LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Processo verbale e dispositivo relativo al ricorso n. 20459/93 Rep. 6o, presentato il 14 luglio 1993 avverso la decisione n. 180/6/1993 del 17 marzo 1993 della Commissione tributaria di primo grado di Verona, Sez. 6a Intendenza di finanza di Verona. Contro Magrin Antonio residente a Peschiera del Garda (VR) in Contrada Boschetti n. 2. La commissione, udito il relatore, emette la seguente ordinanza con decisione n. 180/6/1993 in data 17 marzo 1993 la Commissione tributaria ha accolto il ricorso presentato dal sig. Magrin Antonio avverso il silenzio - rifiuto opposto dalla Intendenza di finanza all'istanza di rimborso I.R.PE.F. con la quale il contribuente chiedeva la parziale restituzione dell'imposta I.R.PE.F. gia' versata e che era stata computata anche sulla quota ritenuta dal contribuente non tassabile pari al 40% del trattamento pensionistico. Il sig. Magrin fonda la sua richiesta sul rilievo che essendo i redditi di lavoro dipendente equiparati ad ogni effetto alle rendite vitalizie di cui al comma primo lettera h) dell'art. 47 t.u. 917/86 ne deriva che la pensione di cui e' titolare doveva godere della medesima "agevolazione" fiscale disposta con legge di conversione 27 aprile 1989 n. 154 del d.lgs. 2 marzo 1989 n. 69. In base a tale norma legislativa e' stato disposto che le pensioni dei parlamentari e di altre categorie ivi elencate, sono assoggettate alla ritenuta di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 600/1973 solo per il 60% del loro ammontare. La Commissione tributaria di primo grado con la decisione impugnata ha ritenuto fondate le argomentazioni svolte dal ricorrente sottolineando che l'art. 2, comma 6-bis, deve essere cosi interpretato: a) Decorrenza dalla data di entrata in vigore d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (quindi con effetto retroattivo) b) I vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 e al penultimo comma dell'art. 29 d.P.R. n. 600/1973 sono equiparati ad ogni effetto alle rendite vitalizie di cui al primo comma, lettera h) dell'art. 47 t.u. 917/1986 c) Le rendite vitalizie sono a loro volta assimilate ai redditi di lavoro dipendente, ma in applicazione dell'art 33, terzo comma d.P.R. 4 febbraio 1988 ad esse si applica la ritenuta I.R.PE.F. solo sul 60% del loro ammontare. L'agevolazione fiscale disposta dall'art. 33, 3o comma d.P.R. 4 febbraio 1988 trova peraltro giustificazione nel fatto che la quota degli emolumenti esclusa dall'I.R.PE.F., pari al 40%, e' destinata a coprire le spese che i soggetti ricoprenti cariche elettive pubbliche, devono sostenere per l'esercizio dei loro mandati. Spese e oneri che cessano di essere sostenuti nel momento in cui il soggetto gia' esercente cariche elettive inizia a godere del trattamento pensionistico. La Commissione tributaria di primo grado, pertanto, ha ritenuto che sulla base di tali rilievi e in presenza di situazioni soggettive identiche (rendite vitalizie a carico dello Stato) si imponga un medesimo trattamento tributario. La decisione della Commissione tributaria ha esplicitamente fatto richiamo da alcuni principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 53 secondo comma della Costituzione con riguardo al diritto all'uguaglianza e al diritto - dovere di ciascuno di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva con cio' rilevando la necessita' di una sifatta interpretazione al fine di garantire perequazione fiscale. Avverso la decisione della Commissione tributaria di primo grado veniva pertanto proposto appello da parte della Intendenza di finanza di Verona la quale ha ritenuto che la pretesa del Magrin non abbia fondamento posto che la disposizione dell'art. 2 comma 6-bis d.l. 69/1989 convertito in legge n. 154/1989, e' norma speciale insuscettibile di applicazione oltre ai casi dalla stessa espressivamente previsti. L'art. 2 comma 6-bis del d.l. n. 69/1989 convertito nella legge 1989/154, infatti, estende, come detto, ai soli vitalizi e so e indennita' dovuti, in adempienza ella cessazione delle cariche e delle pensioni erogate dalla amministrazione e della Camera dei deputati, Senato e Corte costituzionale, il trattamento tributario di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 d.P.R. n. 600/1973 equiparabile alle rendite vitalizie di cui al secondo comma lett. b) dell'art. 47 t.u. 917/1986. Ne consegue che alla luce del dettato normativo la pensione del sig. Magrin non rientra nelle previsioni di applicazione delle disposizioni sopra richiamate. Tali considerazioni sono certamente corrette e condivisibili. Peraltro la Commissione ritiene possa ravvisarsi un contrasto tra la disposizione sopra richiamata dell'art. 2 comma 6-bis legge n. 69/1989 ed i principi costituzionali dettati dagli art. 3 e 53 primo comma Cost. nella parte in cui non si estende anche a tutti i titolari di vitalizi a carico dello Stato (come il ricorrente) le agevolazioni fiscali previste da detta norma per contribuenti che si trovano nella identica situazione soggettiva quali gli ex deputati ecc. Questi ultimi infatti una volta in pensione non hanno certamente alcun particolare onere o spesa da sostenere essendo cessata la funzione svolta. Il diverso trattamento pensionistico e di concorso nelle spese pubbliche in situazioni soggettive identiche che comporta l'applicazione di queste disposizioni appare infatti confliggente sia con il principio di eguaglianza sia con il principio che sancisce il diritto dovere di ciascuno di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva. Pertanto la Commissione ritenuto non manifestamente infondato e rilevante ai fini del decidere la valutazione della questione di legittimita' costituzionale da parte della Corte costituzionale