ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

    Nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito:
        a) del regolamento emanato con d.P.R. 18 maggio 1998, n. 189,
recante  "Norme  di  attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di
versamenti  in tesoreria, previste dall'art. 24, comma 10, del d.lgs.
9 luglio 1997, n. 241";
        b)  del  regolamento  emanato  con  decreto  22 maggio  1998,
n. 183,  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con il
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, recante "Norme per
l'individuazione  della  struttura di gestione prevista dall'art. 22,
comma  3, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione
delle  modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme
a  ciascuno  di essi spettanti", promossi dalla Regione Siciliana con
due  ricorsi  notificati  il 14 agosto 1998, depositati il successivo
22,  iscritti  rispettivamente  ai nn. 24 e 25 del registro conflitti
1998.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26 febbraio  2002  il giudice
relatore Valerio Onida;
    Uditi  l'avvocato  Francesco  Castaldi per la Regione Siciliana e
l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con ricorso notificato il 14 agosto 1998 e depositato presso
la  cancelleria  della  Corte  costituzionale  il  22 agosto 1998, la
Regione   Siciliana   ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei
confronti   del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   per
l'annullamento  del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
1998,   n. 189   (Regolamento   recante  norme  di  attuazione  delle
disposizioni   in   materia  di  versamenti  in  tesoreria,  previste
dall'art. 24, comma 10, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), lamentando
la  lesione  delle  proprie attribuzioni previste dagli artt. 20 e 36
del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della
Regione Siciliana), e dagli artt. 2, 3, 4, 8 e 9 del d.P.R. 26 luglio
1965,  n. 1074  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della Regione
Siciliana  in  materia  finanziaria), ed in particolare la violazione
della  potesta'  regionale  di  riscossione  delle entrate di propria
spettanza e del diritto al conseguimento immediato del gettito.
    Secondo  la  ricorrente, la competenza riconosciuta alla regione,
in  materia  di  riscossione  delle  entrate  tributarie di spettanza
regionale,  dalle  norme  statutarie  e  di  attuazione nonche' dalla
consolidata giurisprudenza della Corte sarebbe radicalmente disattesa
dall'atto  impugnato  nelle parti in cui non regolamenta le modalita'
di  riparto  e  di versamento delle entrate statutariamente riservate
alla  regione.  Il  decreto  presidenziale  impugnato,  infatti,  nel
disciplinare  le  modalita'  di  versamento  in tesoreria delle somme
riscosse  dai  concessionari  della  riscossione  durante  il periodo
transitorio  di  cui  all'art. 24, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997,
n. 241  (Norme  di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni),  disloca  in un'unica sede centrale la determinazione
delle   spettanze   agli  enti  destinatari,  mentre  avrebbe  dovuto
prevedere,  per  le  somme  riscosse  nel  territorio  della  Regione
Siciliana,  che  le  somme  derivanti  dai versamenti unitari fossero
riversate   dagli  agenti  della  riscossione  alla  Cassa  regionale
siciliana di Palermo.
    L'illegittimita'  dell'impugnato decreto sarebbe ancor piu' grave
e  manifesta  in  quanto  esso  apparirebbe violare lo stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997 di cui peraltro costituisce attuazione ed
in   particolare  gli  artt. 21  e  26,  che  sanciscono  l'immediato
versamento  delle  somme  riscosse  alla Cassa regionale siciliana di
Palermo.
    Si  e'  costituito  in  giudizio  il Presidente del Consiglio dei
ministri  chiedendo  il  rigetto  del ricorso e formulando riserva di
successive difese.
    2. - Con  un  secondo  ricorso  notificato  il  14 agosto  1998 e
depositato  presso  la  cancelleria  della  Corte  costituzionale  il
22 agosto 1998, la stessa Regione Siciliana ha sollevato conflitto di
attribuzione  nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri
per  l'annullamento  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  con  il  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza sociale, 22 maggio 1998, n. 183 (Regolamento recante norme
per   l'individuazione   della   struttura   di   gestione   prevista
dall'articolo  22, comma 3, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonche'
la  determinazione  delle  modalita'  per  l'attribuzione  agli  enti
destinatari  delle somme a ciascuno di essi spettanti), lamentando la
violazione  delle attribuzioni regionali previste dagli artt. 20 e 36
dello  statuto  speciale  e dagli artt. 2, 3, 4, 8 e 9 delle norme di
attuazione in materia finanziaria approvate con il d.P.R. n. 1074 del
1965,  ed  in  particolare  la violazione della potesta' regionale di
riscossione  delle  entrate  di  propria  spettanza  e del diritto al
conseguimento immediato del gettito.
    Secondo   la  ricorrente,  tale  regolamento,  nell'istituire  il
comitato  di indirizzo, controllo e valutazione previsto dall'art. 3,
comma  134,  della  legge  n. 662  del  1996,  e  nell'individuare la
struttura  di gestione che stabilisce le modalita' per l'attribuzione
delle  somme  riscosse  ai  singoli  enti destinatari, avrebbe dovuto
prevedere  la partecipazione della Regione Siciliana alla gestione ed
alla   vigilanza   relativamente   alle   imposte  riscosse  nel  suo
territorio.
    La   competenza   riconosciuta   alla   Regione,  in  materia  di
riscossione  delle  entrate  tributarie di spettanza regionale, dalle
norme   statutarie   e   di   attuazione  nonche'  dalla  consolidata
giurisprudenza  della  Corte sarebbe radicalmente disattesa dall'atto
impugnato  "nelle  parti in cui individua gli organi di gestione e di
vigilanza ed i relativi compiti senza la partecipazione della regione
nonche'  nelle  parti in cui regolamenta le modalita' di riparto e di
versamento delle entrate statutariamente riservate alla regione senza
la  previsione  dell'immediato  versamento  delle  stesse  alla Cassa
regionale".
    L'illegittimita'  dell'impugnato decreto sarebbe ancor piu' grave
e  manifesta  in  quanto  esso  apparirebbe violare lo stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997 di cui peraltro costituisce attuazione ed
in   particolare  gli  artt. 21  e  26,  che  sanciscono  l'immediato
versamento  delle  somme  riscosse  alla Cassa regionale siciliana di
Palermo.
    Anche  in  questo secondo giudizio si e' costituito il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  chiedendo  il  rigetto  del  ricorso e
formulando riserva di successive difese.
    3. - In  prossimita'  dell'udienza  pubblica  l'Avvocatura  dello
Stato ha presentato memoria in relazione ad entrambi i conflitti.
    Quanto  al primo ricorso (r. confl. 24 del 1998), l'Avvocatura ne
sostiene l'infondatezza, osservando, innanzitutto, che i contribuenti
titolari  di  partita  IVA  hanno  la possibilita' di versare in modo
unitario  le  imposte sui redditi ed assimilate, l'imposta sul valore
aggiunto,   i   contributi  e  l'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  compensando,  direttamente  in  sede  di versamento, gli
eventuali  crediti  e  debiti  relativi  alle citate entrate: poiche'
dunque   quanto   concretamente   ed   effettivamente   versato   dal
contribuente  costituisce un quid di indistinto in rapporto agli enti
destinatari,  ne  consegue  la necessita' di porre in essere, a valle
del versamento, una complessa attivita' volta a riportare al lordo il
versamento  effettuato dal contribuente, annullando gli effetti delle
compensazioni  operate  e  stabilendo  quanto effettivamente spetta a
ciascun  ente  impositore. A tale scopo risponderebbero le previsioni
del   decreto   impugnato.   La  previa  attivita'  "intermedia",  di
individuazione   delle  somme  nette  (depurate,  ad  esempio,  dalla
compensazione  effettuata  dal  contribuente)  e di loro attribuzione
all'ente destinatario, sarebbe necessaria per il loro versamento alla
Tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, in
quanto,  appunto,  le  somme  riscosse  dalle  banche (e, nel periodo
transitorio,   dai   concessionari)   sarebbero   "indeterminate"   e
"cumulative".
    Questa  necessaria  attivita' "intermedia", ricorda l'Avvocatura,
ritarda il versamento per tutti gli enti destinatari, ivi compreso lo
Stato,   e  non  soltanto  per  la  Regione  Siciliana;  inoltre,  il
temporaneo  riversamento  delle  somme  riscosse  nella  contabilita'
speciale (art. 2, comma 1, del d.P.R. impugnato), lungi dall'avere la
finalita'  di  sottrarre  agli  enti  destinatari  la  disponibilita'
immediata  delle  somme  riferite ai tributi di rispettiva spettanza,
costituisce   soltanto   lo   strumento  tecnico  indispensabile  per
consentire  l'esatta  e tempestiva ripartizione degli importi versati
dai  contribuenti  tra  i diversi soggetti destinatari dei versamenti
unificati  (Stato,  regioni,  INPS).  Cio'  tenuto  conto anche della
possibilita'  ormai  riconosciuta  ai  contribuenti  di  effettuare i
versamenti in qualunque parte del territorio nazionale.
    4. - Il  secondo  ricorso  (r.  confl.  25  del  1998) e' invece,
secondo l'Avvocatura, in parte inammissibile e in parte infondato.
    La censura di mancata partecipazione della Regione Siciliana alla
struttura  di  gestione  sarebbe  inammissibile, in quanto il decreto
impugnato  sarebbe  meramente  attuativo dell'art. 22, in particolare
comma   3,   del  d.lgs.  n. 241  del  1997,  che  non  prevede  tale
partecipazione.
    Anche   la   censura  di  mancata  partecipazione  della  Regione
Siciliana al comitato di indirizzo previsto dall'art. 27 dello stesso
decreto  legislativo  n. 241  del 1997 sarebbe inammissibile, perche'
rivolta  contro una disposizione in realta' non contenuta nel decreto
impugnato.  L'art. 2 del decreto impugnato, infatti, non istituirebbe
affatto tale comitato tanto che l'art. 27 del decreto legislativo non
e'  neppure richiamato nelle premesse del decreto impugnato bensi' un
diverso  comitato  di  vigilanza  a cui la struttura di gestione deve
riferire.
    In  subordine, l'Avvocatura nota che ne' il comitato di vigilanza
di  cui all'art. 2 del decreto impugnato ne' il comitato di indirizzo
di  cui  all'art. 27  del  decreto  legislativo  hanno  il  potere di
incidere, in nessun modo, sulla concreta gestione delle operazioni di
ripartizione  delle  somme riscosse e, quindi, le relative previsioni
non  sono  e  non  possono  essere ritenute invasive delle competenze
regionali.
    Quanto    alla   censura   relativa   alla   mancata   previsione
dell'immediato versamento delle somme alla Cassa regionale siciliana,
l'Avvocatura ne rileva l'infondatezza per le medesime ragioni esposte
nella memoria depositata nel giudizio relativo al primo conflitto, di
cui si e' riferito nel paragrafo che precede.

                       Considerato in diritto

    1. - I  ricorsi  della  Regione  Siciliana sollevano conflitti di
attribuzione   nei   confronti  dello  Stato  in  riferimento  a  due
provvedimenti  governativi  intesi  all'attuazione  di previsioni del
d.lgs.   9 luglio   1997,  n. 241  (Norme  di  semplificazione  degli
adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di modernizzazione del
sistema  di gestione delle dichiarazioni). Si tratta, in primo luogo,
del  d.P.R.  18 maggio  1998,  n. 189  (Regolamento  recante norme di
attuazione  delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria,
previste  dall'art. 24,  comma 10, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241),
che  disciplina,  in  attuazione  dell'art. 24,  comma 10, del d.lgs.
n. 241  del  1997, e sulla base, come ivi previsto, delle norme dello
stesso  decreto  legislativo  e  del  precedente decreto ministeriale
n. 567  del  1993  in  materia  di  conto  fiscale,  le  modalita' di
versamento  in tesoreria delle somme riscosse dai concessionari della
riscossione  durante  il  periodo transitorio anteriore alla scadenza
delle  concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.P.R.
n. 43  del  1988,  nonche'  l'invio telematico dei relativi dati alla
"struttura  di  gestione"  prevista  dall'art. 22 del medesimo d.lgs.
n. 241  del  1997  (r.  confl. n. 24 del 1998); in secondo luogo, del
decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con quelli del
bilancio  e  del  lavoro, 22 maggio 1998, n. 183 (Regolamento recante
norme  per  l'individuazione  della  struttura  di  gestione prevista
dall'articolo  22, comma 3, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonche'
la  determinazione  delle  modalita'  per  l'attribuzione  agli  enti
destinatari  delle  somme  a  ciascuno  di  essi  spettanti), che, in
attuazione  dell'art. 22,  comma  3,  del d.lgs. n. 241, individua la
struttura  di  gestione cui e' affidato il compito di attribuire agli
enti  destinatari  le  somme riscosse e a ciascuno di essi spettanti,
tenendo  conto  delle  compensazioni  eseguite  dai  contribuenti,  e
stabilisce  le  modalita' per l'attribuzione di tali somme (r. confl.
n. 25 del 1998).
    La  Regione  ricorrente  lamenta in entrambi i casi la violazione
della  propria potesta' di riscossione delle entrate erariali ad essa
devolute  ai  sensi dell'art. 36 dello statuto speciale e dell'art. 2
delle  norme  di  attuazione  in materia finanziaria di cui al d.P.R.
26 luglio  1965,  n. 1074,  nonche'  del  proprio  diritto a disporre
immediatamente  delle  somme  ad  essa spettanti. In particolare, nel
caso  del d.P.R. n. 189 del 1998, lamenta che esso non preveda che le
somme  pagate  dai  contribuenti,  riscosse sul territorio siciliano,
siano  versate  dagli  agenti  della riscossione alla Cassa regionale
siciliana  di  Palermo,  ma  dislochi  in  una unica sede centrale la
determinazione  delle  spettanze degli enti destinatari. Nel caso del
d.m.  n. 183  del  1998,  la ricorrente lamenta che esso individui la
struttura  centrale di gestione e ne regoli l'attivita' senza che sia
prevista  alcuna  partecipazione della regione; che parimenti non sia
prevista  alcuna  partecipazione  regionale al comitato di vigilanza,
istituito  dall'art. 2  del  decreto  impugnato,  e che la ricorrente
identifica  con  il  comitato previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 241
del   1997   per   l'indirizzo,   il   controllo   e  la  valutazione
dell'attuazione  di  quanto  stabilito  dall'art. 3, comma 134, della
legge  n. 662  del  1996 in tema di semplificazione degli adempimenti
dei   contribuenti   e  di  gestione  unitaria  delle  posizioni  dei
contribuenti;  e che, infine, non sia previsto l'immediato versamento
alla Cassa regionale delle somme riscosse nel territorio regionale.
    2. - I  due  ricorsi impugnano, per ragioni in parte coincidenti,
provvedimenti  fra  loro  collegati,  in  quanto  entrambi  intesi  a
disciplinare  il  riparto  ed  il  versamento  delle somme riscosse a
favore  degli  enti aventi diritto, onde i due giudizi possono essere
riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
    3. - I ricorsi non meritano accoglimento.
    Gli  articoli  da  17  a  26  del  d.lgs.  n. 241  del 1997 - non
contestati dalla Regione Siciliana - hanno previsto, per semplificare
gli  adempimenti dei contribuenti, un sistema di "versamenti unitari"
di imposte e di altre somme dovute non solo allo Stato, ma anche alle
regioni  e  agli enti previdenziali, con facolta' del contribuente di
operare  la  compensazione  dei  crediti  dello  stesso  periodo, nei
confronti  dei  medesimi  soggetti,  risultanti dalle dichiarazioni e
dalle   denunce   periodiche:  sistema  originariamente  limitato  ai
contribuenti titolari di partita IVA e successivamente esteso a tutti
(art. 17,  successivamente  modificato dal d.lgs. n. 422 del 1998, su
cui  cfr.  la  sentenza  n. 66  del  2001,  n. 5  del  Considerato in
diritto).
    I versamenti avvengono mediante delega ad una banca convenzionata
(art. 19),  che puo' essere situata in qualunque parte del territorio
nazionale,  nonche',  nel  periodo transitorio (ormai decorso) di cui
all'art. 24  del  decreto  legislativo,  in  favore dei concessionari
della riscossione, anche mediante delega ad una banca convenzionata.
    Al fine di procedere al conteggio delle somme spettanti a ciascun
ente  per  i  vari  titoli, operando altresi' i calcoli necessari per
ricondurre  al  lordo le somme riguardo alle quali il contribuente si
sia  avvalso  della  facolta'  di compensazione, l'art. 22 del d.lgs.
n. 241 del 1997 prevede la costituzione di una apposita "struttura di
gestione"   incaricata   di   suddividere   le  somme  fra  gli  enti
destinatari.
    I provvedimenti qui impugnati sono rivolti all'attuazione di tale
sistema.  Il  d.P.R.  n. 189  del 1998 disciplina, in particolare, le
contabilita'  speciali,  istituite  presso  una  sezione di tesoreria
provinciale  dello  Stato  indicata  dalla  Banca  d'Italia,  su  cui
transitano  le  somme versate dai contribuenti (art. 2); le modalita'
di   versamento  delle  somme  da  parte  delle  banche  delegate  ai
concessionari  della  riscossione e alla tesoreria statale (artt. 1 e
3);  nonche'  l'invio  telematico dei relativi dati alla struttura di
gestione  (art. 5). Le contabilita' speciali istituite sono tre: una,
denominata   "fondi   della  riscossione",  destinata  a  ricevere  i
versamenti complessivi delle somme riscosse dalle banche delegate; le
altre due, denominate rispettivamente "fondi di bilancio" e "fondi di
proprieta'  dell'INPS",  intese  a  consentire  la ripartizione delle
somme  di  pertinenza  degli  altri  enti  destinatari dei versamenti
unitari  e  delle  somme  relative  alle  compensazioni  operate  dai
contribuenti.  Tale regolamento, previsto dall'art. 24, comma 10, del
d.lgs. n. 241 del 1997, avrebbe dovuto disciplinare solo le modalita'
di  versamento  delle  somme riscosse durante il periodo transitorio,
protrattosi  fino  al  31 dicembre  1998,  in  cui  esse transitavano
attraverso    i    concessionari    della   riscossione;   ma   anche
successivamente   l'amministrazione  ha  ritenuto  che  conservassero
efficacia  le  disposizioni  relative  alle contabilita' speciali, in
quanto   riguardanti  modalita'  di  funzionamento  del  sistema  dei
versamenti unitari applicabili anche dopo il periodo transitorio.
    Il  d.m.  n. 183  del 1998 disciplina a sua volta l'istituzione e
l'attivita'  della  struttura  di gestione, individuata nel Ministero
delle  finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la
riscossione,  e ne regola i compiti, consistenti essenzialmente nella
verifica  dei  dati e della tempestivita' ed esattezza dei versamenti
effettuati dalle banche e nella suddivisione tra gli enti destinatari
con  cadenza  quotidiana  delle  somme accreditate, delle quali viene
disposto  il  versamento,  previa  regolarizzazione  contabile  delle
compensazioni  eseguite  dai  contribuenti  (art. 1);  disciplina poi
l'istituzione  di  un  comitato  di  vigilanza  cui  la  struttura di
gestione riferisce (art. 2); le modalita' di ripartizione delle somme
(art. 3);  l'applicazione  delle  sanzioni  per  le  violazioni e gli
inadempimenti  dei  concessionari  della  riscossione  e delle banche
delegate (artt. 4 e 5).
    4. - L'applicazione  di  tale  sistema  comporta,  in sintesi, il
versamento provvisorio di tutte le somme riscosse in una contabilita'
speciale  presso  l'apposita  sezione  di tesoreria provinciale dello
Stato;  la  contemporanea  trasmissione  dei  dati  alla struttura di
gestione,  la quale provvede alle operazioni di ripartizione e quindi
dispone  il  riversamento a favore degli enti destinatari, attraverso
la medesima sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
    In  altri  termini,  le  somme  riscosse  affluiscono  agli  enti
destinatari  -  e  dunque  anche, per quanto di spettanza, alla cassa
della  Regione  Siciliana - solo dopo che la struttura di gestione ha
provveduto ai conteggi e alle operazioni di propria competenza.
    Cio'   comporta   indubbiamente  uno  scostamento  rispetto  alla
previsione  dell'art. 21  del d.lgs. n. 241 del 1997 (come modificato
dall'art. 2  del  d.lgs.  n. 422  del  1998),  ai cui sensi "entro il
quinto  giorno  lavorativo  successivo  a quello di ricevimento della
delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o
alla  Cassa  regionale  siciliana  di Palermo" (comma 1), ed entro lo
stesso  termine  invia  i  dati alla struttura di gestione (comma 2):
cosi'  presupponendosi  che  il  versamento nelle casse della regione
preceda,  e  non  gia'  segua,  l'effettuazione  delle  operazioni di
competenza della struttura di gestione.
    Ma  questa  difformita'  non appare di per se' sufficiente a dare
fondamento  alle censure svolte dalla regione in sede di conflitto di
attribuzione. Dal punto di vista costituzionale, infatti, una lesione
a danno della regione si verificherebbe solo se essa fosse privata di
somme  ad essa spettanti, ovvero se l'acquisizione delle somme dovute
non  fosse  tempestiva.  Poiche'  le  operazioni  di competenza della
struttura  di  gestione  -  che si concludono con la disposizione del
riversamento   delle   somme  dovute,  prelevate  dalle  contabilita'
speciali   istituite   presso   la  sezione  designata  di  tesoreria
provinciale  dello  Stato,  agli enti destinatari, fra cui la Regione
Siciliana  -  sono  effettuate  "quotidianamente"  (art. 1,  comma 2,
lettera  d  del  d.m.  n. 183  del 1998), e poiche' si tratta di mere
operazioni  tecnico-contabili  che,  una volta impostate, non possono
comportare  indugi ne' consentono alcuna discrezionalita', in realta'
l'interesse  costituzionalmente  protetto  della  regione  non appare
violato  per la minima dilazione nell'afflusso delle somme alla Cassa
regionale,   dovuta   alla   interposizione  delle  operazioni  della
struttura  di  gestione,  la  cui centralizzazione puo' d'altra parte
rispondere a sua volta a ragioni di speditezza e di opportunita'.
    Restano  fermi naturalmente (a parte l'opportunita' di provvedere
a  sanare  la contraddizione rilevata fra la previsione dell'art. 21,
comma  1,  del  decreto legislativo n. 241 e l'assetto oggi conferito
alla  materia),  i diritti della Regione in ordine alle somme ad essa
spettanti:  diritti  che,  se violati in forza di errori o di cattivo
funzionamento  delle  strutture  amministrative  statali, possono, se
necessario,  essere  fatti  valere con i rimedi anche giurisdizionali
del caso.
    5. - Nemmeno  puo'  ritenersi  fondata  la  censura  con  cui  la
ricorrente  lamenta  la mancanza di una partecipazione della regione,
non  e'  chiaro  se  solo nelle attivita' demandate alla struttura di
gestione   o   anche  nella  stessa  individuazione  della  struttura
medesima, operata con il d.m. n. 183 del 1998.
    Infatti  l'individuazione  di  tale  struttura  e  i suoi compiti
attengono  ad  aspetti meramente tecnico-operativi, e non coinvolgono
quelle  determinazioni  complesse  o necessarie per la risoluzione di
problemi  interpretativi  e applicativi, che in altre occasioni hanno
condotto   la   Corte   a   ritenere   costituzionalmente  dovuta  la
partecipazione   della   regione  all'attuazione  di  discipline  che
prevedevano  la  ripartizione  di  entrate  tributarie fra la Regione
Siciliana e lo Stato (cfr. sentenze n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000 e
n. 288 del 2001).
    La  stessa  considerazione  vale  per  quanto riguarda la mancata
previsione  di una partecipazione della Regione Siciliana al comitato
di  vigilanza  sulla  struttura di gestione, previsto dall'art. 2 del
d.m.  n. 189 del 1998 (e del quale, in vista del coinvolgimento anche
di  entrate regionali nel sistema dei versamenti unitari, fanno parte
comunque  tre membri designati dalla conferenza Stato-Regioni: art. 2
cit.,  comma  1, lettera e): comitato che non si identifica peraltro,
contrariamente  a  quanto  sembra  ritenere  la  ricorrente,  con  il
"comitato  di  indirizzo" previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 241 del
1997, il quale, sulla base delle risultanze gestionali del sistema di
semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti, introdotto ai
sensi  dell'art. 3,  comma  134,  della  legge  n. 662  del  1996, e'
incaricato  di  proporre  modifiche  allo  stesso decreto legislativo
n. 241 del 1997.