ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promossi con due ordinanze emesse il 27 marzo 2001 dal Tribunale di Pisa, iscritte ai numeri 465 e 466 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visti gli atti di costituzione di Angiolo Martini, di Piero Pugliesi e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il giudice relatore Franco Bile; Uditi l'avvocato Domenico Concetti per Angiolo Martini e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con due ordinanze emesse il 27 marzo 2001 in due giudizi promossi da pensionati contro l'INPS, il Tribunale di Pisa ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui prevede che le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa; che nella specie i ricorrenti erano titolari di rendita a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonche', in relazione alla medesima patologia, anche di trattamenti a carico dell'INPS (assegno ordinario di invalidita' in un caso, pensione di inabilita' nell'altro); che - essendo state queste ultime prestazioni soppresse in ragione del divieto di cumulo posto dalla norma censurata - i due ricorrenti chiedevano la condanna dell'INPS alla loro corresponsione; che, secondo il tribunale rimettente, la citata norma viola: a) gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, perche' l'esigenza di contenimento della finanza pubblica non puo' sacrificare il diritto costituzionalmente garantito alla tutela previdenziale, ne' incidere su attribuzioni patrimoniali ispirate a criteri di solidarieta' sociale e di garanzia del reddito in caso di invalidita', essendo il nostro ordinamento costituzionale ispirato ai principi dello Stato sociale; b) l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza intrinseca (perche' il divieto di cumulo in questione opera solo se l'invalidita' deriva dal medesimo evento e non gia' se gli eventi invalidanti sono distinti, onde possono aversi due soggetti entrambi privi di capacita' lavorativa ai quali saranno attribuiti trattamenti quantitativamente diversi solo perche' in un caso gli eventi invalidanti sono stati diversi e nell'altro si e' trattato di un unico evento; c) ancora l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparita' di trattamento, perche' - dopo che l'art. 73 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) ha stabilito che a decorrere dal 1 luglio 2001 il divieto di cumulo in questione non opera tra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nonche' delle forme esclusive esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale - ne risulta, a parita' di condizioni, una disciplina privilegiata dei trattamenti di reversibilita' rispetto ai trattamenti diretti; che i pensionati ricorrenti si sono costituiti aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione e chiedendo la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione censurata; che si e' costituito anche l'INPS (solo in un giudizio) contrastando le argomentazioni del tribunale e chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione. Considerato che i due giudizi devono essere riuniti, avendo ad oggetto la stessa questione; che il giudice rimettente sottopone alla Corte, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui prevede che le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa; che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur avendo una connotazione risarcitoria, appartiene comunque al complessivo sistema di sicurezza sociale, di cui l'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti costituisce componente fondamentale, sicche' l'esigenza dell'indefettibile tutela previdenziale di cui all'art. 38, comma 2, della Costituzione puo' essere soddisfatta - nel bilanciamento con le compatibilita' economiche e le esigenze di equilibrio della finanza pubblica - anche dall'approntamento di una sola prestazione adeguata ad emendare la situazione di bisogno del lavoratore assicurato, determinata dal verificarsi di un evento protetto; che questa Corte (sentenza n. 218 del 1995) - nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalita' del regime di incompatibilita' (e quindi del divieto di cumulo) tra indennita' di mobilita' ed assegno o pensione di invalidita' - ha gia' ritenuto che il legislatore, nel porre la disciplina di tutela in favore del lavoratore che versiin una situazione di bisogno, puo' tener conto del fatto che l'ordinamento contempli gia' altro intervento di tutela, ed ha affermato in particolare che "(...) rientra nella discrezionalita' del legislatore, nel prevedere un regime di incompatibilita' o divieto di cumulo, catalogare le plurime prestazioni che in tale regime ricadono" onde non e' irrilevante la circostanza che "(...) il lavoratore assicurato abbia gia' beneficiato di una prestazione assicurativa e quindi gli sia gia' stata apprestata una provvista che astrattamente lo rende meno vulnerabile di fronte al secondo possibile evento pregiudizievole"; che quindi il legislatore, nel dimensionare la prestazione a carico dell'INPS, puo' tener conto del fatto che il lavoratore assicurato benefici gia' - in ragione di uno stesso evento inabilitante - di una rendita a carico dell'INAIL, mentre la pluralita' di prestazioni previdenziali ed assistenziali non garantisce di per se' al lavoratore assicurato una tutela sufficiente; che questa Corte (ordinanze n. 143 del 2001 e n. 174 del 1985) ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del regime di non cumulabilita' della pensione sociale rispettivamente con le pensioni di guerra e con le rendite erogate dall'INAIL; che pertanto non puo' escludersi un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e con criteri di gradualita', introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali (sentenza n. 240 del 1994), prima non previsto, sempre che, nel rispetto del principio di solidarieta' sociale (art. 38 della Costituzione) e di eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, della Costituzione), sia garantito il soddisfacimento delle esigenze di vita cui erano precedentemente commisurate le prestazioni considerate; che il presupposto dell'unicita' dell'evento inabilitante vale a differenziare la fattispecie della disposizione censurata rispetto all'ipotesi (evocata dal giudice rimettente come tertium comparationis) della sequenza di distinti eventi inabilitanti, cui il divieto di cumulo in esame non si applica, sicche' la diversita' di disciplina non e' ingiustificata; che il successivo intervento del legislatore (art. 73 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 cit.) - che ha rimosso il divieto di cumulo in questione tra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative e sostitutive di essa, e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale - non ha introdotto una disciplina privilegiata per i trattamenti di reversibilita' (come mostra di ritenere il giudice rimettente, che ne ricava argomenti a sostegno del dubbio di incostituzionalita' della norma impugnata per ingiustificata disparita' di trattamento), ma ha solo inteso modificare la normativa del settore tenendo conto della giurisprudenza di legittimita' formatasi al riguardo; che pertanto la questione di costituzionalita' e', sotto ogni profilo, manifestamente infondata.