IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Premesso   che  questo  tribunale  con  sentenza  in  pari  data,
dichiarava   la   cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
concordatario  contratto  da  Mencarelli  Marcello e Neri Maria il 27
dicembre 1970 in Citta' della Pieve, fissando a carico del Mencarelli
un  assegno  di  mantenimento  di  Euro 284,05  mensili  rivalutabile
secondo gli indici ISTAT;
    Ritenuto  che  la  causa  deve  continuare in ordine alla domanda
della  Neri di partecipare ad una percentuale dell'indennita' di fine
rapporto  percepita  dal  Mencarelli  nel 1999 ex art. 12-bis legge 1
dicembre 1970 n. 898, rimette la causa sul ruolo;
    Premesso  ancora  che  la norma suddetta riconosce al coniuge nei
cui  confronti  sia  stata  pronunciata sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, che non sia passato a
nuove  nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5
legge  n. 898/1970,  il diritto ad una percentuale dell'indennita' di
fine  rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione
del rapporto di lavoro anche se l'indennita' viene a maturare dopo la
sentenza;
    Ritenuto   che  la  S.C.  ha  interpretato  la  norma  nel  senso
letterale,   e   cioe'   che  il  diritto  sussiste  solo  quando  la
corresponsione  dell'indennita'  di  fine  rapporto  avvenga  dopo la
sentenza  che  ha  pronunciato la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, e non - come nel caso di specie - prima, giustificando la
diversita'  di  disciplina con il fatto che per il periodo precedente
alla  dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
opera  il  principio  della  piena  disponibilita' delle attribuzioni
patrimoniali da parte dell'altro coniuge, nel cui patrimonio e' cosi'
entrato  il  trattamento  di  fine  rapporto (Cass. Sez. I 12 gennaio
1999,  n. 5533; Cass. Sez. I 17 aprile 1997, n. 3294; Cass. Sez. I 27
giugno 1995, n. 7249);
    Ritenuto  che la norma in questione appare violare l'art. 3 della
Costituzione  perche'  fa  dipendere  il  diritto  del coniuge ad una
percentuale   dell'indennita'   di  fine  rapporto  da  un  evento  -
l'antecedenza  della dichiarazione di cessazione degli effetti civili
del  matrimonio rispetto alla corresponsione dell'indennita' - che e'
indipendente  dalla sua volonta' e sulla quale non puo' in alcun modo
influire, cosi' violando il principio di uguaglianza dei cittadini;
    Ritenuto  infine che la norma sopra esposta viola anche l'art. 31
della  Costituzione,  in quanto non agevola l'adempimento dei compiti
relativi  alla  famiglia  qualora venga negato al coniuge, secondo la
norma,  la  partecipazione ad una percentuale dell'indennita' di fine
rapporto  dell'altro  coniuge  per il solo fatto che questa sia stata
percepita prima della sentenza di divorzio;
    Ritenuto   che   il  giudizio  sul  diritto  della  Neri  ad  una
percentuale  del trattamento di fine rapporto del Mencarelli non puo'
essere  definito  indipendentemente  dalla  questione di legittimita'
costituzionale   cosi'   sollevata  ed  essa  non  e'  manifestamente
infondata;
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;