ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  relativo  al mancato
adeguamento della legislazione della Provincia autonoma di Bolzano in
materia   di   commercio   ai   principi   fondamentali   di  riforma
economico-sociale  desumibili  dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e,
piu'  precisamente:  (a)  degli artt. 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17,
18,  28,  28-bis 28-ter 28-quater 29 e 33 della legge della Provincia
autonoma   di   Bolzano   24 ottobre   1978,  n. 68  (Disciplina  del
commercio);  (b)  dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di
Bolzano   7 dicembre   1988,  n. 55  (Modifiche  alla  normativa  sul
commercio:  Legge  provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 "Disciplina del
commercio";   Legge   provinciale  7 gennaio  1977,  n. 7  "La  nuova
disciplina  del  commercio  ambulante"; Legge provinciale 13 novembre
1986,  n. 27  "Credito  al  commercio");  (c) dell'art. 1 della legge
della  Provincia autonoma di Bolzano 17 maggio 1991, n. 15 (Modifiche
alla   legge  provinciale  24 ottobre  1978,  n. 68,  concernente  la
"Disciplina del commercio" e alla legge provinciale 13 novembre 1986,
n. 27,  concernente il "Credito al commercio"); (d) degli artt. 1, 2,
comma  2, 3, 5 e 11, comma 2, della legge della Provincia autonoma di
Bolzano  16 dicembre  1994,  n. 11  (Modifiche  alla  disciplina  del
commercio e degli esercizi pubblici); (e) degli artt. 1, 2, commi 1 e
2,  3,  commi  1  e  2,  e  4 della legge della Provincia autonoma di
Bolzano  13 novembre  1995,  n. 23  (Modifiche alla legge provinciale
24 ottobre  1978, n. 68, concernente "Disciplina del commercio"); (f)
dell'art. 14   della   legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano
21 gennaio 1998, n. 1 [Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000, e
norme  legislative  collegate (legge finanziaria 1998)], promosso con
ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, notificato il
23 luglio 1999, depositato in Cancelleria il 28 successivo e iscritto
al n. 25 del registro ricorsi 1999.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  12 febbraio  2002  il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
    Uditi   l'avvocato  dello  Stato  Ignazio  F.  Caramazza  per  il
Presidente  del Consiglio dei ministri e l'avvocato Roland Riz per la
Provincia autonoma di Bolzano.
    Ritenuto   che   con  ricorso  notificato  il  23 luglio  1999  e
depositato  il  successivo  28 luglio il Presidente del Consiglio dei
ministri  ha  sollevato,  a norma dell'art. 2 del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di    indirizzo   e   coordinamento),   questione   di   legittimita'
costituzionale  di  numerose  disposizioni  della  legislazione della
Provincia   autonoma   di   Bolzano   in   materia  di  commercio,  e
precisamente: (a) degli artt. 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 28,
28-bis  28-ter  28-quater  29 e 33 della legge provinciale 24 ottobre
1978,  n. 68  (Disciplina del commercio); (b) dell'art. 1 della legge
provinciale  7 dicembre  1988,  n. 55  (Modifiche  alla normativa sul
commercio:  legge  provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 "Disciplina del
commercio";   legge   provinciale  7 gennaio  1977,  n. 7  "La  nuova
disciplina  del  commercio  ambulante"; legge provinciale 13 novembre
1986,  n. 27  "Credito  al  commercio");  (c) dell'art. 1 della legge
provinciale  17 maggio  1991, n. 15 (Modifiche alla legge provinciale
24 ottobre  1978,  n. 68, concernente la "Disciplina del commercio" e
alla  legge  provinciale  13 novembre  1986,  n. 27,  concernente  il
"Credito  al  commercio");  (d) degli artt. 1, 2, comma 2, 3, 5 e 11,
comma  2,  della legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 11 (Modifiche
alla  disciplina  del commercio e degli esercizi pubblici); (e) degli
artt. 1,  2, commi 1 e 2, 3, commi 1 e 2, e 4 della legge provinciale
13 novembre  1995, n. 23 (Modifiche alla legge provinciale 24 ottobre
1978,   n. 68,   concernente   "Disciplina   del   commercio");   (f)
dell'art. 14   della   legge   provinciale   21 gennaio   1998,  n. 1
[Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario  1998  e  per  il triennio 1998-2000, e norme legislative
collegate   (legge   finanziaria   1998)],   censurando  le  suddette
disposizioni  in  riferimento  agli  artt. 4, 5, 9 e 97 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);
        che,  sulla  premessa secondo cui le disposizioni statali che
riordinano  la  disciplina  del  settore  del commercio devono essere
considerate  norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale, cui
anche  le  regioni  a  statuto speciale (e le province autonome) sono
tenute  a  conformare  la  propria legislazione, il ricorrente svolge
numerose   specifiche   censure   di   merito  delle  sopra  elencate
disposizioni normative dettate dalla Provincia autonoma di Bolzano in
materia  di  commercio,  perche' non adeguate, nei termini prescritti
dall'art. 2  del  decreto  legislativo  n. 266  del 1992, ai principi
introdotti  in  materia  di commercio dalla legislazione statale e in
particolare  dagli  artt. 1,  2,  5,  6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa  al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della   legge   15 marzo   1997,   n. 59),   chiedendo   pertanto  la
dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale   delle   stesse
disposizioni provinciali;
        che si e' costituita nel giudizio cosi' promosso la Provincia
autonoma  di  Bolzano,  chiedendo  che  il  ricorso  venga dichiarato
inammissibile o, nel merito, infondato;
        che  successivamente  la provincia autonoma ha depositato una
memoria   nella   quale   si   osserva   che,  pendente  il  giudizio
costituzionale,  sono intervenute due modifiche normative di rilievo:
(a)   l'entrata   in  vigore  di  una  nuova  disciplina  legislativa
provinciale  della  materia,  costituita  dalla legge della Provincia
autonoma  di  Bolzano  17 febbraio  2000, n. 7 (Nuovo ordinamento del
commercio),  che  ha  tenuto conto dei principi contenuti nel decreto
legislativo  n. 114  del  1998, e (b) l'entrata in vigore della legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), che con l'art. 3, recante il nuovo
art. 117  della  Costituzione  riserva  alle  Regioni  la  competenza
esclusiva  in  materia  di  commercio,  e  che  stabilisce  (art. 10)
l'applicazione  delle nuove disposizioni anche alle Regioni a statuto
speciale  e  alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto
attribuiscono forme di autonomia maggiori di quelle preesistenti;
        che  per  le  suddette  ragioni  la provincia ha concluso nel
senso  del  superamento  della  controversia, per effetto delle nuove
disposizioni   costituzionali,  e  comunque  della  cessazione  della
materia   del  contendere,  stante  l'intervenuto  adeguamento  della
normativa provinciale ai principi della legislazione statale;
        che in data 8 febbraio 2002 l'Avvocatura generale dello Stato
ha   depositato   atto   con  il  quale,  rilevata  l'approvazione  e
promulgazione  della  nuova  disciplina di cui alla legge provinciale
n. 7  del  2000,  su  conforme  deliberazione del 25 gennaio 2002 del
Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
        che  la  difesa  della Provincia autonoma di Bolzano ha a sua
volta  depositato,  in  data  11 febbraio  2002, atto di accettazione
della  rinuncia,  contestualmente allegando la conforme deliberazione
del 28 gennaio 2002 della Giunta provinciale di Bolzano.
    Considerato che, a norma dell'art. 25 delle norme integrative per
i  giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,
seguita   dalla  relativa  accettazione  della  controparte,  produce
l'effetto di estinguere il processo.