IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  iscritto al numero 3 del registro generale dei
procedimenti  di prevenzione modello MP5 dell'anno 2002, vertente tra
Tolone  Vito, nato a Vallefiorita il 26 aprile 1954 e cola' residente
al  Corso  dei  Bruzi  (localita' Guarna), sorvegliato speciale della
pubblica  sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza,
giusta  decreto 15 dicembre 1994 numero 3/1995 reg. cron., (difeso di
fiducia  dall'avvocato  Arturo Bova del foro di Catanzaro), instante,
vs  il  procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
Catanzaro,  in  persona del dott. Mariano Lombardi, procuratore della
Repubblica, resistente;
    Ha deliberato il seguente decreto.
    Sentiti,  alla udienza camerale del 20 febbraio 2002, il pubblico
ministero,  in  persona del dott. Mariano Lombardi, procuratore della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catanzaro, il sorvegliato
instante e il difensore, avvocato Pietro Pitari del foro di Catanzaro
designato dal presidente in sostituzione dell'avvocato Arturo Bova;
    Visti gli atti;
    Udito il Presidente relatore;
                          Premette in fatto
    Con istanza del 27 dicembre 2001 Tolone Vito, nato a Vallefiorita
il  26  aprile  1954  e cola' residente al Corso dei Bruzi (localita'
Guarna), sorvegliato speciale della pubblica sicurezza con obbligo di
soggiorno  nel  comune  di residenza, giusta decreto 15 dicembre 1994
numero  3/1995  reg.  cron.,  ha  chiesto  di  essere  autorizzato ad
allontanarsi  periodicamente  e continuativamente da Vallefiorita per
recarsi   in   Catanzaro   (Lido)  allo  scopo  di  partecipare  alla
celebrazione   delle   funzioni  religiose  della  Chiesa  Evangelica
Battista  - Assemblee di Dio in Italia, che si svolgono nei giorni di
mercoledi', venerdi' e domenica di ogni settimana;
    A  corredo della istanza il Tolone ha prodotto una dichiarazione,
redatta  in  data  17  dicembre  2001  del  pastore della confessione
anzidetta, sig. Severino Nicastro.
    L'autorita'  locale  della  Pubblica sicurezza ha espresso parere
negativo,  rilevando  che  la  legge  non  consente  l'autorizzazione
richiesta  e  che l'instante ben potrebbe professare il proprio credo
religioso  in  forma  individuale  nel comune di residenza coatta (v.
nota  1  gennaio  2002  numero  7044/296-1  "P" dei Carabinieri della
stazione di Squillace).
    Con   provvedimento  del  4  gennaio  2002  questo  tribunale  ha
deliberato di procedere, previa instaurazione del contraddittorio con
il  pubblico  ministero  in  camera  di  consiglio, e ha chiesto alla
questura  di  Catanzaro  "di  accertare e comunicare se nel comune di
residenza  del Tolone o in altra localita' a detto comune piu' vicina
(rispetto  a  Catanzaro)  risiedano  comunita' di fedeli della Chiesa
Cristiana  Evangelica  -  Assemblee  di  Dio  in  Italia ovvero siano
ubicati templi o luoghi di culto di detta confessione, presso i quali
siano regolarmente celebrati i servizi religiosi".
    Con  successiva  informativa  dell'8  febbraio 2002 i Carabinieri
della  stazione  di  Squillace,  all'uopo interessati dalla questura,
hanno comunicato che nei comuni viciniori di Gasperina e di Squillace
(ma  non  in  Vallefiorita  ove  il  Tolone  risiede)  esistono altre
comunita' di fedeli della confessione religiosa professata dal Tolone
e i relativi luoghi di culto.
    Instaurato  il  contraddittorio,  alla  odierna udienza celebrata
davanti al tribunale in camera di consiglio con la partecipazione del
Tolone, questi ha insistito per l'accoglimento della istanza.
    Il pubblico ministero ne ha postulato il rigetto.
    Il difensore ha concluso per l'accoglimento e, in via gradata, ha
eccepito  la  illegittimita'  costituzionale  del  l'art. 7-bis della
legge 27 dicembre 1956 numero 1423, per violazione degli articoli 3 e
19   della   Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  contempla  la
possibilita' di deroghe o autorizzazioni.
    Il tribunale ha riservato la decisione
                        Considera in diritto
    Laddove  appare  fuori  discussione la serieta' della professione
religiosa  del  Tolone  (il  ministro  di  culto  della sua Chiesa ha
dichiarato  che  gia'  da  alcuni  anni il Tolone ha aderito a quella
confessione)  e  laddove  e'  altrettanto  pacifico  che nel luogo di
residenza  coatta  del  sorvegliato  non esistono ne' luoghi di culto
della   fede  religiosa  professata,  ne'  comunita'  di  fedeli,  il
procuratore  della  Repubblica  ha  argomentato  per il rigetto della
istanza,   facendo   rilevare   che,  per  i  sorvegliati  sottoposti
all'obbligo  di  soggiorno, l'art. 7.bis della legge 27 dicembre 1956
numero    1423    consente    la    concessione   di   autorizzazioni
all'allontanamento dal comune di residenza esclusivamente per "motivi
di salute".
    L'inequivocabile  tenore  del dato normativo conforta la tesi del
pubblico ministero, peraltro asseverata dalla conforme giurisprudenza
di  legittimita',  secondo la quale "all'infuori di rari e comprovati
motivi  di  salute,  il permesso di cui all'art. 7-bis della legge 27
dicembre  1956  numero  1423  non  puo'  essere  concesso"  (cosi' in
termini:  Cass, Sez. I, 2 maggio 1984, numero 752, massima n. 163962,
cui  adde:  10  marzo 1994, numero 2925, massima n. 198594; 28 maggio
1996,  numero 1961, massima n. 204812 e 24 febbraio 2000, numero 503,
massima n. 215386 in archivio penale - C.E.D. Cassazione).
    Il  rilievo  (con  l'ineluttabile  conseguenza  del rigetto della
istanza) non esaurisce l'oggetto della presente deliberazione.
    Residua,  invero,  la delibazione della eccezione di legittimita'
costituzionale proposta dal difensore del sorvegliato.
    La  questione  e'  rilevante  e,  nei  termini  che  seguono, non
manifestamente infondata.
    In  punto  di  rilevanza  e'  sufficiente il rilievo che viene in
discussione  la  legittimita'  costituzionale  della norma che questo
collegio  deve applicare, a cagione della omessa previsione, da parte
del  legislatore,  ai  fini  della  concessione  della autorizzazione
all'allontanamento  dal  comune di residenza coatta, del motivo della
professione religiosa del sorvegliato.
    Quanto  alla non manifesta infondatezza, laddove non si prospetta
sotto  alcun  profilo  veruna  lesione  del principio di uguaglianza,
atteso che la norma (sospettata di incostituzionalita) non discrimina
tra  le  confessioni  religiose  e atteso che deve ritenersi affidata
alla insindacabile discrezionalita' del legislatore la determinazione
della  previsione  dei  casi di autorizzazione all'allontanamento dal
comune   di   residenza  coatta,  rileva  il  collegio  che  siffatta
discrezionalita'  incontra,  tuttavia,  il  limite  costituito  dalla
salvaguardia dei diritti costituzionali del cittadino.
    Ora  -  e,  qui,  viene  in  considerazione  l'altro parametro di
legittimita'  costituzionale invocato dal difensore - l'art. 19 della
Costituzione  sancisce il diritto di professione della fede religiosa
non solo in forma individuale, ma anche in "forma associata", nonche'
l'esercizio del culto sia "in privato" che "in pubblico".
    Tanto  comporta il diritto del cittadino credente a professare la
propria fede anche in seno alla propria comunita' religiosa, mediante
la  partecipazione  ad  assemblee, a liturgie, a celebrazioni, a riti
comunitari e ad accedere ai luoghi di culto.
    Dubita,  pertanto, il tribunale della legittimita' costituzionale
dell'art.  7-bis  della  legge  27  dicembre  1956  numero  1423, per
sospetta  violazione  dell'art. 19 della Costituzione, nella parte in
cui  la  norma  anzidetta  non prevede la possibilita' che le persone
sottoposte  alla  misura  di  prevenzione  dell'obbligo  di soggiorno
possano essere autorizzate ad allontanarsi dal comune di residenza (o
di  dimora)  coatta,  ai  fini  dell'esercizio in forma associata del
diritto di professione della fede religiosa, non praticabile in sede.
    Alla   positiva   delibazione  della  eccezione  di  legittimita'
costituzionale proposta seguono le conseguenti statuizioni di legge.