IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 3542/95 R.G. promossa da amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici domicilia in via degli Arazzieri n. 4, attrice opponente; Contro Soc. Italiana Presse S.p.a., con sede in Capalle, via Fratelli Cervi, 68, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante, sig. Riccardo Gualchierani rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Billi ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Firenze, via Duca d'Aosta, 10, convenuta opposta; avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia tributaria. Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 4 aprile 1995, l'amministrazione finanziaria dello Stato proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto provvisoriamente esecutivo con il quale il Presidente del Tribunale di Firenze aveva ingiunto alla stessa amministrazione la restituzione delle somme pagate dalla Soc. Italiana Presse S.p.a. a titolo di tassa di concessione governativa per gli anni 1985-1992 successivi a quelli della prima iscrizione al registro delle societa' - c.d. "tassa di mantenimento". Il Ministero opponeva tra l'altro l'improponibilita' della domanda per l'intervenuta decadenza di cui all'art. 13, secondo comma, d.P.R. n. 641/1972, secondo il quale dovendosi assimilare - in materia tributaria - il pagamento d'indebito al pagamento erroneo, anche la richiesta di rimborso della tassa di cui si tratta e' soggetta alla decadenza triennale ivi prevista (Cass. Civ. Sez. U., sent. n. 3458 del 12 aprile 1996). In proposito, richiamato il principio elaborato dalla Corte costituzionale nelle sentenza 20 febbraio 1995, n. 56, secondo il quale "non vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una disciplina speciale, in favore del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebito contro il Fisco", questo giudice ritiene rilevante in processo e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 13, comma secondo d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte nella quale non prevede una diversificazione del trattamento del diritto al rimborso tributario sorgente dall'indebito rispetto a quello dell'errore.