IL TRIBUNALE

    Visti  gli  atti  del  procedimento  disciplinare  instaurato nei
confronti del notaio Marco Pino;
    Rilevato   che,  non  ravvisandosi  elementi  che  impongono  con
evidenza  assoluta immediata esclusione degli addebiti contestati, si
profila   l'ipotesi   dell'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
all'art. 137 legge notarile, per cui appare pregiudiziale al giudizio
disciplinare  l'accertamento  della legittimita' costituzionale della
norma  che  commina  le  sanzioni  nelle  misure edittali ancora oggi
vigenti,  nonostante i molti decenni trascorsi dall'entrata in vigore
della legge 16 febbraio 1913 n. 89.
    L'assoluta  inadeguatezza  delle  sanzioni  comminate dalla legge
evidenzia    la   non   manifesta   infondatezza   del   rilievo   di
incostituzionalita'  in  riferimento al principio di uguaglianza e di
ragionevolezza insito nell'art. 3 della Costituzione.
    Tanto  piu'  dopo la novella che ha introdotto l'articolo 138-bis
(pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  24 novembre 2000) e che
prevede   sanzioni   da  lire  un  milione  a  lire  trenta  milioni,
determinando   cosi'   una   evidente   disparita'   di   trattamento
sanzionatorio  ed una contraddizione intrinseca, in un unico contesto
di   previsioni   sanzionatorie,   tra   valori   attuali   e  valori
sostanzialmente  azzerati  essendo  inferiori  di migliaia di volte a
quelli che oggi potrebbero ritenersi congrui.
    Essendo   inoltre   il  notaio,  inconfutabilmente,  un  pubblico
ufficiale destinato ad esercitare una pubblica funzione, per conto ed
in  nome  dello  Stato, pur esercitando un'attivita' professionale di
natura  privata, pare sussistere altresi' una violazione dell'art. 54
Cost.  laddove  si  stabilisce  che  "i  cittadini  cui sono affidate
funzioni  pubbliche  hanno  il dovere di adempierle con disciplina ed
onore ...".
    Ed  una  sanzione  del  tutto irrisoria e' palesemente inidonea a
garantire una qualsiasi efficace e decorosa disciplina.
    Osserva  un  chiaro  autore  (P. Boero: legge notarile commentata
UTET  1993),  rilevando  l'incoerenza  e  l'inisorieta' delle ammende
previste, che "un ulteriore attesa rischia veramente di compromettere
la  serieta' del sistema disciplinare nel suo complesso, oltre che la
sua  interna  coerenza;  e  non  sono certamente sufficienti, in tale
prospettiva,   aumenti   che,  pur  essendo  formalmente  commisurati
all'entita'  della  svalutazione  monetaria,  producano  comunque  il
risultato  di  importi  ancora assai bassi ed inidonei a svolgere una
qualsiasi   efficacia   deterrente.  In  attesa,  in  ogni  modo,  di
consistenti adeguamenti, l'interprete si trova costretto a discettare
sull'applicazione  di sanzioni di poche centinaia di lire, producendo
una  penosa  impressione  di  divaricazione tra realta' e discussione
accademica,  e  rischiando,  in ultima analisi, di recare gravi danni
alla  stessa  immagine  del  notariato,  presso la pubblica opinione"
(pag. 589).
    Infine  pare  anche ravvisabile un contrasto con l'art. 97 Cost.,
posto  a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione e
quindi anche dell'esercizio privato di pubbliche funzioni che postula
l'inquadramento   delle  funzioni  pubbliche  esercitate  dal  notaio
(art. 1  legge  16 febbraio  1913  n. 89)  nell'ambito della funzione
amministrativa (Zanobini).
    E'   evidente  infatti  che  una  sanzione  totalmente  priva  di
efficacia  deterrente  e/o repressiva si pone in conflitto insanabile
con detto principio.