ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi con ordinanze emesse l'8 gennaio 2001 dal giudice di pace di Legnago, il 29 gennaio 2001 dal giudice di pace di Bologna, il 24 gennaio 2001 dal giudice di pace di Recco, il 15 marzo 2001 dal giudice di pace di Caltanissetta, il 23 marzo 2001 dal giudice di pace di Isola della Scala, il 6 marzo 2001 dal giudice di pace di Rimini, il 5 maggio 2001 dal giudice di pace di Cairo Montenotte e il 13 giugno 2001 dal giudice di pace di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 267, 275, 291, 375, 379, 613, 625, 738 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16, 17, 21, 34, 35 e 39, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri. Ritenuto che il giudice di pace di Legnago ha sollevato, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi' come modificati dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, per la guida di un veicolo con patente straniera scaduta di validita', non escludono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo anche quando il proprietario dello stesso sia persona diversa dal trasgressore; che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate prevedono la condotta di chi guida con patente, italiana o straniera, scaduta di validita', ma nulla dicono riguardo a chi affida loro il veicolo, con la conseguenza che il fermo amministrativo, quando viene applicato nei suoi confronti, punisce una condotta non prevista da alcuna norma; che il rimettente, rilevato come la sanzione accessoria sia in concreto piu' grave di quella pecuniaria principale, osserva che chi guida con patente scaduta viene punito piu' severamente di chi conduce un veicolo dopo aver sostenuto con esito favorevole gli esami ma non e' ancora munito di patente (art. 121 cod. strada) ed osserva ancora che, in caso di una nuova violazione commessa nei cinque anni dalla precedente, il proprietario resta soggetto alla confisca del mezzo; che, sempre secondo il rimettente, un'ulteriore incongruenza sarebbe determinata dal fatto che, essendo il proprietario chiamato a rispondere in via solidale anche della pena pecuniaria principale, egli potrebbe essere l'unico soggetto cui si applicano entrambe le sanzioni, pur senza aver violato alcuna norma giuridica; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni inammissibili o infondate; che l'Avvocatura, premesso che nell'ordinanza non viene precisato quale delle due ipotesi previste dall'art. 136 cod. strada ricorre nella fattispecie concreta (guida con patente rilasciata da Stato estero scaduta di validita', da parte di chi abbia acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, ovvero guida con patente rilasciata da Stato estero in corso di validita', da parte di chi risiede in Italia da piu' di un anno), rileva che la questione appare simile a quelle esaminate dalla Corte con l'ordinanza n. 33 del 2001 e decise nel senso della manifesta infondatezza; che anche il giudice di pace di Bologna ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7, del cod. strada, nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1999, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27 della Costituzione; che il giudice a quo rileva che la sanzione pecuniaria principale e' prevista per la violazione di una norma di condotta, mentre la sanzione accessoria risulta svincolata da una condotta che sia previamente definita illecita, dato che nessuna disposizione di legge definisce illecita la condotta di chi affida un veicolo ad una persona con patente scaduta di validita' o prescrive l'obbligo di controllare se la patente sia valida; che, sottolinea ancora il giudice di pace di Bologna, la disposizione impugnata non consente di graduare la sanzione in relazione al tipo ed alla destinazione del veicolo sottoposto al fermo o alla circostanza che la patente sia scaduta per mera dimenticanza; che e' intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibili o infondate le questioni sollevate dal giudice di pace di Bologna, richiamando nelle sue difese la motivazione dell'ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001; che il giudice di pace di Recco ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della medesima disposizione del cod. strada, per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalita' delle sanzioni; che il rimettente osserva che la sanzione accessoria, se confrontata con la sanzione pecuniaria principale, appare "veramente sproporzionata", specie quando il veicolo appartiene ad una societa' la cui attivita' economica viene pregiudicata dalla mancata disponibilita' del mezzo; che, ad avviso del giudice a quo, il proprietario del veicolo subirebbe una "grave e pesante restrizione della liberta' e del diritto di svolgere l'attivita' della societa'" per un fatto a lui non imputabile, non prevedendo la legge alcuna sanzione per chi permette la guida a persona senza patente o con patente scaduta; che, sempre secondo il giudice a quo, appare ingiustificata la disposizione di cui all'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 597 del 1999, che ha modificato l'art. 214 cod. strada, introducendo nello stesso il comma 1-bis - secondo il quale la restituzione del mezzo puo' essere effettuata dall'organo accertatore solo nel caso in cui risulti che lo stesso e' stato utilizzato contro la volonta' del proprietario; che, rileva ancora il rimettente, la sanzione e' "talmente rigida" da non consentire al giudice di graduarne la durata secondo la gravita' del fatto in concreto; che il giudice di pace di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7, del cod. strada, nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1999, per violazione dell'art. 3 Cost.; che il giudice a quo, investito dell'esame di un ricorso presentato dal proprietario di un veicolo alla cui guida lo stesso veniva colto con la patente scaduta, rileva che la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo continua a dispiegare i suoi effetti anche quando - come nel caso di specie - la sanzione principale si estingue per avvenuto pagamento e l'interessato provvede al rinnovo della patente; che, secondo il rimettente, la disposizione avrebbe un contenuto sanzionatorio che, per intensita' e rigore, eccede notevolmente quello della sanzione principale ed arreca un danno al trasgressore per i suoi impegni di lavoro e familiari; che, osserva ancora il giudice di pace di Caltanissetta, a carico del proprietario vi e' l'ulteriore onere delle cospicue spese di ricovero del veicolo, anch'esse superiori all'importo della sanzione principale; che il rimettente rileva ancora che la durata in misura fissa del fermo non consente alcun temperamento della sanzione e che, mentre in altre ipotesi di sanzione accessoria introdotte dal d.lgs. n. 507 del 1999 il fermo e' stato previsto come un "controbilanciamento" all'intervenuta depenalizzazione dell'illecito, tale circostanza e' estranea all'ipotesi di guida con patente scaduta; che, rileva infine il giudice a quo, mentre chi dispone di altro veicolo puo' tornare a guidare dopo il rinnovo della patente, cio' e' precluso a chi non ha tale possibilita' e puo' fare affidamento solo sul mezzo sottoposto a fermo; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare manifestamente infondata la questione sollevata, richiamando in particolare la motivazione dell'ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001; che il giudice di pace di Isola della Scala ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) - nella parte in cui, per la violazione del divieto di guida di un veicolo con patente straniera non convertita, non escludono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo quando il proprietario e' persona diversa dal trasgressore, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione; che l'ordinanza di rimessione, in parte motiva, e' identica a quella sollevata dal giudice di pace di Legnago sopra riportata; che e' intervenuto anche in questo giudizio di legittimita' costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o manifestamente infondata, richiamando le precedenti difese; che il giudice di pace di Rimini ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del citato art. 126, comma 7, cod. strada, "con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 116, comma 13, cod. strada ed in relazione all'art. 3 Cost., in quanto detta norma non tiene nel dovuto conto il principio di eguaglianza"; che il rimettente richiama espressamente "altro giudizio sulla medesima fattispecie promosso dal giudice di pace di Caldaro con ordinanza del 1 agosto 2000", omettendo qualsiasi altra motivazione; che e' intervenuto anche in questo giudizio di legittimita' costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o manifestamente infondata, rilevando preliminarmente che l'ordinanza e' inidonea ad introdurre una questione di legittimita' costituzionale ed osservando, nel merito, che la questione sollevata dal giudice di pace di Caldaro, citata dal rimettente, e' stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con l'ordinanza n. 278 del 2001; che il giudice di pace di Cairo Montenotte ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7, cod. strada, nella parte in cui prevede che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo si applica anche nel caso in cui il proprietario del mezzo e' persona diversa dal conducente che guida con patente scaduta, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost.; che il rimettente rileva che la condotta del proprietario, dovuta ad omissione di diligenza, non e' considerata illecita da alcuna disposizione di legge e che in tal caso il sanzionato e' persona estranea al fatto che ha dato origine alla condotta sanzionata, venendo in tal modo stabilita una sanzione senza che sia previamente fissato il precetto, con conseguente violazione dell'art. 25 Cost.; che, sempre secondo il giudice a quo, sarebbe violato anche l'art. 27, primo comma, Cost., poiche' il proprietario viene chiamato a rispondere di un fatto integralmente ascrivibile ad un terzo; che la norma impugnata sarebbe anche irragionevole, considerato che, per l'analoga condotta posta in essere da chi affida il veicolo a persona che non ha la patente (perche' non l'ha conseguita ovvero perche' non la porta con se' o gli e' stata ritirata), l'art. 116, comma 12, dello stesso codice prevede solo una sanzione pecuniaria che, "per quanto pesante", non e' afflittiva come il fermo del veicolo per due mesi; che e' intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata; che l'Avvocatura, richiamati l'art. 6 della legge n. 689 del 1981 e gli artt. 196 e 214, comma 1-bis, cod. strada, rileva come la sanzione accessoria, nel caso in cui il proprietario del mezzo e' persona diversa dal conducente, trova il suo presupposto nella violazione dell'obbligo di vigilanza che le norme citate pongono a carico di chi ha la disponibilita' del veicolo, osservando che alle sanzioni amministrative non sono applicabili gli stessi parametri costituzionali relativi alle sanzioni penali, in particolare l'art. 27, primo comma, citato dal rimettente; che, quanto alla dedotta irragionevolezza della norma, l'Avvocatura rileva che il rimettente ha trascurato che, anche nel caso in cui un veicolo venga affidato a persona priva di patente, e' prevista la sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi; che il giudice di pace di Brescia ha sollevato un'ulteriore questione di legittimita' costituzionale del piu' volte citato art. 126, comma 7, cod. strada, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.; che il giudice a quo e' investito dell'esame di un ricorso presentato dal proprietario di un veicolo alla cui guida lo stesso era stato colto con patente di guida scaduta; che, secondo il rimettente, il decreto legislativo n. 507 del 1999, avendo inasprito le sanzioni per la guida con patente scaduta di validita', ed avendo previsto il fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi, ha comminato una sanzione eccessiva rispetto ad altre ipotesi di illecito disciplinate dal medesimo codice, come per la guida senza patente; che da cio', secondo il giudice di pace di Brescia, deriva una "manifesta ingiustizia", dal momento che non e' prevista la riduzione della durata del fermo neppure quando il contravventore ha successivamente regolarizzato la propria posizione; che, osserva ancora il giudice a quo, la sanzione sarebbe "abnorme" perche' essa si applica indiscriminatamente e nella stessa misura sia quando il proprietario ha la disponibilita' di altri veicoli, e puo' quindi continuare a circolare, sia quando egli e' privo di risorse economiche e di altri mezzi, con un unico trattamento sanzionatorio per cittadini che si trovano in posizione diversa; che e' intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata, rilevando che, contrariamente a quanto opinato dal giudice a quo, per l'ipotesi di guida senza aver conseguito la patente e' prevista (oltre ad una piu' pesante sanzione pecuniaria) la sanzione del fermo del veicolo per tre mesi e richiamando le precedenti ordinanze della Corte. Considerato che tutti i giudici rimettenti sollevano, sotto profili in parte coincidenti e in alcuni casi del tutto identici, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e di alcune altre disposizioni dello stesso decreto legislativo ad esso connesse, e che per tale motivo tutte le questioni possono essere riunite per essere decise con unico provvedimento; che questa Corte ha gia' scrutinato diverse questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7, cod. strada, affermando (cfr., fra le ultime, le ordinanze n. 33 del 2001, n. 278 del 2001 e n. 282 del 2001) che l'art. 27 della Costituzione si riferisce alle "pene" e non alle sanzioni amministrative, con la conseguenza che sono manifestamente infondate le questioni sollevate dai giudici di pace di Legnago, Bologna, Isola della Scala e Cairo Montenotte in relazione a detto parametro; che, per cio' che concerne la violazione dell'art. 25 Cost. sotto il profilo del principio di legalita', invocata dagli stessi giudici di pace sopra citati, questa Corte ha gia' stabilito che "la responsabilita' del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale che, nel caso del fermo amministrativo, trova conferma nell'art. 214, comma 1-bis, cod. strada, secondo cui solo quando risulti evidente che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la volonta' del proprietario il mezzo deve essere immediatamente a questi restituito" (ordinanza n. 33 del 2001); che per gli stessi motivi sono manifestamente infondate le questioni sollevate dai giudici di pace di Legnago ed Isola della Scala riguardanti l'art. 136, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992 cit., in riferimento anche qui agli artt. 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, per la guida di veicolo da parte di persona munita di patente straniera scaduta di validita'; che anche la questione sollevata dal giudice di pace di Recco, in riferimento all'art. 3 Cost. in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalita' delle sanzioni, risulta essere manifestamente infondata; che questa Corte ha infatti costantemente affermato che "la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella piu' ampia discrezionalita' legislativa", non spettando alla Corte "rimodulare le scelte punitive del legislatore ne' stabilire la quantificazione delle sanzioni" (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995 e ordinanza n. 190 del 1997), stabilendo inoltre che "la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta, anche nel caso in cui lo stesso appartenga a persona diversa dall'autore della violazione - esclusa l'ipotesi che la circolazione sia avvenuta contro la volonta' del proprietario - non risulta essere ne' sproporzionata ne' irragionevole, essendo coerente con la finalita', perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente pericolose" (ordinanza n. 33 del 2001); che per gli stessi motivi e' infondata anche la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal giudice di pace di Caltanissetta per il caso in cui il fermo venga disposto per un veicolo alla cui guida venga colto il proprietario dello stesso con patente scaduta; che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal giudice di pace di Rimini e' manifestamente inammissibile, avendo il rimettente omesso qualsiasi descrizione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame ed essendosi limitato a richiamare "altro giudizio sulla medesima fattispecie promosso dal giudice di pace di Caldaro", senza motivare ne' sulla rilevanza ne' sulla non manifesta infondatezza della questione; che il giudice di pace di Cairo Montenotte, pur non avendo indicato quale parametro di illegittimita' costituzionale l'art. 3 Cost., nella motivazione dell'ordinanza si e' riferito anche alla ritenuta irragionevolezza della sanzione ed alla violazione del principio di eguaglianza, indicando quale tertium comparationis le sanzioni previste per la guida senza patente dall'art. 116 cod. strada; che tale questione e' manifestamente infondata, avendo la Corte gia' affermato che "non sussiste la violazione del principio costituzionale di eguaglianza ... essendo la sanzione pecuniaria prevista per la guida senza patente ben maggiore di quella stabilita per la guida con patente scaduta di validita' ed essendo inoltre, anche per quella ipotesi, prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, per la durata di mesi tre anziche' due" (ordinanza n. 278 del 2001); che per la medesima ragione e' manifestamente infondata anche la questione di legittimita' sollevata dal giudice di pace di Brescia, sempre sull'art. 126, comma 7, cod. strada, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.; che le questioni sollevate dai giudici di pace rimettenti risultano percio' manifestamente infondate o manifestamente inammissibili sotto ogni profilo. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.