ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Veneto,  riapprovata il 2 maggio 2001, recante "Referendum consultivo
in  merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale
per  il  trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali
in  materia  di  sanita',  formazione  professionale  ed  istruzione,
polizia  locale",  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 21 maggio 2001, depositato in cancelleria
il 31 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2001.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto   che   il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, con
ricorso  notificato  il 21 maggio 2001, depositato il 31 maggio 2001,
ha  chiesto  che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della
deliberazione   legislativa   del  Consiglio  regionale  del  Veneto,
riapprovata  in  data 2 maggio 2001 a seguito di rinvio a nuovo esame
da  parte del Governo, recante: "Referendum consultivo in merito alla
presentazione   di  una  proposta  di  legge  costituzionale  per  il
trasferimento  alla  Regione Veneto delle funzioni statali in materia
di sanita', formazione professionale ed istruzione, polizia locale";
        che,  ad  avviso del ricorrente, la deliberazione legislativa
citata,  nella  parte  in  cui,  senza  tenere  alcun conto di quanto
statuito  nelle sentenze di questa Corte n. 496 del 2000 e n. 470 del
1992,  stabilisce  di  indire  un  referendum  consultivo a carattere
regionale  in  merito  alla  presentazione  di  una proposta di legge
costituzionale   per  il  trasferimento  alla  Regione  Veneto  delle
funzioni  statali  in materia di sanita', formazione professionale ed
istruzione e polizia locale, sarebbe in contrasto con gli articoli 5,
70,  71,  116,  117,  118,  121,  123,  come  modificato  dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, in relazione all'art. 47 dello
statuto  della  Regione  Veneto,  e 138 della Costituzione, in quanto
invaderebbe  la  sfera  di  competenza  statale,  sarebbe  lesiva dei
principi  di autonomia degli enti locali e di spettanza al Parlamento
della   funzione  legislativa  a  livello  nazionale,  violerebbe  la
procedura  prevista  per  la revisione costituzionale e supererebbe i
limiti della potesta' legislativa regionale;
        che,  secondo il ricorrente, il quesito referendario al quale
verrebbe  chiamata  la  popolazione della Regione Veneto difetterebbe
altresi'  dei requisiti della chiarezza e dell'omogeneita', in quanto
la  delibera  legislativa  censurata,  nel riferirsi genericamente al
trasferimento  alla  Regione  Veneto  delle  funzioni  statali  nelle
materie   sopra   indicate,  non  preciserebbe  a  quali  funzioni  -
legislative o amministrative - si riferisca il trasferimento stesso e
non  consentirebbe all'elettore di valutare l'impatto, anche rispetto
all'assetto di cui agli artt. 117 e 118 Cost. vigenti, dell'ulteriore
decentramento  di  funzioni  attuato  con la legge n. 59 del 1997 e i
successivi decreti legislativi;
        che si e' costituita in giudizio la Regione Veneto, eccependo
l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza del ricorso;
        che  successivamente,  in  data  9 gennaio 2002, l'Avvocatura
generale  dello  Stato  ha  depositato  atto  di rinuncia al ricorso;
rinuncia accettata dalla Regione Veneto.
    Considerato   che   la   rinuncia   al   ricorso,  seguita  dalla
accettazione  della  controparte, comporta, ai sensi dell'articolo 25
delle  norme  integrative  per  i  giudizi  innanzi  a  questa Corte,
l'estinzione del processo.