IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2997/2001, proposto da Iappelli Massimo, Iannicelli Elsa, Pretagostini Renzo, Rossi Massimo, Lukic Ankica, Toscani Marco, Acconcia Paolo, Morano Susanna, De Lena Carlo, Iuliano Luigi, Ferro Domenico, Misasi Roberta, Chiaretti Massimo, Basso Luigi, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco, con domicilio eletto nello studio del difensore, in Roma, viale Mazzini n. 114/B, Contro Presidenza Consiglio dei ministri, Presidenza della Repubblica, Ministero universita' e ricerca scientifica e tecnologica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata c.s.; Azienda Policlinico Umberto I, n. c.; Per l'annullamento del provvedimento governativo di annullamento straordinario di cui al d.P.R. 18 gennaio 2001; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni; Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la pubblica udienza del 12 dicembre 2001, il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', l'avv. Racco e l'avv. dello Stato Corsini; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto: F a t t o I ricorrenti espongono di essere tecnici laureati medici in servizio con funzioni assistenziali presso l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma. Espongono altresi' di essere stati inquadrati nella posizione di ricercatore universitario con decreto rettorale in data 21 gennaio 2000 e che tale decreto e' stato annullato con d.P.R. 18 gennaio 2001, di annullamento straordinario ex legge n. 400/1988, che viene impugnato in questa sede giudiziale. A sostegno dell'impugnativa i ricorrenti deducono: 1) Carenza di potere; 2) Violazione del combinato disposto dall'art. 2, comma 3, legge n. 400 del 1988 e degli artt. 25 e 33 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054; 3) Eccesso di potere. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Violazione delle norme in materia di interpretazione della legge; 4) Illogicita' manifesta. Violazione dei principi di uguaglianza, adeguatezza, proporzionalita'. Incongruita' della motivazione; 5) Inesistenza del presupposto relativo alla tutela dell'ordinamento. Difetto di motivazione; 6) Errata interpretazione dell'art. 8, comma 10, della legge n. 370/1999. Errore sui presupposti di fatto e di diritto. Illogicita' manifesta. Sviamento. Disparita' di trattamento. Insussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento. Le amministrazioni resistenti chiedono il rigetto dell'impugnativa. Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2001, sentiti i difensori delle parti, la causa e' stata ritenuta in decisione. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 233/2002). 02C0442