ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 351 del codice
di  procedura  civile, promossi con sei ordinanze emesse il 22 giugno
2001  dalla  Corte  di appello di Torino, rispettivamente iscritte ai
nn. 807,  808,  809,  810,  811  e  812 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  costituzione della Sitaf S.p.a. nonche' gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  aprile  2002  il  giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi l'avvocato Fabrizio Magri' per la Sitaf S.p.a. e l'avvocato
dello  Stato  Paolo  Gentili  per  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri.
    Ritenuto  che  la Corte d'appello di Torino, con sei ordinanze di
identico  contenuto,  emesse  il  22  giugno  2001,  ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3,  primo  comma,  24, secondo comma, e 111,
secondo   comma,   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 351 del codice di procedura civile, laddove
condiziona  l'esercizio  del diritto di difesa della parte resistente
all'onere  della  preventiva  costituzione  rituale  nel  giudizio di
appello;
        che   la   Corte   rimettente,   chiamata  a  decidere  sulla
sospensione    dell'efficacia    della   sentenza   impugnata   prima
dell'udienza   di  comparizione,  ritiene  di  dover  preliminarmente
verificare se la disciplina processuale consenta la partecipazione al
giudizio  incidentale  della  parte  resistente  che  non  sia ancora
costituita nella causa di merito;
        che  il  giudice  a  quo osserva come nella disciplina tipica
dell'appello,  inteso  quale revisio prioris instantiae dopo una fase
preparatoria,  in  cui  si  verifica  la  regolare  costituzione  del
contraddittorio,  sussista  una  fase,  di carattere endoprocessuale,
degli  incidenti  relativi alla sospensione dell'esecuzione, la quale
postula  che il contraddittorio sia completo, in presenza di tutte le
parti  costituite  e  la gia' pronunciata dichiarazione di contumacia
delle parti non costituite, non essendo altrimenti possibile delibare
la  non  manifesta  infondatezza dell'appello e la sussistenza o meno
dei gravi motivi per la sospensione;
        che   tale   situazione  non  muta  qualora  sull'istanza  di
sospensione  si  provveda  anticipatamente  in  camera  di  consiglio
anziche' alla prima udienza, poiche' anche in questa ipotesi la parte
resistente,  per  poter  contrastare il provvedimento di sospensione,
deve essere costituita nel giudizio di merito;
        che   dalla   impossibilita'  per  la  parte  resistente  non
costituita   di  partecipare  all'udienza  camerale  e  dall'asserita
impossibilita'    di    ipotizzare    una   diversa   interpretazione
costituzionalmente  compatibile, il giudice a quo trae la conseguenza
del  contrasto  di  tale  disciplina  con  i  principi  sanciti dagli
artt. 3,  24  e 111 della Costituzione, in quanto la parte resistente
sarebbe privata del potere di contraddire sull'istanza di sospensione
avanzata  dalla  controparte,  ovvero,  per  poter interloquire su di
essa,  sarebbe  costretta  a costituirsi anticipatamente, rinunciando
cosi' all'integrale godimento dei termini a comparire;
        che,  inoltre,  la  norma  impugnata  contrasterebbe  con  il
novellato  art. 111 della Costituzione, essendo incompatibile sia con
il  principio  del  contraddittorio  che  con una reale situazione di
parita' delle parti;
        che, infine, vi sarebbe una irragionevole discriminazione tra
le  parti  resistenti  nell'inibitoria  e  non  ancora  costituite, a
seconda  che  sia  o  meno  proposta  dalla  controparte l'istanza di
pronuncia anticipata sulla sospensione;
        che  in  tutti  i  procedimenti  innanzi a questa Corte si e'
costituita  la  parte  appellante  e ricorrente dei giudizi a quibus,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
        che,  ad  avviso  della  difesa  dell'appellante,  il giudice
rimettente   muove   da   un   presupposto   interpretativo  erroneo,
attribuendo al termine parti, contenuto nel terzo comma dell'art. 351
cod.  proc. civ., il significato di parti costituite, anziche' quello
di   parti   del  procedimento  di  anticipata  sospensione,  con  la
conseguenza  che,  in  base  a  tale  interpretazione,  l'istanza  di
anticipazione  non  potrebbe  proporsi  se  non  dopo la scadenza del
termine di costituzione dell'appellato;
        che  e'  intervenuto  in  tutti  i  giudizi il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato, concludendo per l'inammissibilita' o comunque
per  l'infondatezza  della questione, in quanto il rimettente avrebbe
eseguito   una   ricostruzione   basata  su  un  erroneo  presupposto
interpretativo,  in  assenza  di  un  testuale riscontro normativo, e
senza dare della norma una lettura conforme alla Costituzione.
    Considerato  che  le censure di incostituzionalita' dell'art. 351
cod.  proc.  civ.,  mosse  dalla Corte d'appello di Torino, si basano
tutte  sull'erroneo  presupposto  che  la pronuncia sulla sospensione
postuli   l'onere  della  preventiva  costituzione  delle  parti  nel
giudizio di merito;
        che  tale  affermazione  non  trova  tuttavia riscontro nella
formulazione  letterale  della  norma,  la quale prevede modalita' di
trattazione  diverse  in  relazione  alla  urgenza della richiesta di
decisione  sulla  sospensione  e  con  riferimento  al momento in cui
interviene  la  pronuncia,  ma non detta alcuna disposizione circa la
costituzione delle parti in tale fase;
        che  deve  sottolinearsi  come il procedimento incidentale di
inibitoria conservi tuttora, anche in seguito alla novella introdotta
con  la  legge  di riforma n. 353 del 1990, uno spiccato carattere di
autonomia  rispetto  al  giudizio  sul  merito dell'appello, come del
resto e' stato riconosciuto dalla prevalente dottrina;
        che  proprio  in ragione di tale autonomia e' consentito alla
parte   resistente   di  costituirsi  ai  soli  fini  di  contraddire
all'istanza  di  sospensione,  analogamente  a quanto si verifica nei
procedimenti   incidentali   di  natura  cautelare  che  si  svolgono
anticipatamente rispetto alla trattazione del merito;
        che,  pertanto,  qualora la decisione sulla sospensione debba
essere  pronunciata  prima  dell'udienza  di comparizione e non siano
ancora  decorsi i termini per la costituzione nel giudizio di merito,
la  parte  nei cui confronti e' proposta l'istanza di sospensione ben
puo' scegliere di costituirsi nel solo procedimento di inibitoria;
        che  la  norma,  ove correttamente interpretata, e' del tutto
esente  dai  lamentati vizi di incostituzionalita' e che la sollevata
questione risulta percio' manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.