IL GIUDICE DI PACE

    Preso   atto   dei   motivi   di   incostituzionalita'   eccepiti
dall'opponente,  per i quali e' illegittima la richiesta di pagamento
effettuata  a  mezzo  della  cartella  esattoriale,  in  quanto  tale
richiesta  si  basa  su  una  contravvenzione  che  non  e' un titolo
esecutivo,  laddove la stessa doveva essere eseguita e convalidata da
sanzione  emessa  dall'autorita'  competente  amministrativa  proprio
perche'   non   si   tratta  di  tassa  o  tributo,  ma  di  illecito
amministrativo.
    Ritenuta   fondata   l'eccezione   di   incostituzionalita'   per
violazione  degli artt. 25, 101, 102 e 111 della Corte costituzionale
in  quanto  si  chiede  il  pagamento tramite esattoria obbligando il
cittadino  ad  opporsi  ed  in questa sede impropria; considerato che
tutto   cio'   viola  i  principi  costituzionali  richiamati,  dando
esecutivita'   ad   una   contravvenzione   senza  il  giusto  dovuto
provvedimento, nella evidente fondatezza della eccezione avanzata dal
ricorrente;