ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto, riapprovata il 2 maggio 2001, recante "Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanita', formazione professionale ed istruzione, polizia locale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 maggio 2001, depositato in cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2001. Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 21 maggio 2001, depositato il 31 maggio 2001, ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della deliberazione legislativa del Consiglio regionale del Veneto, riapprovata in data 2 maggio 2001 a seguito di rinvio a nuovo esame da parte del Governo, recante: "Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali in materia di sanita', formazione professionale ed istruzione, polizia locale"; che, ad avviso del ricorrente, la deliberazione legislativa citata, nella parte in cui, senza tenere alcun conto di quanto statuito nelle sentenze di questa Corte n. 496 del 2000 e n. 470 del 1992, stabilisce di indire un referendum consultivo a carattere regionale in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali in materia di sanita', formazione professionale ed istruzione e polizia locale, sarebbe in contrasto con gli articoli 5, 70, 71, 116, 117, 118, 121, 123, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, in relazione all'art. 47 dello statuto della Regione Veneto, e 138 della Costituzione, in quanto invaderebbe la sfera di competenza statale, sarebbe lesiva dei principi di autonomia degli enti locali e di spettanza al Parlamento della funzione legislativa a livello nazionale, violerebbe la procedura prevista per la revisione costituzionale e supererebbe i limiti della potesta' legislativa regionale; che, secondo il ricorrente, il quesito referendario al quale verrebbe chiamata la popolazione della Regione Veneto difetterebbe altresi' dei requisiti della chiarezza e dell'omogeneita', in quanto la delibera legislativa censurata, nel riferirsi genericamente al trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali nelle materie sopra indicate, non preciserebbe a quali funzioni - legislative o amministrative - si riferisca il trasferimento stesso e non consentirebbe all'elettore di valutare l'impatto, anche rispetto all'assetto di cui agli artt. 117 e 118 Cost. vigenti, dell'ulteriore decentramento di funzioni attuato con la legge n. 59 del 1997 e i successivi decreti legislativi; che si e' costituita in giudizio la Regione Veneto, eccependo l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza del ricorso; che successivamente, in data 9 gennaio 2002, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso; rinuncia accettata dalla Regione Veneto. Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione del processo.