LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

    Processo  verbale  e  dispositivo relativo al ricorso n. 20459/93
Rep.   6o,   presentato  il  14  luglio  1993  avverso  la  decisione
n. 180/6/1993 del 17 marzo 1993 della Commissione tributaria di primo
grado di Verona, Sez. 6a Intendenza di finanza di Verona.
    Contro  Magrin  Antonio  residente  a Peschiera del Garda (VR) in
Contrada Boschetti n. 2.
    La  commissione,  udito il relatore, emette la seguente ordinanza
con  decisione  n. 180/6/1993  in  data  17 marzo 1993 la Commissione
tributaria  ha  accolto il ricorso presentato dal sig. Magrin Antonio
avverso  il  silenzio  -  rifiuto opposto dalla Intendenza di finanza
all'istanza  di  rimborso  I.R.PE.F.  con  la  quale  il contribuente
chiedeva la parziale restituzione dell'imposta I.R.PE.F. gia' versata
e che era stata computata anche sulla quota ritenuta dal contribuente
non tassabile pari al 40% del trattamento pensionistico.
    Il  sig. Magrin  fonda la sua richiesta sul rilievo che essendo i
redditi  di lavoro dipendente equiparati ad ogni effetto alle rendite
vitalizie  di  cui al comma primo lettera h) dell'art. 47 t.u. 917/86
ne  deriva  che  la  pensione  di cui e' titolare doveva godere della
medesima  "agevolazione" fiscale disposta con legge di conversione 27
aprile 1989 n. 154 del d.lgs. 2 marzo 1989 n. 69.
    In  base  a  tale  norma  legislativa  e'  stato  disposto che le
pensioni  dei  parlamentari  e  di altre categorie ivi elencate, sono
assoggettate  alla ritenuta di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 600/1973
solo per il 60% del loro ammontare.
    La  Commissione  tributaria  di  primo  grado  con  la  decisione
impugnata ha ritenuto fondate le argomentazioni svolte dal ricorrente
sottolineando   che   l'art. 2,   comma   6-bis,   deve  essere  cosi
interpretato:
        a)  Decorrenza  dalla  data  di  entrata  in vigore d.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917 (quindi con effetto retroattivo)
        b)  I  vitalizi  di  cui  al  secondo comma dell'art. 24 e al
penultimo  comma  dell'art. 29  d.P.R. n. 600/1973 sono equiparati ad
ogni effetto alle rendite vitalizie di cui al primo comma, lettera h)
dell'art. 47 t.u. 917/1986
        c)  Le  rendite  vitalizie  sono  a  loro volta assimilate ai
redditi  di  lavoro dipendente, ma in applicazione dell'art 33, terzo
comma d.P.R. 4 febbraio 1988 ad esse si applica la ritenuta I.R.PE.F.
solo sul 60% del loro ammontare.
    L'agevolazione  fiscale  disposta dall'art. 33, 3o comma d.P.R. 4
febbraio  1988  trova peraltro giustificazione nel fatto che la quota
degli  emolumenti esclusa dall'I.R.PE.F., pari al 40%, e' destinata a
coprire   le   spese  che  i  soggetti  ricoprenti  cariche  elettive
pubbliche, devono sostenere per l'esercizio dei loro mandati. Spese e
oneri  che cessano di essere sostenuti nel momento in cui il soggetto
gia'  esercente  cariche  elettive  inizia  a  godere del trattamento
pensionistico.
    La  Commissione  tributaria di primo grado, pertanto, ha ritenuto
che sulla base di tali rilievi e in presenza di situazioni soggettive
identiche  (rendite  vitalizie  a  carico  dello Stato) si imponga un
medesimo trattamento tributario.
    La decisione della Commissione tributaria ha esplicitamente fatto
richiamo da alcuni principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 53
secondo   comma   della   Costituzione   con   riguardo   al  diritto
all'uguaglianza  e al diritto - dovere di ciascuno di concorrere alle
spese  pubbliche  in ragione della propria capacita' contributiva con
cio'  rilevando  la necessita' di una sifatta interpretazione al fine
di garantire perequazione fiscale.
    Avverso  la decisione della Commissione tributaria di primo grado
veniva pertanto proposto appello da parte della Intendenza di finanza
di  Verona  la  quale ha ritenuto che la pretesa del Magrin non abbia
fondamento  posto  che  la  disposizione dell'art. 2 comma 6-bis d.l.
69/1989   convertito   in   legge   n. 154/1989,  e'  norma  speciale
insuscettibile   di   applicazione   oltre   ai   casi  dalla  stessa
espressivamente previsti.
    L'art. 2  comma  6-bis del d.l. n. 69/1989 convertito nella legge
1989/154,  infatti,  estende,  come  detto,  ai  soli vitalizi e so e
indennita'  dovuti,  in  adempienza  ella  cessazione delle cariche e
delle  pensioni  erogate  dalla  amministrazione  e  della Camera dei
deputati, Senato e Corte costituzionale, il trattamento tributario di
cui  al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29
d.P.R.  n. 600/1973  equiparabile  alle  rendite  vitalizie di cui al
secondo comma lett. b) dell'art. 47 t.u. 917/1986.
    Ne  consegue  che alla luce del dettato normativo la pensione del
sig. Magrin  non  rientra  nelle  previsioni  di  applicazione  delle
disposizioni sopra richiamate.
    Tali considerazioni sono certamente corrette e condivisibili.
    Peraltro la Commissione ritiene possa ravvisarsi un contrasto tra
la  disposizione  sopra  richiamata  dell'art. 2  comma  6-bis  legge
n. 69/1989  ed  i  principi  costituzionali dettati dagli art. 3 e 53
primo  comma  Cost. nella parte in cui non si estende anche a tutti i
titolari  di  vitalizi  a  carico dello Stato (come il ricorrente) le
agevolazioni  fiscali previste da detta norma per contribuenti che si
trovano  nella  identica  situazione soggettiva quali gli ex deputati
ecc.
    Questi  ultimi infatti una volta in pensione non hanno certamente
alcun  particolare  onere  o  spesa  da  sostenere essendo cessata la
funzione svolta.
    Il  diverso  trattamento  pensionistico e di concorso nelle spese
pubbliche   in   situazioni   soggettive   identiche   che   comporta
l'applicazione di queste disposizioni appare infatti confliggente sia
con  il principio di eguaglianza sia con il principio che sancisce il
diritto  dovere  di  ciascuno  di  concorrere alle spese pubbliche in
ragione della propria capacita' contributiva.
    Pertanto  la  Commissione ritenuto non manifestamente infondato e
rilevante  ai  fini  del  decidere  la valutazione della questione di
legittimita' costituzionale da parte della Corte costituzionale