Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Contro la regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5 "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 Ghz", in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera m), 4, comma 1, 10, commi 1 e 2 (pubblicata nel B.U.R. n. 32 dell'11 marzo 2002). Come espressamente risulta dall'art. 1 della legge impugnata, la finalita' della legge medesima e' quella di assicurare "...la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico connesso al funzionamento e all'esercizio degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi...". Si deve al riguardo osservare, in linea generale, che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della tutela ambientale (art. 117, primo comma, lett. s, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Mentre costituiscono materie di legislazione concorrente (art. 117, secondo comma) quelle della tutela della salute e dell'ordinamento della comunicazione con conseguente potesta' legislativa dello Stato nella determinazione dei principi fondamentali. Cio' premesso, l'impugnata legge regionale appare invasiva della competenza statale, come sopra attribuita dall'art. 117 Cost., relativamente alle disposizioni seguenti. 1. - L'art. 3, comma 1, lett. m), definisce le aree sensibili, come quelle "per le quali le amministrazioni comunali, su regolamentazione regionale, possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione della particolare densita' abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi a elevata intensita' d'uso, nonche' dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale". Correlativamente, l'art. 4, comma 1, dispone che "La regione... detta i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonche' i criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili e la relativa perimetrazione". Le disposizioni suindicate eccedono dalle competenze regionali, la materia essendo infatti disciplinata da principi fondamentali fissati con la legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Invero, l'art. 8, comma 1, della legge quadro n. 36/2001, nell'individuare le competenze regionali, prescrive che esse si esercitano "nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche' dei criteri e delle modalita' fissati dallo Stato...". Mentre le impugnate disposizioni della legge regionale n. 5 del 2002, definendo le "aree sensibili" e prevedendo i criteri per l'identificazione e perimetrazione, introducono nozioni estranee alla legislazione statale di principio e con essa si pongono in contrasto. 2. - L'art. 10, comma 1, della legge impugnata vieta "l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile, su ospedali, casi di cura e di riposo, scuole e asili nido". Va al riguardo osservato che, in via transitoria ed in mancanza dei decreti di cui all'art. 4, comma 2, della legge quadro n. 36 del 2001, l'art. 16 della medesima legge quadro prescrive che siano applicabili, tra l'altro, le disposizioni del decreto 10 settembre 1998, n. 381, del Ministro dell'ambiente (G.U. 3 novembre 1998, n. 257). L'art. 4 di tale decreto ministeriale assume come unico parametro il campo di valore elettromagnetico; sicche' il divieto assoluto contenuto nell'art. 10, comma 1, della legge impugnata presenta un contenuto diverso ed eccedente rispetto al parametro richiamato dalla legge quadro n. 36 del 2001. 3. - L'art. 10, comma 2, della legge impugnata vieta la localizzazione degli impianti (di cui all'art. 2, comma 1) nelle aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nelle aree classificate di interesse storico-architettonico, nelle aree di pregio storico, culturale e testimoniale, nonche' nei parchi ed aree protette. Tale disposizione invade, in primo luogo, la competenza esclusiva in materia ambientale attribuita allo Stato dall'art. 117, comma 1, lett. s), della Costituzione, nel testo novellato. La medesima disposizione contrasta inoltre con l'art. 5, comma 1, della legge quadro n. 36 del 2001, che riserva ad apposito regolamento, di competenza statale, l'adozione di misure specifiche finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.