IL TRIBUNALE Nel procedimento iscritto al numero 3 del registro generale dei procedimenti di prevenzione modello MP5 dell'anno 2002, vertente tra Tolone Vito, nato a Vallefiorita il 26 aprile 1954 e cola' residente al Corso dei Bruzi (localita' Guarna), sorvegliato speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, giusta decreto 15 dicembre 1994 numero 3/1995 reg. cron., (difeso di fiducia dall'avvocato Arturo Bova del foro di Catanzaro), instante, vs il procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catanzaro, in persona del dott. Mariano Lombardi, procuratore della Repubblica, resistente; Ha deliberato il seguente decreto. Sentiti, alla udienza camerale del 20 febbraio 2002, il pubblico ministero, in persona del dott. Mariano Lombardi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catanzaro, il sorvegliato instante e il difensore, avvocato Pietro Pitari del foro di Catanzaro designato dal presidente in sostituzione dell'avvocato Arturo Bova; Visti gli atti; Udito il Presidente relatore; Premette in fatto Con istanza del 27 dicembre 2001 Tolone Vito, nato a Vallefiorita il 26 aprile 1954 e cola' residente al Corso dei Bruzi (localita' Guarna), sorvegliato speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, giusta decreto 15 dicembre 1994 numero 3/1995 reg. cron., ha chiesto di essere autorizzato ad allontanarsi periodicamente e continuativamente da Vallefiorita per recarsi in Catanzaro (Lido) allo scopo di partecipare alla celebrazione delle funzioni religiose della Chiesa Evangelica Battista - Assemblee di Dio in Italia, che si svolgono nei giorni di mercoledi', venerdi' e domenica di ogni settimana; A corredo della istanza il Tolone ha prodotto una dichiarazione, redatta in data 17 dicembre 2001 del pastore della confessione anzidetta, sig. Severino Nicastro. L'autorita' locale della Pubblica sicurezza ha espresso parere negativo, rilevando che la legge non consente l'autorizzazione richiesta e che l'instante ben potrebbe professare il proprio credo religioso in forma individuale nel comune di residenza coatta (v. nota 1 gennaio 2002 numero 7044/296-1 "P" dei Carabinieri della stazione di Squillace). Con provvedimento del 4 gennaio 2002 questo tribunale ha deliberato di procedere, previa instaurazione del contraddittorio con il pubblico ministero in camera di consiglio, e ha chiesto alla questura di Catanzaro "di accertare e comunicare se nel comune di residenza del Tolone o in altra localita' a detto comune piu' vicina (rispetto a Catanzaro) risiedano comunita' di fedeli della Chiesa Cristiana Evangelica - Assemblee di Dio in Italia ovvero siano ubicati templi o luoghi di culto di detta confessione, presso i quali siano regolarmente celebrati i servizi religiosi". Con successiva informativa dell'8 febbraio 2002 i Carabinieri della stazione di Squillace, all'uopo interessati dalla questura, hanno comunicato che nei comuni viciniori di Gasperina e di Squillace (ma non in Vallefiorita ove il Tolone risiede) esistono altre comunita' di fedeli della confessione religiosa professata dal Tolone e i relativi luoghi di culto. Instaurato il contraddittorio, alla odierna udienza celebrata davanti al tribunale in camera di consiglio con la partecipazione del Tolone, questi ha insistito per l'accoglimento della istanza. Il pubblico ministero ne ha postulato il rigetto. Il difensore ha concluso per l'accoglimento e, in via gradata, ha eccepito la illegittimita' costituzionale del l'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956 numero 1423, per violazione degli articoli 3 e 19 della Costituzione, nella parte in cui non contempla la possibilita' di deroghe o autorizzazioni. Il tribunale ha riservato la decisione Considera in diritto Laddove appare fuori discussione la serieta' della professione religiosa del Tolone (il ministro di culto della sua Chiesa ha dichiarato che gia' da alcuni anni il Tolone ha aderito a quella confessione) e laddove e' altrettanto pacifico che nel luogo di residenza coatta del sorvegliato non esistono ne' luoghi di culto della fede religiosa professata, ne' comunita' di fedeli, il procuratore della Repubblica ha argomentato per il rigetto della istanza, facendo rilevare che, per i sorvegliati sottoposti all'obbligo di soggiorno, l'art. 7.bis della legge 27 dicembre 1956 numero 1423 consente la concessione di autorizzazioni all'allontanamento dal comune di residenza esclusivamente per "motivi di salute". L'inequivocabile tenore del dato normativo conforta la tesi del pubblico ministero, peraltro asseverata dalla conforme giurisprudenza di legittimita', secondo la quale "all'infuori di rari e comprovati motivi di salute, il permesso di cui all'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956 numero 1423 non puo' essere concesso" (cosi' in termini: Cass, Sez. I, 2 maggio 1984, numero 752, massima n. 163962, cui adde: 10 marzo 1994, numero 2925, massima n. 198594; 28 maggio 1996, numero 1961, massima n. 204812 e 24 febbraio 2000, numero 503, massima n. 215386 in archivio penale - C.E.D. Cassazione). Il rilievo (con l'ineluttabile conseguenza del rigetto della istanza) non esaurisce l'oggetto della presente deliberazione. Residua, invero, la delibazione della eccezione di legittimita' costituzionale proposta dal difensore del sorvegliato. La questione e' rilevante e, nei termini che seguono, non manifestamente infondata. In punto di rilevanza e' sufficiente il rilievo che viene in discussione la legittimita' costituzionale della norma che questo collegio deve applicare, a cagione della omessa previsione, da parte del legislatore, ai fini della concessione della autorizzazione all'allontanamento dal comune di residenza coatta, del motivo della professione religiosa del sorvegliato. Quanto alla non manifesta infondatezza, laddove non si prospetta sotto alcun profilo veruna lesione del principio di uguaglianza, atteso che la norma (sospettata di incostituzionalita) non discrimina tra le confessioni religiose e atteso che deve ritenersi affidata alla insindacabile discrezionalita' del legislatore la determinazione della previsione dei casi di autorizzazione all'allontanamento dal comune di residenza coatta, rileva il collegio che siffatta discrezionalita' incontra, tuttavia, il limite costituito dalla salvaguardia dei diritti costituzionali del cittadino. Ora - e, qui, viene in considerazione l'altro parametro di legittimita' costituzionale invocato dal difensore - l'art. 19 della Costituzione sancisce il diritto di professione della fede religiosa non solo in forma individuale, ma anche in "forma associata", nonche' l'esercizio del culto sia "in privato" che "in pubblico". Tanto comporta il diritto del cittadino credente a professare la propria fede anche in seno alla propria comunita' religiosa, mediante la partecipazione ad assemblee, a liturgie, a celebrazioni, a riti comunitari e ad accedere ai luoghi di culto. Dubita, pertanto, il tribunale della legittimita' costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956 numero 1423, per sospetta violazione dell'art. 19 della Costituzione, nella parte in cui la norma anzidetta non prevede la possibilita' che le persone sottoposte alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno possano essere autorizzate ad allontanarsi dal comune di residenza (o di dimora) coatta, ai fini dell'esercizio in forma associata del diritto di professione della fede religiosa, non praticabile in sede. Alla positiva delibazione della eccezione di legittimita' costituzionale proposta seguono le conseguenti statuizioni di legge.