ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3 (Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sull'istanza proposta da Ignazio Piazza contro l'Istituto postelegrafonici (IPOST), iscritta al n. 706 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie speciale, n. 38 dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana - nel giudizio promosso da Piazza Ignazio contro l'Istituto postelegrafonici (IPOST) ed avente ad oggetto la legittimita' del diniego opposto dall'IPOST alla richiesta di riscatto del servizio non di ruolo prestato dal Piazza, nella qualita' di prestatore d'opera addetto al recapito di telegrammi ed espressi - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3 (Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti) nella parte in cui limita il servizio riscattabile a quello prestato presso gli uffici locali di maggiore importanza; che, secondo la Corte rimettente, il periodo di servizio pre-ruolo svolto dal Piazza dal 1 ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, effettivamente non avrebbe potuto essere riscattato perche' prestato in un ufficio non ricompreso tra quelli di "maggiore importanza"; che - tenuto conto della finalita' dell'istituto del riscatto, che mira a valorizzare un'attivita' lavorativa (o di studio) prestata dal dipendente prima della costituzione di uno stabile rapporto di lavoro, per consentirgli un piu' agevole raggiungimento del minimo contributivo per la pensione - non e' giustificabile che la sede dello svolgimento di tale attivita' sia scriminante quanto alla sussistenza, o meno, della facolta' di riscatto; che quindi - secondo la Corte rimettente - e' ipotizzabile la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) perche', in presenza di eguale prestazione lavorativa, la disposizione censurata consente il riscatto dell'attivita' lavorativa pre-ruolo solo se prestata presso uffici postali genericamente qualificati di "maggiore importanza" e non invece se prestata in altri uffici minori; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. Considerato che la norma censurata - che si connota per il suo carattere di specialita' rispetto alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del relativo personale (d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417) - prevede l'eccezionale possibilita' per gli iscritti al Fondo aziendale di riscattare un particolare periodo di servizio, quello prestato presso gli uffici locali "di maggiore importanza" in qualita' di addetto al recapito dei telegrammi dal 1 ottobre 1952 fino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; che la distinzione tra tali uffici di minore importanza (agenzie rette da un titolare ) e quelli di maggiore importanza (uffici locali retti da un direttore) non e' lasciata alla discrezionalita' dell'istituto previdenziale destinatario della domanda di riscatto, perche' e' la risultante della valutazione dell'"entita' del lavoro" (art. 2 del d.P.R. 3 agosto 1968, n. 1505) calcolata e misurata secondo criteri di classificazione molto precisi risultanti da uno specifico "punteggio" (criteri dettagliatamente previsti dal d.P.R. n. 1505 del 1968, cit., e segnatamente dall'art. 3); che quindi la facolta' di riscatto del servizio pre-ruolo dei fattorini contrattisti e' riconosciuta solo in riferimento all'attivita' svolta in uffici caratterizzati da un maggior carico di lavoro, nei quali anche l'attivita' di recapito di telegrammi ed espressi e' verosimilmente maggiore rispetto a quella svolta in uffici di minore importanza; che questo criterio distintivo non appare irragionevole o ingiustificatamente discriminatorio, in quanto il requisito della prestazione del servizio pre-ruolo presso uffici locali di "maggiore importanza" rappresenta un criterio indiretto di verifica della continuita' e della consistenza del lavoro svolto; che comunque la facolta' di riscatto di tale servizio ha carattere di beneficio eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinario regime del riscatto previsto per il personale in questione (artt. 157 e 158 del d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, cit.) e quindi non e' suscettibile di estensione ad altre ipotesi; che questa Corte (sentenza n. 227 del 1993) ha gia' affermato, con riferimento ad altra fattispecie di riscatto a fini pensionistici, che "trattandosi di un "beneficio , la sua misura e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, ai fini del bilanciamento dell'interesse della categoria protetta con le disponibilita' finanziarie"; che tale discrezionalita' e' ampia in riferimento sia ai periodi che ai servizi da ammettere al riscatto (sentenza n. 52 del 2000) e si estende fino a "stabilire il se ed il quanto del relativo onere da porre a carico del dipendente" (sentenza n. 112 del 1996); che pertanto l'invocato principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) non puo' dirsi leso, sicche' la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.