ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 2001 dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Fienga Ugo e le R.A.S. Assicurazioni s.p.a., iscritta al n. 269 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri. Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Milano, nel corso di un processo civile, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui fissa in un anno dal verificarsi del sinistro il termine di prescrizione del diritto alla indennita' assicurativa, per violazione degli artt. 3, secondo comma e 24, primo e secondo comma, della Costituzione; che il rimettente ritiene "che la presente causa appare passibile di essere decisa sulla scorta dell'eccezione pregiudiziale di prescrizione annuale - sollevata dalla convenuta ex art. 2952, secondo comma cod. civ. - del diritto alla corresponsione dell'indennita' assicurativa azionato dall'attore"; che il giudice a quo, dopo aver considerato che l'istituto della prescrizione e' fondato sull'esigenza della certezza dei rapporti giuridici, rileva che il termine fissato nella disposizione impugnata e' "incongruente, vessatorio e giugulatorio" dal momento che e' "circostanza notoria" che la liquidazione assicurativa di un danno alla persona comporta necessariamente una lunga attivita' istruttoria anche al fine di attendere lo stabilizzarsi delle lesioni e del processo morboso; che il rimettente osserva che nella valutazione "comparativo-sistematica" dei diversi termini di prescrizione stabiliti dal codice, la disposizione impugnata mostra la sua irragionevolezza ed iniquita', specie se messa a raffronto con il termine previsto per un semplice danno al parafango, per risarcire il quale e' sufficiente la fattura del carrozziere". Considerato che il Tribunale di Milano dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede il termine annuale di prescrizione dei diritti di credito derivanti dai contratti di assicurazione contro gli infortuni, per violazione degli artt. 3, secondo comma e 24, primo e secondo comma, della Costituzione; che nell'ordinanza di rimessione non sono indicati ne' gli elementi del giudizio a quo ne' le ragioni per le quali si ritengono violate le disposizioni costituzionali, che vengono solo apoditticamente evocate; che in mancanza di tali elementi, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.