IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso che questo tribunale con sentenza in pari data, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Mencarelli Marcello e Neri Maria il 27 dicembre 1970 in Citta' della Pieve, fissando a carico del Mencarelli un assegno di mantenimento di Euro 284,05 mensili rivalutabile secondo gli indici ISTAT; Ritenuto che la causa deve continuare in ordine alla domanda della Neri di partecipare ad una percentuale dell'indennita' di fine rapporto percepita dal Mencarelli nel 1999 ex art. 12-bis legge 1 dicembre 1970 n. 898, rimette la causa sul ruolo; Premesso ancora che la norma suddetta riconosce al coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che non sia passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 legge n. 898/1970, il diritto ad una percentuale dell'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennita' viene a maturare dopo la sentenza; Ritenuto che la S.C. ha interpretato la norma nel senso letterale, e cioe' che il diritto sussiste solo quando la corresponsione dell'indennita' di fine rapporto avvenga dopo la sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e non - come nel caso di specie - prima, giustificando la diversita' di disciplina con il fatto che per il periodo precedente alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio opera il principio della piena disponibilita' delle attribuzioni patrimoniali da parte dell'altro coniuge, nel cui patrimonio e' cosi' entrato il trattamento di fine rapporto (Cass. Sez. I 12 gennaio 1999, n. 5533; Cass. Sez. I 17 aprile 1997, n. 3294; Cass. Sez. I 27 giugno 1995, n. 7249); Ritenuto che la norma in questione appare violare l'art. 3 della Costituzione perche' fa dipendere il diritto del coniuge ad una percentuale dell'indennita' di fine rapporto da un evento - l'antecedenza della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio rispetto alla corresponsione dell'indennita' - che e' indipendente dalla sua volonta' e sulla quale non puo' in alcun modo influire, cosi' violando il principio di uguaglianza dei cittadini; Ritenuto infine che la norma sopra esposta viola anche l'art. 31 della Costituzione, in quanto non agevola l'adempimento dei compiti relativi alla famiglia qualora venga negato al coniuge, secondo la norma, la partecipazione ad una percentuale dell'indennita' di fine rapporto dell'altro coniuge per il solo fatto che questa sia stata percepita prima della sentenza di divorzio; Ritenuto che il giudizio sul diritto della Neri ad una percentuale del trattamento di fine rapporto del Mencarelli non puo' essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale cosi' sollevata ed essa non e' manifestamente infondata; Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;