IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 691/2000 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente: tra Comerit S.r.l., in persona del rappresentante legale protempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Spadetta e dall'avv. Giovanni Ambrosio, presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 153, come da mandato a margine dell'atto di citazione, opponente; e B.F.T. S.r.l. - Bianco Federico Trasporti -, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Pio Reitano, unitamente al quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via P. Baratta n. 194, presso lo studio dell'avv. Domenico Forlano, come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, opposto. Letti gli atti relativi al procedimento indicato in epigrafe; Esaminate le osservazioni svolte dalle parti negli scritti difensivi; Premette in fatto Con atto di citazione notificato il 10 maggio 2000, la Comerit S.r.l. in persona del rappresentante legale pro-tempore, conveniva innanzi a questo tribunale la B.F.T. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 90/2000, emesso in suo favore dal Tribunale di Vallo della Lucania il 27 marzo 2000 e notificato il giorno 1 aprile 2000. Nel sostenere la fondatezza dell'opposizione proposta, deduceva che i servizi di trasporto effettuati dalla societa' convenuta erano avvenuti in violazione della legge n. 162/1993, la quale prescriveva, a pena di nullita', la forma scritta del contratto di trasporto, con l'obbligo di specificare a cura del vettore, nello stesso contratto, il numero e la data sia dell'iscrizione nell'albo dei trasportatori, sia delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi. Osservava l'opponente che nel caso di specie tale contratto non era mai stato sottoscritto dalle parti in causa e la scrittura privata del 28 maggio 1996 non poteva essere considerata idonea allo scopo, atteso che risultava essere stata sottoscritta da Giovanni Siano, legale rappresentante pro-tempore della COMMER S.p.a., soggetto giuridico distinto dalla societa' odierna opponente, nei confronti della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo nella presente sede opposto. Inoltre nella scrittura de qua non erano stati indicati ne' i dati di iscrizione all'albo dei trasportatori ne' quelli relativi alle autorizzazioni ministeriali di cui sopra e mancava qualsivoglia riferimento al prezzo per l'esecuzione dei servizi di trasporto. Sulla base di tali elementi la societa' opponente contestava che il credito vantato nei sui confronti fosse certo, liquido ed esigibile, atteso che per i trasporti anteriori al 28 maggio 1996 non vi era alcuna prova dell'avvenuta stipulazione del contratto de quo per iscritto e, tra l'altro, la scrittura medesima era stata sottoscritta da un soggetto giuridico diverso rispetto alla Comerit S.r.l.. Evidenziava, inoltre, che la BFT aveva allegato il certificato di iscrizione all'albo, richiesto dalla legge per la validita' del contratto di trasporto per conto terzi, solo all'atto della presentazione del ricorso monitorio, senza peraltro l'indicazione della data di iscrizione, mentre continuavano a mancare le autorizzazioni in conto terzi. Sottolineava, tra l'altro, che il riferimento ai listini gia' in uso era dizione generica che impediva l'esatta determinazione e determinabilita' del prezzo del corrispettivo. Precisava, infine, che il visto dato dal Comitato Provinciale dell'albo di Salerno non conferiva alcuna certezza ai conteggi effettuati dalla B.F.T. S.r.l., in quanto esso non era espresso in ragione di valutazioni nel merito, cosi' come stabilito dalle circolari ministeriali in materia. Sulla base di tali contestazioni parte opponente concludeva per l'accoglimento dell'opposizione spiegata con conseguente declaratoria di nullita' del contratto di trasporto, invocato dalla societa' opposta a fondamento della pretesa creditoria, e con condanna della stessa al pagamento in favore della Comerit S.r.l. della somma pari a L. 749.000.000, da essa pagata per trasporti effettuati in violazione della normativa vigente in materia, vinte le spese e gli onorari di giudizio. Si costituiva la B.F.T., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale contestava la fondatezza delle difese avverse ed evidenziava che le tariffe per i trasporti erano state allegate al contratto de quo, come era evincibile dai documenti prodotti in altro giudizio pendente sempre tra le stesse parti innanzi ad altro giudice istruttore presso il tribunale di Vallo della Lucania. L'iscrizione all'albo dei trasportatori era regolarmente avvenuta ed era evincibile dalla semplice lettura dell'albo de quo, liberamente accessibile a tutti, sicche' la mancata indicazione di essa non era in grado di esplicare alcun effetto. Evidenziava che in sostituzione delle clausole nulle operava il meccanismo della sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 c.c., sicche' andavano applicate al rapporto intercorso tra le parti le tariffe minime normativamente fissate dalla legge in sostituzione di quelle allegate al contratto. Sulla base di tali difese parte opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione proposta e della spiegata riconvenzionale, con condanna della Comerit S.r.l. al pagamento del maggior danno ex art. 1224 c.c., e di quello previsto dall'art. 96 c.p.c., nonche' al pagamento delle spese di giudizio. La causa riceveva la trattazione e, all'esito di detta fase, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, al fine di risolvere la questione pregiudiziale in ordine alla validita' dell'accordo stipulato dalle parti in causa; all'udienza del 5 ottobre 2001 erano precisate le conclusioni, indi, il g.i. assegnava alle parti costituite i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, riservando la decisione dopo la loro scadenza ed ora, Osserva in diritto La decisione in merito all'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 90/2000 investe necessariamente la questione relativa alla validita' del contratto di trasporto per conto terzi stipulato dalle parti costituite nell'odierno giudizio. Invero le difese spiegate dall'opponente in atto di citazione sono mirate essenzialmente e principalmente ad evidenziare come tra la Comerit S.r.l. e la B.F.T. Bianco Federico Trasporti S.r.l. non sia mai intervenuta alcuna pattuizione scritta in ordine ai trasporti di cose per conto terzi da effettuarsi su incarico della societa' opponente, ragion per cui nulla l'opposta potrebbe pretendere a tale titolo. E' evidente che l'eventuale fondatezza dell'eccezione di nullita' del contratto de quo sarebbe in grado da una parte di paralizzare la pretesa creditoria della societa' opposta (almeno nei termini da essa prospettati), dall'altra, determinerebbe la necessita' di accertare quali sarebbero le tariffe applicabili in mancanza di tale contratto, attesa la domanda di ripetizione dell'indebito spiegata dalla societa' opponente in relazione alle somme gia' pagate per i trasporti effettuati dalla B.F.T S.r.l. per conto della Comerit S.r.l. ed il disposto normativo di cui all'art. 56 legge n. 298/1974, che ricollega l'applicazione del regime tariffario legislativamente fissato alla obbligatoria compilazione dei documenti. La norma applicabile al caso di specie e' l'art. 26 legge n. 298/1974, cosi' come modificato dalla legge n. 162/1993, il testo del quale, prima dell'ultima modifica intervenuta con la legge n. 334/2001 (successiva all'instaurazione del presente giudizio), disponeva: "Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullita' del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cui all presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge". Tale norma, fino alla modificazione legislativa sopra indicata, era stata pressoche' uniformemente interpretata dalla giurisprudenza di merito nel senso che erano da considerarsi insanabilmente nulli i contratti stipulati solo oralmente, atteso che se la nullita' era prevista per i contratti scritti non recanti in una delle copie gli estremi dell'iscrizione all'albo dei trasportatori, a maggior ragione doveva essere considerato nullo un contratto totalmente orale, per il quale la detta annotazione era addirittura impossibile. La ratio della disposizione in esame, invero, era ravvisabile nella volonta' legislativa di potenziare la repressione dell'abusivismo nei trasporti per conto terzi, sicche' la sanzione era stata rivolta nei confronti non solo del trasportatore abusivo ma anche del committente, attraverso la previsione di una pena pecuniaria amministrativa e la possibile confisca del carico. Per tutelare il mittente da possibili errori e per porlo in condizione di provare documentalmente la propria buona fede, il legislatore aveva inoltre imposto che il vettore gli comunicasse per iscritto (con inserzione nel contratto) gli estremi della propria iscrizione all'albo, prevedendo altresi', anche all'ulteriore fine di evitare comportamenti ostruzionistici o elusivi del vettore, che la mancanza di tale inserzione determinasse la nullita' del contratto. (cfr., in termini, Trib. Torino nn. 4317/2001 e 5302/2001; Corte d'Appello Torino nn. 770/2001 e 565/2001; Trib. Ravenna n. 544/2001; Trib. Vigevano n. 176/2001; Corte d'Appello Venezia n. 256/2001; Trib. Monza 22 gennaio 1999; Trib. Milano 3 luglio 1997 e Trib. Alba 30 novembre 1995). Con la legge n. 334/2001 del 20 agosto 2001 il legislatore e' intervenuto sulla disciplina normativa appena illustrata stabilendo che "l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298, come modificato dall'art. 1 del decreto legge 29 marzo 1993 n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993 n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi possedute dal vettore, nonche' la conseguente nullita' del contratto priva di tali annotazioni non comportano l'obbligatorieta' della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta". Rispetto a tale norma si pone la questione di legittimita' costituzionale, rilevante nell'ambito del presente giudizio secondo quanto sopra evidenziato, per l'efficacia retroattiva riconosciutale dal legislatore, in relazione alla dichiarata natura interpretativa della norma stessa. La giurisprudenza costituzionale ha piu' volte affermato che il legislatore puo' adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con cio' vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (cfr., in termini, Corte cost. n. 311/1995 e n. 525/2000). Il problema reale, peraltro, non e' quello relativo alla natura delle leggi interpretative, ma investe sostanzialmente i limiti che esse incontrano quanto alla loro portata retroattiva. La Corte costituzionale ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (cfr., in termini, Corte cost. n. 397/1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (cio' che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concerete fattispecie sub iudice). Premesso che la questione posta non investe l'efficacia futura della normativa in esame, il dubbio di legittimita' costituzionale nasce in relazione alla efficacia retroattiva di essa. A prescindere dalla denominazione formale, infatti, la natura effettivamente interpretativa di una legge, che si definisca di interpretazione autentica di norme precedenti, deve essere accertata alla stregua del suo contenuto, ovvero della struttura della sua fattispecie normativa piuttosto che della sua denominazione formale. La peculiare struttura delle norme interpretative comporta che le previsioni di interpretazione autentica non determinano l'abrogazione della disposizione interpretata ma vanno a saldarsi con quest'ultima, dando origine ad un precetto normativo unitario (Corte cost. n. 39/1993). Perche' cio' avvenga e' necessario che l'interpretazione indicata dal legislatore sia ricompresa tra quelle che potevano effettivamente ricavarsi dall'interpretazione del precetto previgente. In caso contrario la norma interpretativa verrebbe a mascherare l'adozione di norme innovative, cosi' da tradire la funzione cui e' chiamata ad assolvere, risultando incostituzionale nella parte in cui produce effetti retroattivi. Pertanto, anche la possibilita' riconosciuta al legislatore di rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea politica del diritto voluta dallo stesso legislatore incontra quale limite invalicabile la ragionevole ascrizione alla legge anteriore della scelta ermeneutica imposta con la legge interpretativa. Vero e', pertanto, che il legislatore puo' fare legittimamente ricorso allo strumento normativa della legge di interpretazione autentica anche al solo fine di rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto perseguita (cfr., in termini, Corte cost. n. 586/1990), a prescindere, dunque, da incertezze interpretative in merito, ma e' pur vero che l'irretroattivita' della legge costituisce fondamentale valore di civilta' giuridica e principio generale dell'ordinamento cui il legislatore deve in linea di principio attenersi, astenendosi dall'emanare disposizioni retroattive che non trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza o che per altro verso si pongano in contrasto con valori ed interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. n. 229/1999). Nel caso di specie l'intervento legislativo sull'art. 26 legge n. 298/1974 dell'agosto 2001 ha chiarito, con efficacia retroattiva, che la forma scritta prevista dalla norma non e' richiesta ad substantiam per la validita' del contratto ed i requisiti, prescritti dalla norma a pena di nullita' del contratto medesimo, devono intendersi come tali solo nel caso in cui le parti abbiano stabilito di concludere il contratto per iscritto, essendo invece assolutamente irrilevanti nella diversa ipotesi in cui le parti abbiano scelto una forma diversa. L'interpretazione che la giurisprudenza di merito aveva dato all'art. 26 legge n. 298/1974 era pressoche' unanime e trovava la propria ragione di fondo nell'interpretazione logico-sistematica della normativa dettata in materia, vale a dire nella volonta' legislativa di combattere l'abusivismo e di evitare comportamenti ostruzionistici o elusivi del vettore, che avrebbero potuto vanificare la tutela del mittente dalla sanzione prevista a suo carico. Nel caso di specie, pertanto, non sembra vi fosse uno stato di obiettiva e non altrimenti superabile incertezza interpretativa dell'art. 26 legge n. 298/1974 nella formulazione introdotta dalla legge n. 162/1993, tale da necessitare l'intervento del legislatore, atteso che la giurisprudenza di merito sopra riportata aveva pacificamente riconosciuto che la ratio della disposizione in esame, nonche' la formulazione letterale della stessa, imponevano la forma scritta ad substantiam del contratto di trasporto di cose per conto terzi, il quale, se fosse stato stipulato oralmente, non poteva proprio contenere l'annotazione degli estremi dell'iscrizione all'albo dei trasportatori, requisiti diretti anche a comprovare la buona fede del mittente sulla legittimazione amministrativa del vettore. Inoltre e' difficile negare efficacia innovativa ad una normativa che distingua la necessita', a pena di nullita' del contratto, di alcuni requisiti a secondo che le parti abbiano o meno stipulato il contratto per iscritto. La sanzione dell'invalidita' del contratto (complessivamente considerato e non soltanto per una parte di esso) e' legata non piu' alla mancanza di alcuni requisiti in astratto considerati bensi' alla loro omessa inclusione nel contratto stipulato per iscritto, restando del tutta priva di conseguenze giuridiche la medesima omissione nel caso in cui le parti abbiano concluso l'accordo solo oralmente. In tal modo si giunge alla paradossale conclusione che la normativa diretta alla repressione dell'abusivismo nell'ambito del trasporto di cose per conto terzi prevede la necessita' della indicazione dei requisiti idonei a scoraggiare l'abusivismo solo quando le parti abbiano adottato la forma scritta, di per se' gia' maggiormente idonea a tutelare gli interessi delle parti, mentre, nella diversa ipotesi in cui il contratto sia stato concluso solo oralmente, nessun requisito e nessuna forma devono considerarsi previsti a pena di nullita' del contratto. E' difficile, pertanto, ritenere che la normativa introdotta con l'art. 3 legge n. 334/2000 abbia optato (imponedola) per una scelta ermeneutica ragionevolmente ascrivibile all'art. 26 legge n. 298/1974. Cio' consente di supporre che il legislatore, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ha dato una lettura della norma previgente che non era mai stata accolta in sede giudiziale, in pregiudizio dell'affidamento sulla certezza delle situazioni giuridiche, adottando una soluzione interpretativa che non era desumibile dall'interpretazione del precetto previgente. Inoltre, agendo in tal modo, il legislatore ha inciso su numerose fattispecie sub iudice, circostanza questa ben nota al legislatore come evidenziano i lavori preparatori e l'esplicito riferimento fatto nel corso di essi a giudizi attualmente pendenti in materia innanzi a diversi tribunali. La funzione legislativa corre cosi' il rischio di perdere la propria natura e di assumere contenuto meramente provvedimentale, in quanto il legislatore usa la sua prerogativa di interprete d'autorita' del diritto, precludendo al giudice la decisione di merito in ordine alla necessita' della forma scritta ad substantiam ed alla validita' dei contratti di trasporto per conto terzi nell'ipotesi in cui manchino i requisiti previsti dall'art. 26 legge n. 298/1974 come modificato dalla legge n. 162/1993. Va quindi ritenuta, oltre che rilevante, non manifestatamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 104 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 legge n. 334/2001, nella parte in cui prevede che "l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298, come modificato dall'art. 1, del decreto-legge 29 marzo 1993 n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993 n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi possedute dal vettore, nonche' la conseguente nullita' del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorieta' della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta".