ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 15-quater
15-quinquies,  commi  2  lettera  a)  e  10,  15-sexies  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502 (Riordino della disciplina in
materia  sanitaria,  a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421),  72  della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo)  e 1 del decreto
legislativo  2 marzo  2000, n. 49 (Disposizioni correttive del d.lgs.
19 giugno  1999,  n. 229,  concernenti  il  termine di opzione per il
rapporto  esclusivo  da  parte  dei dirigenti sanitari), promossi con
ordinanze  emesse  il  16 maggio  2000  dal Tribunale di Grosseto, il
13 novembre  2000  (n. 2  ordinanze)  dal  Tribunale  di Piacenza, il
9 aprile  2001  dal  Tribunale  di Camerino e il 19 febbraio 2001 dal
Tribunale  di  Bari,  rispettivamente iscritte al n. 431 del registro
ordinanze  2000,  ed  ai  nn. 83, 84, 373, 380 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, 1a
serie  speciale,  dell'anno  2000  e  nn. 6,  21,  1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di V. S. e A. M., di L. A. ed
altra,  nonche'  gli  atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15 gennaio  2002  il  giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Uditi  gli avvocati Gualtiero Pittalis e Gian Carlo Muccio per V.
S. e A. M. e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che il Tribunale di Grosseto, il Tribunale di Piacenza,
il   Tribunale  di  Camerino  e  il  Tribunale  di  Bari  - tutti  in
composizione  monocratica  e  in funzione di giudice del lavoro - con
cinque  ordinanze del 16 maggio 2000, 13 novembre 2000, 9 aprile 2001
e   19 febbraio   2001,   rispettivamente,   sollevano  questione  di
legittimita' costituzionale:
        a)  del  "combinato disposto" degli artt. 15-quater commi 2 e
3,   15-sexies  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502
(Riordino   della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a  norma
dell'articolo  1  della  L.  23 ottobre  1992,  n. 421)  -  nel testo
modificato  dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per
la  razionalizzazione  del  Servizio  sanitario  nazionale,  a  norma
dell'articolo  1  della  legge  30 novembre  1998, n. 419) - ed 1 del
decreto  legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del
d.lgs.  19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per
il  rapporto  esclusivo  da  parte  dei  dirigenti sanitari), nonche'
dell'art. 15-quater  comma 4, di detto d.lgs. e dell'art. 1, cit., in
riferimento  agli  artt. 3, 4, 35 e 97 della [Costituzione ordinanza]
n. 431 del 2000;
        b)  dell'art. 15-quater  comma  3,  cit., in riferimento agli
artt. 3,  4,  32 e 97 della Costituzione [ordinanze n. 83 e n. 84 del
2001];
        c)  degli  artt. 15-quater  commi  2,  3 e 4, 15-sexies cit.,
15-quinquies  comma 10, cit., 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure  di  finanza  pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
nonche'  dell'art. 1, cit., in relazione agli artt. 3, 4, 35, 76 e 97
della Costituzione [ordinanza n. 373 del 2001];
        d)  degli  artt. 15-quater  e 15-quinquies lettera a) [recte:
art. 15-quinquies   comma  2  lettera  a)]  cit.,  e  del  "combinato
disposto"  degli  artt. 15-quater  commi  2 e 3, 15-sexies cit., e 1,
cit.,  in  riferimento  agli  artt. 3,  35  e  97  della Costituzione
[ordinanza n. 380 del 2001];
          che  in  tutti giudizi costituisce oggetto di controversia,
tra  l'altro,  l'obbligo dei dirigenti medici dipendenti del Servizio
sanitario  nazionale  (Ssn)  di  esercitare l'opzione tra rapporto di
lavoro  esclusivo  e  non  esclusivo  e  la  modalita' di svolgimento
dell'attivita' libero-professionale;
          che,  secondo alcune ordinanze (n. 431 del 2000; n. 373 del
2001   e   n. 380   del   2001),   il   "combinato   disposto"  degli
artt. 15-quater  commi 2 e 3, 15-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 ed
1  del  d.lgs.  n. 49  del  2000,  imponendo  ai  dirigenti medici in
servizio  al  31 dicembre  1998  di esercitare entro un termine assai
ristretto  l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, si porrebbe
in  contrasto  con  gli  artt. 3,  4,  35 e 97 della Costituzione, in
quanto   la   mancata  subordinazione  dell'opzione  alla  preventiva
predisposizione  da  parte  dell'Azienda sanitaria locale (Asl) delle
strutture   per   l'esercizio   dell'attivita'  libero-professionale,
nonche'  alla  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  da  parte della
contrattazione  collettiva,  costringerebbe  il  dirigente  medico  a
scegliere  tra  esercizio  della  libera  professione extramuraria ed
opzione  per  una "mera aspettativa" - incerta nell'an e nel quando -
allo svolgimento della libera professione intramuraria, in violazione
del principio di buon andamento, in pregiudizio del diritto al lavoro
di  detti  dirigenti  e  del "diritto soggettivo dei sanitari primari
alla conservazione della propria funzione apicale", tutelato soltanto
nel  caso di scelta del rapporto di lavoro esclusivo che, pero', puo'
comportare  il  sacrificio del diritto all'"esercizio effettivo della
libera professione intramurale";
          che,  ad avviso del Tribunale di Piacenza, l'art. 15-quater
comma  3,  del  d.lgs.  n. 502  del  1992,  stabilendo  a  carico dei
dirigenti  medici l'obbligo di esercitare l'opzione in esame, benche'
l'Asl  possa "procrastinare sine die" l'inadempimento dell'obbligo di
approntare  le  strutture  necessarie allo svolgimento dell'attivita'
libero-professionale  intramuraria,  si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3,  4,  32  e  97 della Costituzione, vulnerando il diritto dei
dirigenti  medici ad una scelta consapevole e ad esercitare attivita'
libero-professionale,  in pregiudizio degli scopi assegnati al S.s.n.
e del diritto del cittadino a scegliere il proprio medico di fiducia;
          che,  secondo  il  Tribunale di Bari, gli artt. 15-quater e
15-quinquies lettera a) [recte: art. 15-quinquies comma 2 lettera a)]
del  d.lgs.  n. 502  del  1992,  nella  parte in cui stabiliscono che
l'opzione  tra  attivita'  libero-professionale intra ed extra moenia
deve  essere  effettuata entro un termine svincolato dalla preventiva
predisposizione   delle   strutture   necessarie   allo   svolgimento
dell'attivita'  intramuraria,  violerebbe  gli  artt. 3  e  97  della
Costituzione,  poiche' realizzerebbe una ingiustificata disparita' di
trattamento  tra  due parti di un rapporto di natura privatistica, in
contrasto    con    il    canone   di   ragionevolezza   e   coerenza
dell'ordinamento;
          che, ad avviso del Tribunale di Grosseto e del Tribunale di
Camerino, l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 49 del 2000, stabilendo un
termine  eccessivamente breve per l'esercizio dell'opzione in oggetto
e  l'art. 15-quater,  comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, disponendo
che  soltanto  la  scelta  per il rapporto di lavoro non esclusivo e'
reversibile,   rispettivamente  violerebbero  il  principio  di  buon
andamento   e   di  ragionevolezza  (art. 97  della  Costituzione)  e
realizzerebbero  una ingiustificata disparita' di trattamento tra due
fattispecie omologhe;
          che,    infine,   secondo   il   Tribunale   di   Camerino,
l'art. 15-quinquies  comma 10, del d.lgs. n. 502 del 1992 e l'art. 72
della  legge  n. 448  del  1998, "siccome richiamato sul punto" dalla
prima  norma,  prevedendo  che  la  scelta del rapporto non esclusivo
comporta  una  decurtazione  del  50% della retribuzione variabile di
posizione  e  l'eliminazione  totale della retribuzione di risultato,
violerebbero l'art. 76 della Costituzione, dato che l'art. 2, comma 1
lettera  q)  della legge 30 novembre 1998, n. 419, non autorizzava il
Governo  a  stabilire un trattamento deteriore in danno dei dirigenti
medici che hanno scelto il rapporto non esclusivo;
          che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, e' intervenuto in
quattro   dei  cinque  giudizi,  chiedendo  che  le  questioni  siano
dichiarate infondate;
          che,  ad  avviso  della  difesa  erariale, le censure degli
artt. 15-quater  commi  2 e 3, e 15-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992
inesattamente   ritengono   l'opzione  in  esame  condizionata  dalla
preventiva  predisposizione  delle  strutture  per  l'esercizio dell'
attivita' libero-professionale intramuraria, omettendo di considerare
il  complesso  di  disposizioni  che ne garantisce l'approntamento ed
attribuisce  ai  dirigenti medici la facolta' di svolgerla nei propri
studi  privati (in particolare, art. 72, comma 11, della legge n. 448
del  1998;  art. 7  del d.P.C.m. del 27 marzo 2000; art. 3 del d.lgs.
28 luglio 2000, n. 254);
          che  peraltro,  secondo  l'Avvocatura,  i  dirigenti medici
devono  scegliere  tra due tipi di rapporto di servizio - esclusivo e
non  esclusivo  -  avendo  piena consapevolezza del differente status
correlato a ciascuno di essi;
            che, nei giudizi promossi dal Tribunale di Grosseto e dal
Tribunale di Camerino, si sono costituite le parti private, chiedendo
l'accoglimento  delle  questioni,  facendo sostanzialmente proprie le
argomentazioni  delle ordinanze di rimessione, ribadite nelle memorie
depositate in prossimita' dell'udienza pubblica;
          che,  nel  giudizio promosso dal Tribunale di Bari, si sono
costituiti  con  atto depositato il 9 gennaio 2002 il ricorrente e la
Societa' oftalmologica italiana, intervenuta nel processo principale,
chiedendo l'accoglimento delle questioni.
    Considerato  che  i giudizi, avendo ad oggetto, in gran parte, le
stesse  norme, in riferimento a parametri in larga misura coincidenti
e  sotto  profili  sostanzialmente analoghi, vanno riuniti per essere
decisi con un'unica pronuncia;
        che,  preliminarmente,  deve essere dichiarata inammissibile,
per tardivita', la costituzione delle parti nel giudizio promosso dal
tribunale  di  Bari, in quanto effettuata oltre il termine perentorio
stabilito  dall'art. 25  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, computato
secondo  quanto  previsto  dall'art. 3  delle norme integrative per i
giudizi  davanti  alla  Corte costituzionale (tra le molte, ordinanza
n. 394 del 2001);
        che,  ancora  in  linea preliminare, occorre ricordare che il
d.lgs.  n. 229  del  1999,  nel  modificare numerose norme del d.lgs.
n. 502  del  1992  aventi  ad  oggetto  la disciplina del rapporto di
lavoro dei dirigenti medici del S.s.n., aveva, tra l'altro, disposto,
all'art. 15-bis  comma  3, che "sono soppressi i rapporti di lavoro a
tempo definito per la dirigenza sanitaria";
        che,  successivamente,  l'art. 1  del  d.l.  7 febbraio 2002,
n. 8,  convertito  nella legge 4 aprile 2002, n. 56, ha modificato lo
stesso  art. 15-bis  comma 3, del d.lgs. n. 502, il quale ora appunto
stabilisce  che  "a  far  data  dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i
rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria";
        che   la   modifica   della  disposizione  sopra  richiamata,
sopravvenuta  a  tutte  le  ordinanze di rimessione, potendo incidere
sulle  modalita'  e  sulla  tipologia  dei  rapporti  di  lavoro  dei
dirigenti  medici  dipendenti  del  S.s.n., influisce sul complessivo
quadro  normativo  di riferimento considerato dai giudici a quibus e,
quindi,  impone  un  nuovo  esame  della  perdurante  rilevanza delle
questioni di legittimita' costituzionale.