ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2751-bis,
numero  1,  del  codice  civile  promosso  con  ordinanza  emessa  il
16 gennaio  2001  dal Tribunale di Alessandria, sezione fallimentare,
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Negrini Silvano ed altro
e  la Davidson S.p.a., iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2001
e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 11, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto l'atto di costituzione di Schiavon Alfredo;
    Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore
Annibale Marini;
    Udito l'avvocato Sergio Vacirca per Schiavon Alfredo.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Tribunale  di  Alessandria,  sezione fallimentare, con
ordinanza  emessa il 16 gennaio 2001 e depositata il 19 gennaio 2001,
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2751-bis,  numero  1, del
codice  civile,  "nella  parte  in  cui  non  munisce  del privilegio
generale  sui  beni  mobili  del  datore  di  lavoro  il  credito del
lavoratore  dipendente  derivante da malattia professionale contratta
dal   lavoratore  e  rispetto  alla  quale  sia  stata  accertata  la
responsabilita' del datore di lavoro".
    Il  rimettente  espone che, nel giudizio a quo, due ex dipendenti
di  una  societa'  per  azioni in concordato preventivo hanno chiesto
l'ammissione    nella   procedura,   con   il   privilegio   di   cui
all'art. 2751-bis,  numero  1, del codice civile, dei crediti vantati
nei  confronti  della  societa',  in  virtu'  di  sentenze passate in
giudicato,  a  titolo  di  risarcimento  del danno biologico patito a
causa   di   malattie   professionali   contratte  nello  svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
    Ad  avviso  dello  stesso  rimettente,  ai  crediti  vantati  dai
ricorrenti  non potrebbe essere riconosciuto il privilegio richiesto,
poiche'  le  norme  che  prevedono i privilegi, in quanto eccezionali
rispetto al principio generale di pari trattamento dei creditori, non
potrebbero applicarsi oltre i casi ed i tempi in esse considerati.
    Rileva  tuttavia  il  giudice  a  quo  che  questa  Corte, con la
sentenza    n. 326   del   1983,   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale,  in  riferimento  all'art. 3  della Costituzione, del
citato art. 2751-bis, numero 1, del codice civile "nella parte in cui
non   munisce   del   privilegio  [...]  il  credito  del  lavoratore
subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale
sia responsabile il datore di lavoro".
    In   considerazione   dell'assoluta   omogeneita'  tra  l'ipotesi
considerata  nella  suddetta sentenza e quella oggetto del giudizio a
quo,  il  rimettente  invoca  una pronuncia che estenda il privilegio
generale   sui   mobili  anche  ai  crediti  vantati  dai  lavoratori
subordinati  per  danni  conseguenti  a malattie professionali, delle
quali sia responsabile il datore di lavoro.
    2.  -  Si  e'  costituito in giudizio Alfredo Schiavon, creditore
istante,  il  quale  ha  concluso per l'accoglimento della questione,
sulla  scorta  delle medesime considerazioni svolte nell'ordinanza di
rimessione.

                       Considerato in diritto

    1.   -   Il  Tribunale  di  Alessandria  dubita,  in  riferimento
all'art. 3  della  Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2751-bis,  numero  1, del codice civile, nella parte in cui
non  munisce  del  privilegio  generale  sui  beni  mobili il credito
vantato  dal lavoratore dipendente a titolo di risarcimento del danno
derivante  da  malattia  professionale  rispetto alla quale sia stata
accertata la responsabilita' del datore di lavoro.
    Ad  avviso del rimettente, tale mancata previsione si porrebbe in
contrasto con il principio di eguaglianza, considerato che, a seguito
della   sentenza  di  questa  Corte  n. 326  del  1983,  il  suddetto
privilegio  e'  stato  riconosciuto  al credito, del tutto omogeneo a
quello  che  viene  in  considerazione  nella  specie, del lavoratore
subordinato  per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro del quale
sia responsabile il datore di lavoro.
    2. - La questione e' fondata.
    2.1. - Nella sentenza n. 326 del 1983, richiamata dal rimettente,
questa   Corte  e'  pervenuta  alla  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale  dell'art. 2751-bis,  numero 1, del codice civile, per
contrasto con il principio di eguaglianza, sul rilievo che la norma -
ispirata  ad  una  finalita'  di  ampliatio,  a favore del lavoratore
dipendente,  della  disciplina  positiva  del privilegio generale sui
mobili   -   muniva   del  suddetto  privilegio  il  credito  per  il
risarcimento  del  danno  subito  per  effetto  di  un  licenziamento
inefficace,  nullo  o  annullabile ed il credito del lavoratore per i
danni  conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di
lavoro dei contributi previdenziali ed assistenziali, ma non anche il
credito  per risarcimento del danno spettante al lavoratore a seguito
di infortunio sul lavoro cagionato dal datore di lavoro.
    In  relazione  alla  medesima  esigenza di attribuire trattamenti
equipollenti   a   situazioni   omogenee,  non  puo'  non  ravvisarsi
un'ulteriore,  palese violazione dell'art. 3 della Costituzione nella
mancata  attribuzione  del  privilegio generale sui mobili al credito
risarcitorio  per danni patiti dal lavoratore a causa di una malattia
professionale contratta nello svolgimento dell'attivita' lavorativa e
rispetto alla quale sia stata accertata la responsabilita' del datore
di lavoro.
    Nessun  dubbio  sussiste,  infatti, sulla assoluta omogeneita' di
tale  credito rispetto a quello - cui si riferisce la sentenza n. 326
del  1983  -  relativo ai danni conseguenti ad infortunio sul lavoro,
trattandosi,  in  entrambi  i casi, di crediti per il risarcimento di
danni,  imputabili  al  datore  di  lavoro, arrecati alla persona del
lavoratore  nello  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  e non
soddisfatti  attraverso  la  percezione di indennita' previdenziali o
assistenziali obbligatorie riferite al medesimo evento dannoso.