ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  ammissibilita'  del  conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 9 novembre 1999
della  Camera  dei  deputati  relativa  alla  insindacabilita'  delle
opinioni  espresse  dall'on. Vittorio  Sgarbi nei confronti di Sandro
Lopez,  promosso  dal  Tribunale di Cosenza - sezione 2a penale - con
ricorso  depositato  il  19  febbraio  2001 ed iscritto al n. 184 del
registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che  nel corso del giudizio penale innanzi al Tribunale
di  Cosenza a carico del deputato Vittorio Sgarbi, imputato del reato
di  cui  all'art. 30, comma quarto, della legge 6 agosto 1990, n. 223
(Disciplina  del  sistema  radiotelevisivo  pubblico  e  privato)  in
relazione  all'art. 595  del  codice penale e all'art. 13 della legge
8 febbraio  1948,  n. 47 (Disciplina sulla stampa) per avere, in data
4 dicembre   1992,  facendo  uso  del  mezzo  televisivo,  offeso  la
reputazione  del  consulente tecnico Sandro Lopez, con l'attribuzione
di   fatto  determinato,  la  difesa  dell'imputato  all'udienza  del
9 gennaio  1995, invocava l'applicabilita' dell'art. 68, primo comma,
della  Costituzione,  nel  testo novellato dalla legge costituzionale
29 ottobre  1993,  n. 3,  e  chiedeva che il Tribunale disponesse, ai
sensi    dell'art. 3   del   decreto-legge   8 gennaio   1996,   n. 9
(Disposizioni    urgenti    per   l'attuazione   dell'art. 68   della
Costituzione)  la  trasmissione  degli atti alla Camera dei deputati,
che era disposta in pari data;
        che  l'assemblea  della Camera dei deputati, nella seduta del
9 novembre 1999, deliberava, conformemente alla proposta della Giunta
per  le autorizzazioni a procedere in giudizio, nel senso di ritenere
che   i  fatti  per  i  quali  era  pendente  detto  processo  penale
concernevano   opinioni   espresse   da   un  membro  del  Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni;
        che   il   Tribunale   di  Cosenza,  con  ordinanza  adottata
all'udienza  del  21 febbraio 2000, ha proposto ricorso per conflitto
di  attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione
alla   citata  delibera;  ricorso  dichiarato  ammissibile  ai  sensi
dell'art. 37  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, con ordinanza n. 389
del  2000,  con  riserva di ogni definitiva decisione anche in ordine
alla  ammissibilita',  e  con disposizione di adempimenti, a cura del
Tribunale  ricorrente,  di  notifica  alla  Camera  dei deputati e di
deposito  presso  la Corte, con la prova dell'eseguita notificazione,
entro determinati termini;
        che  il  ricorso  e l'ordinanza erano depositati tardivamente
dal  Tribunale  di  Cosenza rispetto al termine perentorio assegnato,
per  cui questa Corte dichiarava improcedibile il ricorso stesso, con
sentenza 25 luglio 2001, n. 293;
        che  il  Tribunale  di  Cosenza, nel frattempo, con ordinanza
adottata  all'udienza  del  5 febbraio  2001, ha nuovamente sollevato
conflitto  di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in
relazione  alla  citata  delibera,  senza  fare  alcun riferimento al
precedente ricorso;
        che  il  Tribunale  di  Cosenza  si  e' limitato a riproporre
pedissequamente le precedenti censure, ritenendo non configurabile un
collegamento  tra  le  espressioni  contestate  come  diffamatorie  e
l'attivita'   parlamentare  del  deputato  Sgarbi,  alla  luce  degli
elementi  desumibili  dalla  delibera  di  insindacabilita'  e  dalla
relazione  della  Giunta  alla  quale  la  prima  faceva  rinvio, non
apparendogli riscontrabile negli apprezzamenti formulati dallo stesso
in  ordine  alla competenza e professionalita' del consulente tecnico
Lopez  un'attinenza  con atti tipici della funzione parlamentare, ne'
essendo  possibile  individuare nel comportamento di cui si tratta un
qualche  intervento  divulgativo  di  una  scelta  o  di un'attivita'
politico-parlamentare;
        che,  secondo  il  collegio  ricorrente,  il deliberato della
Camera  dei  deputati,  motivando l'insindacabilita' con la natura di
critica  tutta  politica delle espressioni usate dal deputato Sgarbi,
si  sarebbe basato sulla erronea interpretazione, secondo la quale la
prerogativa   costituzionale   coprirebbe   tutti   i   comportamenti
riconducibili  all'attivita'  politica  del deputato o senatore, cio'
che  comporterebbe  la  ingiustificata  menomazione  della  sfera  di
attribuzioni  costituzionali  dell'autorita' giudiziaria, rendendosi,
pertanto,   necessario   il  ricorso  al  rimedio  del  conflitto  di
attribuzione a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
        che  pertanto, il Tribunale di Cosenza, ritenendo "necessario
...  il controllo sul legittimo esercizio dei poteri della Camera dei
deputati  nella  vicenda in esame" ha rimesso gli atti alla Corte per
la soluzione del conflitto tra i poteri dello Stato;
        che nelle conclusioni-dispositivo il Tribunale si e' limitato
a  sollevare "conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del
potere   di   decidere   sulla   sussistenza   dei   presupposti   di
applicabilita'  dell'art. 68,  primo  comma,  della Costituzione come
esercitato dalla Camera dei deputati con la delibera adottata in data
9 novembre  1999 relativamente al giudizio penale pendente davanti al
...Tribunale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi".
    Considerato che alla luce dell'indirizzo interpretativo affermato
con le sentenze n. 363 e n. 364 del 2001 e n. 15 e n. 31 del 2002, il
ricorso,  a  prescindere da ogni ulteriore questione sulla ritualita'
di   riproposizione,   deve   essere   dichiarato,   in  questa  fase
preliminare,   inammissibile,  in  quanto  l'atto  introduttivo,  pur
contenendo  gli  elementi indispensabili per la identificazione delle
"ragioni   di   conflitto",   difetta   di  una  domanda  chiaramente
individuabile,   consistente   nella  sostanziale  richiesta  di  una
pronuncia  della  Corte  che  dichiari  non  spettare  alla Camera di
appartenenza  la valutazione contenuta nella delibera impugnata e che
annulli la stessa delibera;
        che  ne consegue l'inammissibilita' del ricorso per conflitto
in quanto carente dei suoi requisiti essenziali.