ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 8,
della  legge  30  luglio  1990,  n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese  dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa
il  13  febbraio  2001  dal  Tribunale  di  Milano,  in  composizione
monocratica,  iscritta  al  n. 687  del  registro  ordinanze  2001  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che, nel corso di un procedimento penale a carico di un
imputato  della  contravvenzione  di  cui all'articolo 707 del codice
penale,  il  Tribunale  di  Milano,  in composizione monocratica, con
ordinanza  in data 13 febbraio 2001, ha sollevato, su eccezione della
difesa, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli
articoli  3  e 24 della Costituzione, dell'articolo 1, comma 8, della
legge  30  luglio  1990,  n. 217  (Istituzione del patrocinio a spese
dello  Stato  per  i  non  abbienti),  nella  parte in cui esclude il
patrocinio  a  spese  dello Stato per i non abbienti nei procedimenti
penali  concernenti  contravvenzioni,  salvo che essi siano riuniti a
procedimenti  per  delitti  ovvero  siano connessi a procedimenti per
delitti, ancorche' non riuniti;
        che,  ad  avviso  del  remittente,  la disposizione censurata
contrasterebbe con i citati parametri costituzionali, "avuto riguardo
alla  necessita'  di effettiva ed adeguata difesa tecnica anche nella
materia  contravvenzionale,  che  puo'  implicare  e  spesso  implica
problemi giuridici di difficolta' non dissimile a quella dei processi
riguardanti i delitti";
        che,  quanto  alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la
possibilita'  di  avvalersi  di  una  difesa  tecnica  adeguata  puo'
incidere   concretamente   in   modo  decisivo  sullo  svolgimento  e
sull'esito del processo.
    Considerato  che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e'
stata  approvata,  promulgata  e  pubblicata  la legge 29 marzo 2001,
n. 134   (Modifiche  alla  legge  30  luglio  1990,  n. 217,  recante
istituzione  del  patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
il  cui  articolo  2,  comma  5,  ha  abrogato  il  censurato comma 8
dell'articolo  1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludeva il
patrocinio  a  spese  dello Stato per i non abbienti nei procedimenti
penali concernenti contravvenzioni;
        che  il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti
al giudice remittente, perche' valuti se la questione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante.