IL GIUDICE DI PACE Preso atto dei motivi di incostituzionalita' eccepiti dall'opponente, per i quali e' illegittima la richiesta di pagamento effettuata a mezzo della cartella esattoriale, in quanto tale richiesta si basa su una contravvenzione che non e' un titolo esecutivo, laddove la stessa doveva essere eseguita e convalidata da sanzione emessa dall'autorita' competente amministrativa proprio perche' non si tratta di tassa o tributo, ma di illecito amministrativo. Ritenuta fondata l'eccezione di incostituzionalita' per violazione degli artt. 25, 101, 102 e 111 della Corte costituzionale in quanto si chiede il pagamento tramite esattoria obbligando il cittadino ad opporsi ed in questa sede impropria; considerato che tutto cio' viola i principi costituzionali richiamati, dando esecutivita' ad una contravvenzione senza il giusto dovuto provvedimento, nella evidente fondatezza della eccezione avanzata dal ricorrente;