Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
    Contro  la regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta
regionale,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale
della  legge  regionale  8 marzo 2002, n. 5 "Norme transitorie per la
tutela  dell'inquinamento  elettromagnetico  prodotto  da  sistemi di
telecomunicazioni   e  radiotelevisivi  operanti  nell'intervallo  di
frequenza  fra  Ohz  e 300 Ghz", in particolare delle disposizioni di
cui agli articoli 3, comma 1, lettera m), 4, comma 1, 10, commi 1 e 2
(pubblicata nel B.U.R. n. 32 dell'11 marzo 2002).
    Come  espressamente risulta dall'art. 1 della legge impugnata, la
finalita'  della legge medesima e' quella di assicurare "...la tutela
dell'ambiente    dall'inquinamento   elettromagnetico   connesso   al
funzionamento  e all'esercizio degli impianti per telecomunicazione e
radiotelevisivi...".
    Si deve al riguardo osservare, in linea generale, che lo Stato ha
legislazione   esclusiva   nella   materia  della  tutela  ambientale
(art. 117,  primo  comma,  lett.  s,  della  Costituzione,  nel testo
novellato  dalla  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Mentre
costituiscono  materie di legislazione concorrente (art. 117, secondo
comma)  quelle  della  tutela  della  salute e dell'ordinamento della
comunicazione  con conseguente potesta' legislativa dello Stato nella
determinazione dei principi fondamentali.
    Cio'  premesso, l'impugnata legge regionale appare invasiva della
competenza   statale,  come  sopra  attribuita  dall'art. 117  Cost.,
relativamente alle disposizioni seguenti.
    1.  -  L'art. 3,  comma 1, lett. m), definisce le aree sensibili,
come   quelle   "per   le   quali  le  amministrazioni  comunali,  su
regolamentazione   regionale,   possono   prescrivere  localizzazioni
alternative  degli  impianti,  in  considerazione  della  particolare
densita'  abitativa,  della  presenza di infrastrutture e/o servizi a
elevata   intensita'   d'uso,   nonche'   dello  specifico  interesse
storico-architettonico e paesaggistico-ambientale".
    Correlativamente,  l'art. 4,  comma 1, dispone che "La regione...
detta  i  criteri  generali  per  la  localizzazione  degli impianti,
nonche'  i criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili e
la relativa perimetrazione".
    Le  disposizioni  suindicate eccedono dalle competenze regionali,
la  materia  essendo  infatti  disciplinata  da principi fondamentali
fissati  con  la  legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro
sulla  protezione  delle  esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici".
    Invero,   l'art. 8,  comma  1,  della  legge  quadro  n. 36/2001,
nell'individuare  le  competenze  regionali,  prescrive  che  esse si
esercitano  "nel  rispetto  dei  limiti di esposizione, dei valori di
attenzione  e degli obiettivi di qualita' nonche' dei criteri e delle
modalita'  fissati  dallo Stato...". Mentre le impugnate disposizioni
della  legge regionale n. 5 del 2002, definendo le "aree sensibili" e
prevedendo   i   criteri   per  l'identificazione  e  perimetrazione,
introducono nozioni estranee alla legislazione statale di principio e
con essa si pongono in contrasto.
    2.   -   L'art. 10,   comma   1,   della  legge  impugnata  vieta
"l'installazione  di  sistemi  radianti  relativi  agli  impianti  di
emittenza  radiotelevisiva  e  di  stazioni  radio base per telefonia
mobile, su ospedali, casi di cura e di riposo, scuole e asili nido".
    Va  al  riguardo osservato che, in via transitoria ed in mancanza
dei  decreti di cui all'art. 4, comma 2, della legge quadro n. 36 del
2001,  l'art. 16  della  medesima  legge  quadro  prescrive che siano
applicabili,  tra  l'altro,  le disposizioni del decreto 10 settembre
1998,  n. 381,  del  Ministro  dell'ambiente  (G.U.  3 novembre 1998,
n. 257).
    L'art. 4 di tale decreto ministeriale assume come unico parametro
il  campo  di  valore  elettromagnetico;  sicche' il divieto assoluto
contenuto  nell'art. 10,  comma  1, della legge impugnata presenta un
contenuto diverso ed eccedente rispetto al parametro richiamato dalla
legge quadro n. 36 del 2001.
    3.   -  L'art. 10,  comma  2,  della  legge  impugnata  vieta  la
localizzazione degli impianti (di cui all'art. 2, comma 1) nelle aree
vincolate  ai  sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
nelle  aree  classificate  di interesse storico-architettonico, nelle
aree  di pregio storico, culturale e testimoniale, nonche' nei parchi
ed aree protette.
    Tale disposizione invade, in primo luogo, la competenza esclusiva
in  materia  ambientale attribuita allo Stato dall'art. 117, comma 1,
lett. s), della Costituzione, nel testo novellato.
    La medesima disposizione contrasta inoltre con l'art. 5, comma 1,
della   legge   quadro  n. 36  del  2001,  che  riserva  ad  apposito
regolamento,  di  competenza statale, l'adozione di misure specifiche
finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.