ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 41-sexies della
legge   17 agosto   1942,  n. 1150  (Legge  urbanistica),  introdotto
dall'art. 18   della   legge  6 agosto  1967,  n. 765  (Modifiche  ed
integrazioni   alla   legge  urbanistica  17 agosto  1942,  n. 1150),
promosso  con  ordinanza  emessa  il  7 gennaio 2001 dal Tribunale di
Napoli  nel  procedimento  civile  vertente  tra Mileto Patrizia e il
condominio  via  S.  Gennaro  al  Vomero n. 20 di Napoli, iscritta al
n. 552  del  registro  ordinanze  2001  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 32, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  l'atto  di costituzione di Mileto Patrizia, nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che con ordinanza decisa il 7 gennaio 2001 e depositata
il  30 gennaio 2001 (R.o. n. 552 del 2001), il Tribunale di Napoli ha
sollevato   questione   incidentale  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 41-sexies   della  legge  17 agosto  1942,  n. 1150  (Legge
urbanistica),  introdotto  dall'art. 18  della  legge  6 agosto 1967,
n. 765  (Modifiche  ed  integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto
1942,  n. 1150),  che  ha prescritto che "nelle nuove costruzioni, ed
anche  nelle  aree  di  pertinenza  delle costruzioni stesse, debbono
essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore
ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione";
        che  il  giudice  a  quo,  premesso  che  in  dottrina  e  in
giurisprudenza prevale l'opinione secondo la quale la norma censurata
costituirebbe  fonte  di  un  diritto reale di uso, non sostituibile,
come  tale,  con  altro  rapporto  di natura personale, finalizzato a
consentire la disponibilita' a pagamento, seppure ad esclusivo favore
dei  condomini,  di  un'area  riservata  alla proprieta' esclusiva di
alcuni  di  essi  o  di  terzi,  ha  rilevato  che  "sembra  univoco"
l'orientamento  giurisprudenziale secondo il quale l'espressa dizione
"nuove   costruzioni"  contenuta  nel  testo  dell'art. 41-sexies  ne
preclude  l'applicazione  agli  edifici  costruiti anteriormente al 1
settembre  1967,  data  di  entrata  in vigore della legge n. 765 del
1967;
        che l'anzidetta interpretazione legittimerebbe, ad avviso del
rimettente,  un  dubbio  di  costituzionalita'  della norma in esame;
infatti,  il  dovere  di  solidarieta' economica previsto dall'art. 2
della  Costituzione  sarebbe  incompatibile con la interpretazione di
cui  si  tratta, che si tradurrebbe in un discriminante vantaggio, in
contrasto  altresi'  con  l'art. 3  della  Costituzione,  per  i soli
acquirenti  di  immobili  costruiti  successivamente  alla entrata in
vigore  della  citata  legge n. 765 del 1967, avendo essi la gratuita
disponibilita',  imposta  dal  vincolo  di  destinazione,  di aree di
parcheggio  site  nell'ambito del fabbricato, ancorche' di proprieta'
di terzi;
        che   la   norma   censurata   recherebbe  -  sempre  secondo
l'ordinanza  di  rimessione  -  altresi'  vulnus all'art. 41, secondo
comma,  della  Costituzione,  sotto  il  profilo  che  il  vincolo di
destinazione  da essa imposto inciderebbe sul regime privatistico dei
beni  in virtu' della sua natura pubblicistica, limitando la liberta'
del  costruttore di disporre dell'intera area fabbricabile proprio in
funzione  della  tutela  dell'utilita'  sociale  sancita dalla citata
norma  costituzionale,  utilita'  sociale  della  quale,  pero',  non
terrebbe  conto  la legge n. 1150 del 1942, non imponendo la predetta
limitazione;
        che,  inoltre, per le medesime ragioni, la norma in questione
si   porrebbe  in  contrasto  con  l'art. 42,  secondo  comma,  della
Costituzione;
        che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   con   il  patrocinio
dell'Avvocatura   generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per  la
infondatezza  della  questione, osservando che la ratio legis sottesa
all'intervento  normativo di cui si tratta e' stata unicamente quella
di  decongestionare  il carico urbanistico che, a partire dalla meta'
degli  anni 60, si era venuto a determinare sul territorio nazionale,
in conseguenza della crescita esponenziale della motorizzazione;
        che  la  difesa  statale ha sottolineato che una sopravvenuta
valutazione  della  utilita' sociale sarebbe intervenuta solo da quel
momento  storico,  e tale nuova valutazione, tradotta nella normativa
del  1967,  avrebbe  da  quel momento in avanti determinato un limite
alla liberta' di iniziativa del costruttore;
        che,   sempre  secondo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,
competerebbe  alla  discrezionalita'  del  legislatore sindacabile in
questa  sede  -  solo  sotto  il  profilo  della  ragionevolezza - la
determinazione  del  dies  a  quo  dal quale far decorrere un vincolo
urbanistico  alla  proprieta'  privata  in  vista della soddisfazione
dell'interesse pubblico concretizzatosi nella sua pressante rilevanza
a  seguito  del  progresso  socio-economico  della collettivita'. Del
resto, conclude la memoria, le determinazioni sulla decorrenza di una
nuova normativa sono riservate al legislatore e non sono sindacabili,
ove non irragionevoli, in sede di contenzioso costituzionale;
        che  si  e'  costituita  la  dott.ssa  Patrizia Mileto, parte
attrice del giudizio a quo, con ampia memoria senza data, pervenuta a
mezzo  posta  una  prima  volta  il  19 aprile  2001,  prima  che  si
perfezionasse    la    trasmissione    alla    Corte   costituzionale
dell'ordinanza  di  rimessione,  ed  una  seconda volta il 13 ottobre
2001,  dopo  la  scadenza  del prescritto termine dalla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, con illustrazione delle
ragioni della illegittimita' costituzionale della norma denunciata, e
concludendo, in subordine, per la infondatezza della questione, sotto
il  profilo  della  applicabilita'  della norma denunciata anche alle
aree da adibire a parcheggio comunque annesse a fabbricati realizzati
fino al 1 settembre 1967;
        che, nella imminenza della data del 27 febbraio 2002, fissata
per  la  camera  di  consiglio,  con  una  seconda  memoria  in  data
6 febbraio  2002,  depositata il 14 febbraio 2002, la predetta Mileto
ha  confermato  le  precedenti  conclusioni,  insistendo  nei profili
prospettati.
    Considerato  che  il  giudice a quo ha motivato ampiamente, ma in
termini astratti, e senza alcun riferimento al caso sottoposto al suo
esame,  il  contrasto  con  gli articoli 2, 3, 41, secondo comma, 42,
secondo  comma,  della  Costituzione, della norma dell'art. 41-sexies
della  legge  17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto
dall'art. 18   della   legge  6 agosto  1967,  n. 765  (Modifiche  ed
integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), facendo
riferimento  al  testo  originario "spazi per parcheggi in misura non
inferiore   ad   un   metro  quadrato  per  ogni  20  metri  cubi  di
costruzione")  e  non  a  quello  successivamente modificato (art. 2,
comma  2, della legge 24 marzo 1989, n. 122, recante "Disposizioni in
materia    di    parcheggi,   programma   triennale   per   le   aree
urbane maggiormente  popolate,  nonche' modificazioni di alcune norme
del   testo  unico  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubbblica 15 giugno
1959, n. 393") nel rapporto, con la elevazione dello spazio riservato
ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione;
        che  l'ordinanza  di  rimessione  si  limita  ad  indicare le
ragioni   dei   dubbi  interpretativi  in  ordine  alla  preclusione,
derivante    dal    dato    testuale   "nelle   nuove   costruzioni",
dell'applicazione della norma agli edifici costruiti anteriormente al
1   settembre   1967   -  preclusione  conforme  ad  un  orientamento
giurisprudenziale   qualificato   "univoco"   -  senza  indicare  ne'
tantomeno   valutare  nessuno  degli  elementi  e  delle  circostanze
necessarie  ai  fini  del giudizio di rilevanza della questione sulla
lite in corso;
        che,  infatti,  nell'ordinanza  si  indicano  solo  le  parti
private  specificate  nominativamente  -  tra  cui  il Condominio del
fabbricato  - senza alcuna qualificazione, ed il generico oggetto del
giudizio quale "costituzione di diritto reale d'uso ex art. 41-sexies
introdotto  nella  legge  n. 1150  del 1942, dall'art. 18 della legge
n. 765  del  1967",  senza  tuttavia indicare la qualita' delle parti
(costruttore,  venditore, acquirente diretto o successivo da soggetto
diverso dal costruttore), la data della costruzione ed in particolare
delle   unita'  immobiliari  (licenza  o  concessione  edilizia,  con
eventuali   destinazioni,  ed  eventuali  impugnazioni  intervenute),
coinvolte nella pretesa di riserva di spazio per il parcheggio;
        che  non  vi  e' alcun cenno alla situazione della proprieta'
della  pretesa  area  di  parcheggio e non e' specificato il rapporto
pertinenziale  con l'edificio e se, quando e a chi sia stata alienata
nonche' il soggetto dante causa;
        che  manca,  altresi', sempre ai fini della motivazione della
rilevanza,  la  specificazione  del  tipo di rapporto tra le parti in
causa,  se  contrattuale o meno, e la data del titolo, tutti elementi
che  necessariamente  dovevano  essere assoggettati a valutazione del
giudice a quo ai fini predetti;
        che  sono  evidenti  e  pregiudiziali, rispetto ad ogni altro
profilo,  le  carenze  anzidette  dell'ordinanza  di  rimessione, non
contenente,  come  sopra  evidenziato,  alcuna  specifica indicazione
sulla rilevanza della questione sollevata ed alcun cenno sul rapporto
con  la  definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato
lo  specifico  contenuto  della  domanda, i motivi e le pretese fatte
valere  ne'  le  ragioni  per cui si dovrebbe fare applicazione della
norma denunciata;
        che  pertanto  risulta  la  manifesta  inammissibilita'  - da
dichiararsi  in  camera  di consiglio (v. ordinanze n. 138 del 1988 e
n. 24 del 1982) - della questione sollevata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.