ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12, comma 2,
14,  comma  3,  della  legge  30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del
patrocinio  a  spese  dello  Stato  per  i non abbienti), e 1 e 4 del
decreto  ministeriale 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia
di  patrocinio  a  spese  dello Stato concernente le modalita' per il
pagamento dei compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico
di  parte  ed  al  consulente  tecnico d'ufficio, per l'annotazione e
l'anticipazione  delle  spese relative al procedimento nonche' per il
recupero  di  tali  somme), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio
2001  dalla  Corte  di  assise  di Agrigento sull'istanza promossa da
Pamela  Cellura,  iscritta  al  n. 580  del registro ordinanze 2001 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visti  l'atto di costituzione di Pamela Cellura nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  la  Corte  di assise di Agrigento ha sollevato, in
riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 12,  comma 2, e 14, comma 3, della legge
30 luglio  1990,  n. 217  (Istituzione  del  patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti) e degli art. 1 e 4 del decreto ministeriale
3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese
dello  Stato  concernente  le modalita' per il pagamento dei compensi
spettanti  al  difensore  o  al  consulente  tecnico  di  parte ed al
consulente  tecnico  d'ufficio,  per  l'annotazione e l'anticipazione
delle  spese relative al procedimento nonche' per il recupero di tali
somme),  "nella parte in cui le predette norme, a fronte della scelta
di  revoca  di  costituzione della parte civile ammessa al beneficio,
scelta  assolutamente  discrezionale e non motivata, non prevedono...
la  possibilita'  per l'Erario di recuperare dall'imputato condannato
le   spese   anticipate  a  favore  della  parte  civile  ammessa  al
beneficio";
        che al riguardo il giudice a quo premette, in punto di fatto,
di  essere  investito della decisione sulla richiesta di liquidazione
del  compenso  presentata  dal  difensore  delle  parti  civili, gia'
ammesse  al  beneficio  del  patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti  e  che hanno revocato la costituzione di parte civile prima
della  conclusione  dei relativi processi, senza addurre "motivazione
alcuna";
        che,  ad  avviso  della  Corte  rimettente, non prevedendo le
norme   impugnate   -  nella  particolare  ipotesi  della  revoca  di
costituzione   della   parte   civile   ammessa  al  beneficio  -  la
possibilita',  per lo Stato, di "recuperare" dall'imputato condannato
le  spese  anticipate  a  favore  della  medesima  parte  civile,  si
determinerebbe  un  contrasto  con  l'art. 97  della Costituzione, in
quanto  risulterebbero  lesi  i  principi  di  buon  andamento  e  di
economicita'   che   devono   presiedere  all'azione  della  pubblica
amministrazione;
        che nel giudizio ha spiegato atto di intervento il Presidente
del  Consiglio  dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale  dello  Stato, chiedendo disporsi la restituzione degli atti
al  giudice  rimettente  per un nuovo scrutinio sulla rilevanza, alla
luce  delle  modifiche  apportate alla legge n. 217 del 1990 ad opera
della legge 29 marzo 2001, n. 134;
        che  si  e' costituita, altresi', la parte privata, chiedendo
dichiararsi  manifestamente  infondata  e  irrilevante  la  questione
proposta,  "dovendosi  in  ogni  caso procedere alla liquidazione dei
compensi  al professionista per l'attivita' difensiva espletata e per
le spese anticipate nel corso dei procedimenti penali".
    Considerato  che  la  richiesta  di  restituzione  degli  atti al
giudice  a  quo per ius superveniens formulata dalla difesa erariale,
non puo' trovare accoglimento, giacche' le modifiche introdotte dalla
legge  n. 134  del  2001  non  presentano alcun rilievo ai fini dello
specifico  quesito  sottoposto all'esame di questa Corte, vertendo lo
stesso  su di un peculiare profilo normativo che non e' stato neppure
indirettamente coinvolto dalla novella legislativa;
        che,  peraltro, l'esame del merito e' comunque precluso dalla
circostanza  che  il procedimento a quo - come emerge dalla ordinanza
di  rimessione  -  ha  ad  oggetto  esclusivamente  la  richiesta  di
liquidazione  del  compenso spettante al difensore della parte civile
gia'  ammessa  al patrocinio a spese dello Stato, sicche' il tema del
decidere  e'  unicamente  quello  relativo all'an ed al quantum delle
singole  spettanze  richieste, in rapporto alle tariffe professionali
ed   alla  nota  spese:  un  alveo  decisorio,  dunque,  estremamente
circoscritto  e  rispetto  al  quale  la specifica doglianza proposta
(mancata  previsione  di  un  meccanismo  di "recupero" nei confronti
dell'imputato) non presenta alcun nesso di pregiudizialita', cosi' da
rendere palesemente irrilevante il quesito stesso;
        che,  accanto a cio', la questione proposta, mentre sottopone
a  censura  le  norme  impugnate  nella parte in cui non prevedono la
possibilita'  per  lo Stato di recuperare dall'imputato condannato le
spese  anticipate  a  favore della parte civile ammessa al beneficio,
nulla  dice  a  proposito del "modo" - costituzionalmente obbligato -
attraverso il quale quella "possibilita'" dovrebbe essere realizzata,
trasferendo  quindi  su  questa  Corte  il  compito  di  riempire  di
contenuti  normativi  una  pronuncia  additiva, richiesta soltanto in
termini   del   tutto   generici.   Una   simile   prospettazione  e'
inammissibile,  perche',  tra l'altro, si fonda su di un vizio logico
che  mina alla radice la scrutinabilita' del quesito: posto, infatti,
che per ipotizzare un qualsiasi meccanismo di "recupero" occorrerebbe
pur sempre presupporre l'esistenza di uno specifico titolo giuridico,
e' evidente come questo potrebbe essere rappresentato soltanto da una
sentenza  di  condanna  dell'imputato  al  risarcimento del danno nei
confronti  della  parte  civile,  gia'  ammessa al patrocinio a spese
dello  Stato  per  i  non  abbienti;  ma  una  simile  "condanna"  e'
evidentemente  preclusa,  nella  specie,  dal  venir meno della parte
civile e non puo' certo trovare "surrogati" nel sistema;
        che  la  impugnativa  rivolta nei confronti degli artt. 1 e 4
del  decreto  ministeriale  3 novembre 1990, n. 327, e' inammissibile
anche   per   l'ulteriore  ragione  che  si  tratta  di  disposizioni
regolamentari,  inidonee,  come  tali,  a  radicare  la competenza di
questa  Corte  nel  giudizio incidentale sulle leggi (v., ex plurimis
ordinanza n. 297 del 2001);
        che    la   questione   deve   essere   pertanto   dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.