IL GIUDICE DI PACE Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 303/2001 del ruolo generale di questo ufficio e premesso in fatto che: con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 19 maggio 2001 il sig. Coscia Antonio, rappresentato come in atti, proponeva opposizione avverso il verbale n. 0103219 elevato nei suoi confronti dalla Regione Carabinieri Marche - Stazione di Loreto in data 21 aprile 2001 per la violazione di cui all'art. 186, commi 1, 2, 4, 5 e 6 del codice stradale, per guida in stato di ebbrezza e per rifiuto dell'accertamento circa l'esistenza dello stato di ebbrezza; il ricorrente deduceva la nullita' assoluta del verbale di contestazione e chiedeva l'accoglimento del ricorso in quanto non stava guidando ne' l'autovettura era in movimento e tale circostanza era stata ammessa dallo stesso agente accertatore che aveva dichiarato di averlo "sorpreso in atteggiamento di guida (si era fermato e addormentato sul volante"); nella serata del 21 aprile 2001 era stato a cena in un ristorante e in quell'occasione aveva bevuto in modo moderato e dopo la cena si era fermato all'interno della propria macchina e si era addormentato al volante nella esatta posizione in cui era stato rinvenuto dall'organo accertatore; con comparsa depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 9 agosto 2001 si costituiva la Prefettura di Ancona richiamandosi integralmente alle motivazioni contenute nelle "controdeduzioni" del comando accertatore nelle quali, sostanzialmente, si precisava che: l'accertamento era stato effettuato a seguito di una segnalazione telefonica; in loco, al momento dell'intervento, era gia' presente l'autoambulanza (sulla quale era stato fatto salire il sig. Coscia Antonio) e che il veicolo era fermo all'incrocio tra via Sacconi e via Trieste, occupando in parte la sede stradale e creando pericolo ed intralcio per gli utenti della strada, e che tra il sopraggiungere del sig. Coscia e l'intervento dell'accertatore doveva essere trascorso un esiguo lasso di tempo sia per la posizione del mezzo sulla strada sia per l'evidente stato di ebbrezza in cui l'interessato ancora si presentava (equilibrio a dir poco precario, alito vinoso e linguaggio "pastoso e molto articolato"). questo giudice di pace con provvedimento in data 21 maggio 2001 sospendeva (ex art. 22 legge n. 689/1981) l'esecuzione del provvedimento impugnato; all'udienza di prima comparizione del 23 novembre 2001 il ricorrente produceva memoria difensiva nella quale (anche a seguito della documentazione depositata ex adverso) evidenziava e ribadiva che il sig. Coscia non guidava, il veicolo non era in movimento e non vi era stato alcun incidente (per cui doveva escludersi l'applicazione dei commi 1, 2 e 4 del codice della strada) e che non era stato rilevato un tasso alcolimetrico superiore a quello consentito ne', nel caso di specie, si poteva parlare di rifiuto del sig. Coscia di sottoporsi all'accertamento dal momento che un accertamento con i mezzi previsti dalla legge non era stato proposto al predetto. Nella predetta udienza la prefettura si riportava alla propria comparsa di costituzione e questo giudice di pace si riservava di decidere. Osserva in diritto Con riguardo alla contestata contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, va osservato schematicamente che: l'art. 186, secondo comma, del codice stradale punisce chi guida in stato di ebbrezza (ove il fatto non costituisce piu' grave reato) con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni; all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi (ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno); nel presente procedimento questo giudicante, come richiesto dall'opponente in sede di opposizione e ribadito alla citata udienza del 23 novembre 2001, e' chiamato a pronunciarsi sulla proposta opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista dal secondo comma dell'art. 186 del codice stradale e comminata all'odierno ricorrente con provvedimento del Prefetto di Ancona in data 28 aprile 2001 con il quale la validita' del predetto documento di guida (ritirato in sede di accertamento) veniva sospesa per giorni 15 a decorrere dal 21 aprile 2001; non ritiene questo giudice di pace che - alla stregua delle vigenti disposizioni- possono esservi dubbi circa l'ammissibilita' della proposta opposizione con riguardo alla sanzione accessoria dal momento che siffatta possibilita' ha il suo fondamento legislativo nelle disposizioni contenute negli artt. 205 e 218 del codice stradale, dalla cui lettura chiaramente emerge la proponibilita' dell'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida ed essa e' stata recentemente ribadita a che dalla Corte costituzionale che l'ha ritenuta rimedio sempre esperibile purche' non venga espressamente esclusa in singole fattispecie (sentenza n. 31 del 12 febbraio 1996); il presente provvedimento e' finalizzato a sottoporre al giudizio di legittimita' della Corte in via diretta (nei limiti e per le motivazioni di seguito enunciate) il quinto comma dell'art. 218 del codice stradale e in via indiretta il quinto comma dell'art. 186 stesso codice (e, comunque, sotto un profilo diverso da quello proposto dal Tribunale di Firenze con le ordinanze nn. 784 e 785 del 3 luglio 2001, nelle quali viene individuata una illogica disparita' di trattamento effettuata dal legislatore il quale - diversamente dalla violazione di guida senza aver conseguito la relativa patente, ex art. 116 del codice stradale - non ha esteso la depenalizzazione anche alla guida in stato di ebbrezza); d'altra parte, soluzioni alternative a quella della verifica della costituzionalita' della citata disposizione legislativa o non sono praticabili o parimenti si prestano a rilievi di legittimita' costituzionale. Non e', invero, praticabile la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello penale ove si fonda siffatta richiesta sulla connessione tra un reato e una violazione amministrativa (ex art. 24, primo comma, legge n. 689/1981) dal momento che, nel caso di specie, non si tratta di una violazione non costituente reato bensi' di una sanzione amministrativa che e' accessoria ad un reato, non ha con quest'ultimo alcun rapporto di pregiudizialita' ne' l'esistenza del reato dipende dall'accertamento di quella. Ad avviso di questo giudicante, d'altra parte, ulteriori possibilita' di sospensione fondate sull'art. 20, secondo comma, legge n. 689/1981 (che prevede l'impossibilita' di applicare le sanzioni amministrative accessorie fino a quando e' pendente il giudizio di opposizione) ovvero sull'art. 186, secondo comma, del codice stradale (che legittima l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida solo ad avvenuto accertamento del reato) non sono esenti da possibili dubbi di legittimita' costituzionale. In effetti, il quadro legislativo va doverosamente completato con le norme che sono rivolte a privilegiare l'opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente di guida (artt. 205 e 218 cod. strad.). possibilita' divenuta di piu' estesa applicazione anche in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 31/1996 in precedenza citata; a prescindere dal contrasto individuato nelle disposizioni in precedenza citate, ad avviso di questo giudice di pace le norme contenute negli artt. 218 e 186 del codice stradale contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione che, rispettivamente, garantiscono l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice naturale e l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvengono - nemmeno sotto il profilo della ragionevolezza (che e' il criterio che, di norma, dovrebbe essere presente nelle scelte del legislatore) - nelle disposizioni legislative in precedenza citate che creano, appunto, una irragionevole disparita' di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorita' giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle citate disposizioni. Con riguardo al rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza opposto dall'odierno ricorrente in sede di contestazione della violazione, ritiene questo giudice di pace che i commi quinto e sesto del citato art. 186 contrastino (per le stesse motivazioni in precedenza indicate) con i richiamati artt. 3, 25 e 11 della Costituzione dal momento che: l'effettuazione dell'accertamento (con strumenti e procedure regolamentari) e' rimessa all'iniziativa facoltativa degli organi di polizia stradale (art. 186, quarto comma, del codice stradale); l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e' subordinata e condizionata unicamente alla circostanza che dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento (art. 186, quinto comma, del codice stradale); in caso di rifiuto dell'accertamento, nei confronti del conducente e' configurabile lo specifico reato di rifiuto (art. 186, sesto comma, del codice stradale); per giurisprudenza costante, la sospensione della patente di guida e' qualificata sanzione, e non pena, amministrativa accessoria e, di conseguenza, la sua irrogazione e' possibile solo a seguito della condanna conseguente all'accertamento del reato, compresa quella ex art. 444 del codice procedura penale (Cass. 1663/1996, 7192/1996, 10980/1996 e 862/1999). Le precedenti argomentazioni e l'assenza di una disposizione legislativa, pertanto, inducono a ritenere che, nelle ipotesi in cui non e' stato possibile effettuare l'accertamento per rifiuto dell'interessato (come nel caso di specie), non sia applicabile la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. La soluzione in precedenza prospettata (e l'assenza di una soluzione alternativa), nondimeno, evidenzia una ingiustificata e illogica disparita' di trattamento tra chi si sottopone all'accertamento e chi rifiuta di sottoporvisi, con evidente favore per quest'ultimo il quale - fra l'altro - potra' fare affidamento sul rifiuto anche per confidare sulla concreta configurazione dei reati di cui al secondo comma della citata disposizione dell'art. 186 dal momento che la fattispecie legale dello stesso richiede l'accertamento perche' l'interessato possa essere "considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione di entrambe le sanzioni prescritte nella disposizione in precedenza citata". Ne', infine, ritiene questo giudice di pace che siffatta disparita' di trattamento possa essere giustificata dalla considerazione che il rifiuto concretizza una distinta ipotesi di reato (che concorre con quello della guida in stato di ebbrezza) dal momento che (a prescindere dalle precedenti considerazioni sulla concreta con figurabilita' di quest'ultimo reato) al rifiuto non consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.