluzione  in  precedenza  prospettata  (e  l'assenza  di una
soluzione  alternativa),  nondimeno,  evidenzia  una ingiustificata e
illogica   disparita'   di   trattamento   tra   chi   si   sottopone
all'accertamento  e  chi rifiuta di sottoporvisi, con evidente favore
per quest'ultimo il quale - fra l'altro - potra' fare affidamento sul
rifiuto  anche  per confidare sulla concreta configurazione dei reati
di  cui  al secondo comma della citata disposizione dell'art. 186 dal
momento   che   la   fattispecie   legale   dello   stesso   richiede
l'accertamento  perche'  l'interessato  possa  essere "considerato in
stato  di  ebbrezza ai fini dell'applicazione di entrambe le sanzioni
prescritte  nella  disposizione  in  precedenza citata". Ne', infine,
ritiene questo giudice di pace che siffatta disparita' di trattamento
possa   essere  giustificata  dalla  considerazione  che  il  rifiuto
concretizza  una  distinta  ipotesi di reato (che concorre con quello
della  guida  in  stato  di  ebbrezza) dal momento che (a prescindere
dalle  precedenti  considerazioni sulla concreta con figurabilita' di
quest'ultimo  reato)  al  rifiuto  non  consegue l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida.