ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 708, terzo e
quarto  comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa  il  18 maggio  2000  dalla  Corte  di  cassazione sui ricorsi
riuniti  proposti  da  Faralli  Giambattista contro Riccio Guadalupe,
iscritta  al  n. 30  del  registro  ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica,  1a  serie  speciale,  n. 5
dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Faralli Giambattista e di
Riccio  Guadalupe  nonche'  l'atto  di  intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  12 febbraio  2002  il giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi gli avvocati Claudio Martino per Faralli Giambattista, Pier
Luigi Biamonti per Riccio Guadalupe e l'avvocato dello Stato Maurizio
Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3  e  30  della  Costituzione,  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 708,  terzo  e  quarto comma, del codice di
procedura  civile, nella parte in cui non prevede che i provvedimenti
pronunciati  dal  presidente  del  tribunale  in sede di comparizione
personale  dei  coniugi  e  quelli  successivi,  emessi  dal  giudice
istruttore,  di  revoca  o  di  modifica  degli stessi, costituiscano
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818
del codice civile;
        che la Corte rimettente e' investita dell'esame di un gravame
avverso  una sentenza della Corte di appello di Roma che, confermando
la  sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'illegittimita' di una
iscrizione   ipotecaria   effettuata   in   forza  del  provvedimento
presidenziale  di separazione dei coniugi e di quello successivo reso
dal giudice istruttore;
        che,   ad   avviso  del  giudice  a  quo,  il  secondo  comma
dell'art. 2818  cod.  civ.  costituisce una norma di rinvio, la quale
richiede  che  la  legge  specifichi  tassativamente i provvedimenti,
diversi dalle sentenze, in forza dei quali e' consentita l'iscrizione
dell'ipoteca,  effetto attribuito espressamente ai decreti ingiuntivi
dichiarati  esecutivi  e  all'ordinanza  di cui all'art. 186-ter cod.
proc.  civ.,  ma non all'ordinanza emessa ai sensi del terzo e quarto
comma  dell'art. 708  cod. proc. civ., la quale ha soltanto efficacia
esecutiva, ex art. 189 disp. att. cod. proc. civ.;
        che  il  giudice  a  quo ricorda come la Corte costituzionale
abbia  in  numerose  pronunce inteso rafforzare la tutela del coniuge
separato e dei figli minori (sentenze n. 144 del 1983, n. 5 del 1987,
n. 278  del 1994, n. 186 del 1988), parificando le posizioni di tutti
i soggetti coinvolti nella vicenda, non solo con l'attribuzione degli
stessi diritti, ma anche con l'eliminazione di ogni differenza tra le
situazioni  dei  medesimi  soggetti  prima  e  dopo  la  sentenza  di
separazione;
        che,   secondo   la  Corte  di  cassazione,  sarebbe  percio'
incoerente  con  tale  sistema  e  lesivo  degli  artt. 3  e 30 della
Costituzione consentire l'iscrizione di ipoteca giudiziale a garanzia
dell'obbligo  di  mantenimento solo dopo le sentenze di separazione e
divorzio  o  dopo  l'omologazione della separazione consensuale e non
invece  in  corso  di  causa, in forza dei provvedimenti previsti dal
terzo  e  quarto  comma dell'art. 708 cod. proc. civ., quando e' piu'
intenso  l'interesse  del  creditore a conservare la garanzia offerta
dal  patrimonio del debitore, il quale, nel periodo intercorrente tra
la  citazione  e  la  sentenza,  potrebbe  aver  gia' disperso il suo
patrimonio;
        che,  osserva ancora la Corte di cassazione, contrariamente a
quanto  ritenuto  dal  giudice di secondo grado, la natura interinale
dei  provvedimenti  in  esame, a differenza della definitivita' della
sentenza  di separazione e di divorzio o del decreto di omologazione,
non  e'  di  ostacolo  all'iscrizione  di ipoteca, in quanto anche le
sentenze  e  i  decreti  di omologazione sono emessi con la implicita
clausola   rebus  sic  stantibus  e  statuiscono  quindi  su  diritti
correlati a situazioni suscettibili di modifiche nel tempo;
        che   si  e'  costituito  nel  giudizio  innanzi  alla  Corte
costituzionale  il  ricorrente  del  giudizio a quo, chiedendo che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata;
        che  la  parte  privata  ha  richiamato  la motivazione della
ordinanza  di  questa  Corte  n. 357  del 2000, con la quale e' stata
dichiarata  manifestamente  infondata  analoga  questione riguardante
l'omessa   previsione   della   possibilita'   di  iscrivere  ipoteca
giudiziale    in    forza    delle    ordinanze   emesse   ai   sensi
dell'art. 186-quater cod. proc. civ., sottolineando come nei processi
di  separazione  e  divorzio  siano gia' previsti penetranti mezzi di
tutela   contro   il   pericolo   di  inadempimento  dell'obbligo  di
mantenimento;
        che  si  e'  costituita  anche  la  parte  controricorrente e
ricorrente  incidentale  nel  giudizio in corso davanti alla Corte di
cassazione,  che  ha insistito per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  dell'art. 708, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.,
richiamando  le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione
e  ricordando  che  la  legge  gia'  attribuisce  a provvedimenti non
definitivi,  come  il  decreto  ingiuntivo esecutivo e l'ordinanza ex
art. 186-ter  cod.  proc.  civ.,  l'idoneita' a costituire titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale, si' che sarebbe iniquo consentire
che  l'iscrizione  avvenga  solo  in  forza di sentenza e non in base
all'ordinanza resa ex art. 708 cod. proc. civ.;
        che    e'    intervenuto   nel   giudizio   di   legittimita'
costituzionale    il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;
        che  l'Avvocatura  osserva  che  i  provvedimenti  di  natura
interinale,   definiti   dallo   stesso   art. 708  cod.  proc.  civ.
"temporanei   ed   urgenti",   non   possono  essere  ontologicamente
assimilati agli altri provvedimenti idonei all'iscrizione di ipoteca,
che  sono  caratterizzati  dall'essere  conclusivi  di  un  giudizio,
ancorche' emessi con la clausola rebus sic stantibus;
        che,   ad   avviso   della  difesa  erariale,  la  differente
previsione   del   legislatore   non   violerebbe   il   criterio  di
ragionevolezza,   in   considerazione   della   diversa   natura  dei
provvedimenti  in  esame, mentre il coniuge beneficiario dell'assegno
di   mantenimento   non   resterebbe   privo  della  possibilita'  di
assicurarsi  la  garanzia  patrimoniale,  potendo  ricorrere ad altri
mezzi di tutela cautelare conservativi della stessa;
        che  le  parti  private,  in  prossimita' dell'udienza, hanno
depositato memorie illustrative delle rispettive, opposte, tesi.
    Considerato  che la Corte di cassazione dubita della legittimita'
costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione,
dell'art. 708,  terzo  e  quarto  comma,  codice di procedura civile,
nella  parte  in  cui non consente di iscrivere ipoteca giudiziale in
forza  del  provvedimento presidenziale emesso a seguito dell'udienza
di  comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione, o
dei  successivi  provvedimenti del giudice istruttore modificativi di
detti provvedimenti del presidente del tribunale;
        che,  ad  avviso  della  Corte  rimettente,  il  fatto che la
garanzia  patrimoniale  a  favore  dell'avente  diritto  possa essere
conservata  per mezzo dell'ipoteca giudiziale solo dopo che sia stata
ottenuta la sentenza di separazione o divorzio o l'omologazione della
separazione  consensuale  e non prima, in corso di causa, quando piu'
intenso  e'  l'interesse in tal senso del creditore, darebbe luogo ad
una violazione delle norme costituzionali indicate quale parametro di
illegittimita' della disposizione impugnata;
        che  questa Corte ha piu' volte affermato che tutte le misure
previste  dal  codice  civile  per  il  rafforzamento  della garanzia
patrimoniale   a   carico  del  soggetto  obbligato  al  mantenimento
rispondono   alla  stessa  ratio  di  dare  "tempestiva  ed  efficace
soddisfazione  alla esigenze di mantenimento del coniuge bisognoso e,
soprattutto,  dei  figli  minori,  esigenze  penalmente  tutelate che
sussistono  anche  prima  della  sentenza di separazione in relazione
agli  obblighi  di  mantenimento  stabiliti  in  sede  presidenziale"
(sentenza n. 258 del 1996; cfr. anche le sentenze nn. 144 del 1983, 5
del 1987 e 278 del 1994);
        che a questo scopo il legislatore ha previsto alcuni mezzi di
rafforzamento  della  garanzia  patrimoniale,  quali il sequestro dei
beni  dell'obbligato  e l'ordine al terzo di pagare direttamente agli
aventi diritto al mantenimento parte delle somme dovute all'obbligato
(art. 156,  sesto  comma, codice civile) e che questa Corte ha esteso
la  possibilita'  di  ottenere  tali  provvedimenti  aventi  funzione
cautelare  sia  alle  ipotesi  di  separazione  consensuale (sentenze
nn. 144  del  1983  e  5  del  1987)  che  al caso in cui l'ordine di
pagamento al terzo possa essere pronunciato dal giudice istruttore in
corso di causa (sentenza n. 278 del 1994);
        che  l'esistenza  di  questi  mezzi  di  rafforzamento  della
garanzia  del  credito  per  mantenimento  rende infondata la censura
mossa  dalla  Corte  rimettente alla norma impugnata sotto il profilo
della  violazione  dell'art. 30  Cost., dal momento che l'ordinamento
prevede  una  gamma  sufficientemente  ampia  di  mezzi  di  garanzia
patrimoniale  a favore degli aventi diritto e che l'impossibilita' di
iscrivere ipoteca giudiziale in forza del provvedimento presidenziale
ex  art. 708  cod. proc. civ. non vale ad inficiare l'efficacia delle
misure  complessivamente previste, potendo l'avente diritto scegliere
tra  i  diversi strumenti di tutela del credito che gli sono comunque
garantiti;
        che  neppure  sussiste  la  violazione dell'art. 3 Cost., dal
momento  che  il  legislatore,  nell'ampia  discrezionalita' che deve
essergli  riconosciuta  riguardo  alla  conformazione  degli istituti
processuali  ed  alla  differenziazione  nell'accesso  all'esecuzione
forzata  nei vari tipi di giudizi (v. ordinanza n. 357 del 2000), ben
puo'  stabilire  quali  provvedimenti,  oltre  alla  sentenze,  siano
suscettibili  di  consentire  l'iscrizione  dell'ipoteca  giudiziale,
senza  che  le  sue  scelte,  effettuate  nei limiti del rispetto del
principio  di  ragionevolezza,  diano  luogo  a  violazioni  di norme
costituzionali;
        che,    in   particolare,   i   provvedimenti   presidenziali
pronunciati  ai  sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., ed i successivi
provvedimenti,   modificativi  dei  primi,  pronunciati  dal  giudice
istruttore,  sono  caratterizzati  da un alto grado di instabilita' e
non  possono  essere  assimilati  ne'  alle  sentenze  ne' agli altri
provvedimenti espressamente previsti dalla legge;
        che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  risulta
percio' manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.