LA CORTE DEI CONTI ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilita', iscritto al n. 18646/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale a carico dei sigg.: Antonio Lonigro (nato a Valenzano) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Papa; Maria Cicirelli (nata a Valenzano il 27 aprile 1963), rappresentata e difesa dall'avv. Felice Eugenio Lorusso; Vincenzo Macchia (nato a Bari il 6 marzo 1953), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Clarizio; per il pagamento, in favore dell'erario, della somma complessiva di lire 1.113.249.683 - debitamente rivalutata ed aumentata degli interessi e delle spese di giudizio - di cui: lire 513.249.000 a carico di Lonigro e lire 300.000.000 ciascuno a carico di Cicirelli e Macchia: Uditi alla pubblica udienza del 18 settembre 2001 il consigliere relatore dott. Vittorio Raeli; gli avv. Francesco Papa, Felice Eugenio Lorusso e Luca Alberto Clarizio; il Procuratore Regionale, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Antonio D'Amato; Visto l' atto di citazione in data 14 marzo 2001, iscritto al n. G 2000/018 del registro della Procura Regionale; Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa; Considerato che il procuratore regionale ha chiamato in giudizio i sigg. Antonio Lonigro, Maria Cicirelli e Vincenzo Macchia, nella loro qualita' di ex amministratori del comune di Valenzano, per sentirsi condannare al risarcimento del danno complessivamente quantificato in lire 1.113.249.683 patito dall'erario comunale, rappresentato dai costi sostenuti per personale mai assunto e, quindi, mai utilizzato per il servizio di nettezza urbana, in difformita' rispetto alle previsioni contrattuali. Atteso che il difensore del Lonigro ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilita' dell'atto di citazione, tra l'altro, perche' l'istanza di proroga del termine per l'emissione dell'atto di citazione avanzata dal procuratore regionale non e' stata notificata al convenuto; Rilevato che con istanza del 7 novembre 2000 il procuratore regionale ha chiesto alla sezione (ai sensi dell' art. 1-comma 3-bis della legge n. 639/1996) la proroga del termine per la emissione dell'atto di citazione nei confronti del Lonigro, essendo in scadenza il relativo termine, e che fissata con decreto presidenziale del 4 dicembre 2000 la relativa camera di consiglio tenutasi il 23 gennaio 2001), la sezione, con decreto n. 02/V (depositato il 30 gennaio 2001), concedeva a tutto il 17 marzo 2001 la proroga del termine; Ritenuto in diritto La difesa del Lonigro ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilita' dell'atto introduttivo del presente giudizio non essendo stato notificata al convenuto l'istanza di proroga per l'emissione dell'atto di citazione avanzata dal procuratore regionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 19 (come modificato dall'art. l comma 3-bis della legge n. 639/1996). Ritiene il collegio che l'eccezione di inammissibilita' non possa essere accolta in considerazione della insormontabilita' del dato normativo, non prevedendo l'art. 5 (nuovo testo) della legge 14 gennaio 1994 n. 19 alcun onere o obbligo per il pubblico ministero contabile di provvedere alla notifica della istanza di proroga al convenuto, sicche' - come si e' affermato in giurisprudenza - "La proroga istruttoria per l'emissione dell'atto di citazione ... deve esser delibata inaudita altera parte, senza cioe' necessita' di notifica agli interessati ne' dell'istanza ne' dell'ordinanza conseguente" (cfr. Sez. Lombardia 13 gennaio 1999, n. 32). Nel senso che vada esclusa la necessita' della notifica della richiesta di proroga per l'emissione dell'atto di citazione e' attestata la giurisprudenza prevalente delle sezioni giurisdizionali regionali (sez. Lombardia, 12 febbraio 1999, n. 166; Id., 21 giugno 1999, n. 654; Id., 14 aprile 1999, n. 436; Id., 18 aprile 2000, n. 600; Sez. Lazio, 22 giugno 1999, n. 682; Id., 8 luglio 1999, n. 735; Id., 30 novembre 1999, n. 1673; Id., 11 luglio 2000, n. 972; Sez. Friuli-Venezia Giulia, 15 aprile 1999, n. 72; Sez. Toscana, 12 maggio 2000, n. 833; Sez. Puglia, 7 giugno 2000, n. 35;) e si sono espresse le Sezioni Riunite, con la sentenza n. 27/QM del 7 dicembre 1999. Come e' noto, la novella dell'art. 111 introdotta con la legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 costituzionalizza il giusto processo, stabilendo - nei primi due commi - che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (primo comma), inoltre che ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita' davanti al giudice terzo ed imparziale, e la legge deve assicurarne la ragionevole durata (secondo comma). Non essendovi alcun dubbio circa l'immediata applicazione anche al processo contabile dei principi del giusto processo in considerazione dell'incipit di cui al comma 1 e 2 ("La giurisdizione...."; "Ogni processo...") si rende necessario verificare la compatibilita' o meno con l'art. 111 Cost, della norma di cui all'art. 5 comma 1 della legge n. 19/1994 (come sostituito dall'art. 1 comma 3-bis della legge n. 639/1996 ) nella parte in cui non prevede che l'istanza di proroga del procuratore regionale deve essere notificata al presunto responsabile, sotto il profilo della garanzia del contraddittorio. Innanzitutto occorre sgomberare il campo da possibili obiezioni, secondo cui nella fase che si svolge innanzi alla sezione competente, in camera di consiglio, a pronunciarsi sulla istanza di proroga, non sarebbe ravvisabile, in quanto fase pre-processuale, alcuna lesione principio del contraddittorio, tentando di ricollegare alla distinzione (specie in materia penale) tra "procedimento" - nella cui nozione far rientrare il procedimento in sede di proroga - e "processo", a cui fanno riferimento i lavori parlamentari (cfr. intervento sen. Follieri, pag. 17 Resoconto stenografico seduta Senato, 18 febbraio 1999), implicazioni o conseguenze di un certo rilievo sul piano della sfera di applicazione della garanzia del contraddittorio: e cioe', se la regola del contraddittorio debba riguardare il solo "processo", inteso nel senso di "fase del giudizio", o invece anche il "procedimento", inteso in senso comprensivo della fase dell'attivita' del procuratore regionale. Non deve farsi confusione, invero, tra la fase a cui da' luogo l'instaurazione dell'invito a dedurre, che senza dubbio ha natura preprocessuale e procedimentale, in quanto si svolge innanzi al pubblico ministero contabile e non vede il coinvolgimento del giudice contabile, neppure sotto il profilo del controllo della archiviazione, che rimane un atto "interno" alla istruttoria, e la fase introdotta dalla istanza di proroga, avente indubbia natura processuale. Che infatti la sezione giurisdizionale regionale nel pronunciarsi sulla istanza di proroga del termine per l'emissione dell'atto di citazione, eserciti attivita' di ordine giurisdizionale e' comprovato dal chiaro dettato normativo dell'art. 5, comma 1, legge n. 19/1994 cit., che prevede il controllo del giudice contabile sulla istanza di proroga, il quale puo' avere due esiti: autorizzazione o mancata autorizzazione alla proroga. Orbene, la giurisdizione si realizza mediante il processo, cosi come e' stato espressamente scritto nell'art. 111 Cost., che non fa altro che ribadire principi e concetti gia' impliciti nella Costituzione stessa; il che equivale a dire che all'idea di "giurisdizione" e' strettamente connaturata quella di "processo", nel senso che e' impensabile lo svolgimento di attivita' giurisdizionale al di fuori del modello processuale. Nella teoria generale del processo, anzi, il contraddittorio e' l'essenza stessa del processo, di ogni processo come tale, per cui non si potrebbe parlare di processo quando si fosse in presenza di una figura non caratterizzata dalla presenza di un contraddittorio fra le parti (in posizione di parita), e dalla sua espressa enunciazione nel secondo comma dell'art. 111 Cost. discendono alcuni corollari, i quali assumono una portata rafforzativa di principi gia' desumibili dalla combinazione fra gli art. 3 e 24 Cost. Innanzitutto, per l'instaurazione del contraddittorio, sia esso provocato dal privato o dalla parte pubblica, e' regola fondamentale e comune ad ogni tipo di processo - se si riflette sulla funzione reale della garanzia - che sia assicurata all'interessato la conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio. E' poi necessario che sia assicurata a ciascuna delle parti contrapposte nel giudizio, in condizioni di effettiva parita', l'"eguaglianza delle armi" e la pari possibilita' di influire, con argomentazioni, deduzioni e prove, sulla formazione del convincimento decisorio del giudice (c.d. Chancengleichheit), anche quando una di queste, e cioe' la parte pubblica, fino al momento del processo goda di una posizione privilegiata a causa della sua natura pubblica, perche' nel momento in cui entra nel processo va ad allinearsi alle altre parti in posizione equiordinata, dappoiche' la parita' delle parti e' la precondizione del contraddittorio. Alla luce del nuovo art. 111 Cost. e' certo, dunque, che il processo non possa dirsi "giusto", se non in quanto la "legge", da cui e' comunque "regolato", rispetti ab intrinseco le condizioni essenziali: in primis, il contraddittorio e la parita' delle parti, che rappresentano le garanzie minime, necessarie e sufficienti, perche' si possa definire "giusto" il processo che le rispetti. Viceversa, non e' "giusto" il "processo" che quelle garanzie minime non attui a causa della disciplina normativa. Cio' premesso, il collegio giudica non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge n. 19/1994 (come sostituito dall'art. 1 comma 3-bis della legge n. 639/1996), nella parte in cui non prevede che l'istanza di proroga per l'emissione dell' atto di citazione deve essere notificata al presunto responsabile, in quanto la "legge" non regola affatto la realizzazione effettiva della garanzia del contraddittorio, da cui dipende - alla luce dell'art. 111, comma 2, Cost. - la stessa qualificazione del "processo" come "giusto". Il presunto responsabile ha, infatti, un interesse ad opporsi alla proroga richiesta dal procuratore regionale, essendo controinteressato e portatore di un interesse processualmente rilevante a contrastare i motivi addotti a sostegno della richiesta di proroga. A nulla puo' valere osservare, in contrario, che nessun nocumento puo' derivare al presunto responsabile dal momento che soltanto con la vocatio in iudicium si realizza la chiamata a difendersi del destinatario della citazione, sicche' il diritto di difesa puo' essere bene esercitato nella successiva fase del giudizio. Cio' in quanto la "nuova" garanzia del contraddittorio e' inserita fra le garanzie oggettive e strutturali, concernenti la giurisdizione (art. 111 comma 2) - e sembra collocarsi in una dimensione diversa da quella individuale in cui e' collocato il diritto di difesa, quale garanzia soggettiva, pur rappresentando la "difesa" un insopprimibile strumento di attuazione del "contraddittorio". Oltre che non manifestamente infondata, nei termini sopra esposti, la questione di legittimita' costituzionale e' altresi' rilevante essendo la questione di costituzionalita' pregiudiziale ai fini della decisione della eccezione di inammissibilita' sollevata dal difensore del Lonigro, poiche' la carenza di contraddittorio potrebbe implicare l'inefficacia dell'assertita proroga con riflessi sulla tempestivita' dell'atto introduttivo.