Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentanto dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente in carica della giunta regionale; Avverso la legge regionale Calabria 15 marzo 2002 n. 14, pubblicata il 21 marzo 2002 nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 5 del 16 marzo 2002. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 maggio 2002. La predetta legge regionale, intitolata "Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali", riguarda il "caso di scioglimento del consiglio regionale". Tale scioglimento puo' essere: disposto ex art. 126 comma primo Cost. con decreto del Presidente della Repubblica per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale; conseguente alla morte, all'impedimento permanente od alle dimissioni volontarie del Presidente della giunta regionale, od a mozione di sfiducia nei confronti del medesimo approvata dallo stesso consiglio regionale; conseguente alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio regionale. Inoltre un effetto assimilabile allo scioglimento di detto consiglio si produce nel caso di sentenza di annullamento di atti del procedimento elettorale. La legge regionale in esame prevede, senza distinguere tra le differenti vicende cui si e' accennato, che non soltanto la giunta regionale ed il suo Presidente ma anche il consiglio regionale "continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione e del nuovo consiglio regionale". La legge stessa e' palesemente affetta da illegittimita' costituzionale, e per piu' ragioni. Anzitutto, non spetta al legislatore regionale integrare l'art. 126 Cost.; dovra' a cio' provvedere una legge statale di attuazione della Costituzione. La necessita' di una legge statale appare particolarmente evidente per il caso di pronuncia giurisdizionale esecutiva od alla quale debba darsi leale ottemperanza e per il caso di scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica; in questi casi la disposizione in esame sostanzialmente produrrebbe una assurda, ancorche' temporanea, sospensione e limitazione dell'efficacia dell'atto statale. L'appartenenza allo Stato di queste funzioni comporta la competenza statale a disciplinarne effetti e in genere conseguenze (anche immediati). In via logicamente subordinata la legge regionale "sub judice", approvata in esito a procedimento legislativo "ordinario" contrasta con la riserva di Statuto posta dall'art. 123 comma primo Cost. in quanto concorre a disciplinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. In via ancor piu' subordinata, la legge regionale appare costituzionalmente illegittima in quanto non distingue tra i differenti casi di scioglimento del consiglio regionale, in quanto non circoscrive l'esercizio delle funzioni "prorogate" ai soli atti urgenti ed improrogabili, ed in quanto estende al consiglio regionale una "misura" temporanea a tutto concedere applicabile soltanto alla giunta regionale. La legge calabra intenderebbe assicurare al consiglio regionale una seppur temporanea sopravvivenza malgrado vicende che questa non permettono. La presente controversia presenta qualche analogia con altra controversia - nei confronti della Regione Marche - recentemente esaminata da codesta Corte (reg. ric. n. 38 del 2001).