IL GIUDICE DI PACE

    Pronuncia la seguente ordinanza.
    Processo   verbale  di  udienza  (art. 130  c.p.c.)  della  causa
portante  il  numero  di  ruolo 126/01 promossa da Fariolotti Giorgio
contro  il  comune  di  Monte  Argentario  (GR)  per l'opposizione ad
accertamento  di violazione della Polizia Municipale n. 876311 del 16
luglio 2001.
    In  Trino,  addi' 22 gennaio 2002 avanti al giudice di pace nella
persona   dell'avv.   Mauro  Bolognesi  di  Novara  ed  all'operatore
giudiziario  B2,  Fabrizio  Francese, e' presente per parte opponente
l'avv. Francesco Picco. Per parte opposta nessuno compare.
    Il ricorrente discute la causa.

                         Osservato in fatto

    Con   ricorso   ex  art. 22  della  legge  689/1981,  ritualmente
depositato   il  17  ottobre  2001  il  sig.  Fariolotti  Giorgio  ha
presentato  opposizione  ad  accertamento di violazione della Polizia
Municipale  n. 876311  del  16 luglio 2001, con il quale gli e' stata
contestata  la violazione di cui all'art. 43 del Codice della Strada,
perche'  proseguiva  la  marcia  malgrado  che  l'agente  addetto  ad
traffico gli avesse vietato il passaggio.
    All'udienza  del  22 gennaio 2002 la parte costituita ribadiscono
quanto gia' in atti.
    A  questo  punto  il  giudice, rilevato che il ricorrente risulta
residente  e  domiciliato  in  localita'  diversa da quella in cui e'
stata   commessa   la   violazione   ascrittagli,  ritiene  che  tale
circostanza   possa   avere   rilevanza   ai  fini  di  sollevare  la
costituzionalita'  di cui all'art. 22 (rectius 22-bis) della legge 24
aprile  1999,  n. 689  e  ss.mm.,  in relazione agli artt. 3, 24 e 25
della  Costituzione  italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il
giudizio per trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale e di cio'
prende atto il ricorrente.
    Per  le  motivazioni  in diritto del Giudice di pace di Orbetello
sul  ricorso  proposto  da  Di  Tarsia  di Belmonte Francesco Edoardo
contro   la   prefettura   di  Grosseto,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,  1a  serie  speciale, n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si
intendono interamente trascritte, e che vengono cosi' sunteggiate:
        per  effetto dell'art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre
1999  n. 507,  con  il  quale e' stato introdotto l'art. 22-bis della
legge n. 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al giudice
di    pace   la   competenza   in   materia   di   opposizione   alle
ordinanze-ingiunzione  di  cui  all'art. 22.  Contro il provvedimento
sanzionatorio irrogato dall'autorita' amministrativa, gli interessati
possono  propone  opposizione  davanti al giudice del luogo in cui e'
stata  commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del
ricorso  con  allegata  l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente
giurisprudenza   della   suprema   Corte,   il  ricorso  deve  essere
materialmente  consegnato  al  personale  dell'ufficio giudiziario, e
quindi  non puo' formare oggetto di invio per posta o con altre forme
di  trasmissione,  ad esempio via fax (Cass. sez. un. 17 giugno 1988,
n. 4120).  Nel  ricorso  l'opponente  ove  non  abbia  in loco un suo
procuratore  per  il  giudizio  de  quo,  e' obbligato a dichiarare o
eleggere  domicilio  nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a
presentarsi   alla  prima  udienza,  per  evitare  la  convalida  del
provvedimento opposto (art. 23, comma 5), a differenza dell'ordinario
rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal
ruolo (art. 181 c.p.c.).
    A  parere  di questo organo giudicante la descritta normativa non
sembrerebbe garantire agli "interessati", ove non siano assistiti dal
un  legale,  la concreta possibilita' di difendersi, tenuto conto dei
gravami  procedurali  che  vengono  ad  essi  imposti  per opporsi ad
addebiti  peraltro  di modesta offensivita', con particolare riguardo
l'obbligo  di  adire il giudice del luogo in cui e' stata commessa la
presunta  violazione, anziche' di quello di residenza del ricorrente.
Proprio  nel caso all'esame di questo giudice, si e' rilevato come un
signore   abitante  a  Tricerro  (VC)  per  contestare  un'infrazione
stradale  elevatagli nel comune di Monte Argentario, debba presentare
personalmente  nella  cancelleria del Giudice di pace di Orbetello il
suo   ricorso,   e  quindi,  comparire  successivamente  in  udienza,
sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo,
che  gli  sarebbe  risparmiato, se la competenza in materia fosse del
giudice   del   suo  luogo  residenza.  Tale  procedura  in  effetti,
privilegiando   il   foro   dell'"amministrazione  repressiva"  rende
particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il
suo  fondamentale  diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art.  24
("tutti  possono  agire  in giudizio"), ma ora, anche, dell'art. 111,
secondo  comma  della  Costituzione (Legge costituzionale 23 novembre
1999,  n. 2),  per  effetto  del  quale  "ogni processo si svolge nel
contraddittorio  tra  le  parti,  in condizioni di parita', davanti a
giudice terzo e imparziale".
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamnete uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 220/2002).
02C0410