ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 126, comma 7,
e 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice  della  strada),  come  modificati  dall'art. 19, comma 3, del
decreto  legislativo  30 dicembre  1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1
della  legge  25 giugno  1999, n. 205), promossi con ordinanze emesse
l'8 gennaio  2001  dal giudice di pace di Legnago, il 29 gennaio 2001
dal  giudice  di  pace  di Bologna, il 24 gennaio 2001 dal giudice di
pace di Recco, il 15 marzo 2001 dal giudice di pace di Caltanissetta,
il 23 marzo 2001 dal giudice di pace di Isola della Scala, il 6 marzo
2001  dal  giudice di pace di Rimini, il 5 maggio 2001 dal giudice di
pace  di  Cairo Montenotte e il 13 giugno 2001 dal giudice di pace di
Brescia,  rispettivamente  iscritte  ai  nn. 267, 275, 291, 375, 379,
613, 625, 738 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  nn. 16,  17,  21, 34, 35 e 39, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace di Legnago ha sollevato, con
riferimento  agli  artt. 25,  secondo comma, e 27, primo comma, della
Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale  degli
artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada),  cosi' come modificati
dall'art. 19,  comma  3,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507  (Depenalizzazione  dei  reati  minori  e  riforma del sistema
sanzionatorio  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno  1999,
n. 205),  nella  parte in cui, per la guida di un veicolo con patente
straniera  scaduta  di  validita', non escludono l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo anche quando
il proprietario dello stesso sia persona diversa dal trasgressore;
        che,  ad  avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate
prevedono la condotta di chi guida con patente, italiana o straniera,
scaduta  di  validita', ma nulla dicono riguardo a chi affida loro il
veicolo, con la conseguenza che il fermo amministrativo, quando viene
applicato  nei  suoi  confronti, punisce una condotta non prevista da
alcuna norma;
        che  il  rimettente, rilevato come la sanzione accessoria sia
in  concreto  piu' grave di quella pecuniaria principale, osserva che
chi  guida  con  patente scaduta viene punito piu' severamente di chi
conduce un veicolo dopo aver sostenuto con esito favorevole gli esami
ma  non e' ancora munito di patente (art. 121 cod. strada) ed osserva
ancora  che, in caso di una nuova violazione commessa nei cinque anni
dalla  precedente,  il  proprietario resta soggetto alla confisca del
mezzo;
        che,  sempre secondo il rimettente, un'ulteriore incongruenza
sarebbe determinata dal fatto che, essendo il proprietario chiamato a
rispondere  in  via  solidale anche della pena pecuniaria principale,
egli  potrebbe  essere  l'unico soggetto cui si applicano entrambe le
sanzioni, pur senza aver violato alcuna norma giuridica;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  alla  Corte  di  dichiarare  le  questioni inammissibili o
infondate;
        che  l'Avvocatura,  premesso  che  nell'ordinanza  non  viene
precisato  quale delle due ipotesi previste dall'art. 136 cod. strada
ricorre  nella  fattispecie concreta (guida con patente rilasciata da
Stato estero scaduta di validita', da parte di chi abbia acquisito la
residenza  in  Italia  da non oltre un anno, ovvero guida con patente
rilasciata  da  Stato  estero  in corso di validita', da parte di chi
risiede in Italia da piu' di un anno), rileva che la questione appare
simile  a quelle esaminate dalla Corte con l'ordinanza n. 33 del 2001
e decise nel senso della manifesta infondatezza;
        che  anche  il  giudice  di  pace  di  Bologna  ha  sollevato
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7, del
cod.  strada,  nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs.
n. 507  del  1999, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27
della Costituzione;
        che  il  giudice  a  quo  rileva  che  la sanzione pecuniaria
principale  e'  prevista  per la violazione di una norma di condotta,
mentre  la sanzione accessoria risulta svincolata da una condotta che
sia  previamente  definita illecita, dato che nessuna disposizione di
legge  definisce illecita la condotta di chi affida un veicolo ad una
persona  con  patente  scaduta  di validita' o prescrive l'obbligo di
controllare se la patente sia valida;
        che,  sottolinea  ancora  il  giudice  di pace di Bologna, la
disposizione  impugnata  non  consente  di  graduare  la  sanzione in
relazione  al  tipo  ed  alla  destinazione del veicolo sottoposto al
fermo  o  alla  circostanza  che  la  patente  sia  scaduta  per mera
dimenticanza;
        che  e'  intervenuta  per  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri  l'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo alla Corte di
dichiarare  inammissibili  o  infondate  le  questioni  sollevate dal
giudice   di  pace  di  Bologna,  richiamando  nelle  sue  difese  la
motivazione dell'ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001;
        che  il  giudice  di  pace di Recco ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  della  medesima  disposizione  del cod.
strada,  per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione ai principi di
ragionevolezza e proporzionalita' delle sanzioni;
        che  il  rimettente  osserva  che  la sanzione accessoria, se
confrontata  con la sanzione pecuniaria principale, appare "veramente
sproporzionata",  specie quando il veicolo appartiene ad una societa'
la   cui   attivita'   economica  viene  pregiudicata  dalla  mancata
disponibilita' del mezzo;
        che, ad avviso del giudice a quo, il proprietario del veicolo
subirebbe  una  "grave  e  pesante  restrizione  della liberta' e del
diritto  di  svolgere  l'attivita' della societa'" per un fatto a lui
non  imputabile,  non  prevedendo  la  legge  alcuna sanzione per chi
permette la guida a persona senza patente o con patente scaduta;
        che,  sempre  secondo il giudice a quo, appare ingiustificata
la  disposizione di cui all'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 597 del 1999,
che  ha  modificato l'art. 214 cod. strada, introducendo nello stesso
il  comma  1-bis  -  secondo  il quale la restituzione del mezzo puo'
essere  effettuata  dall'organo  accertatore  solo  nel  caso  in cui
risulti  che  lo  stesso  e'  stato utilizzato contro la volonta' del
proprietario;
        che,  rileva  ancora  il rimettente, la sanzione e' "talmente
rigida"  da  non consentire al giudice di graduarne la durata secondo
la gravita' del fatto in concreto;
        che   il  giudice  di  pace  di  Caltanissetta  ha  sollevato
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7, del
cod.  strada,  nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs.
n. 507 del 1999, per violazione dell'art. 3 Cost.;
        che  il  giudice  a  quo,  investito dell'esame di un ricorso
presentato  dal  proprietario  di un veicolo alla cui guida lo stesso
veniva   colto  con  la  patente  scaduta,  rileva  che  la  sanzione
amministrativa accessoria del fermo del veicolo continua a dispiegare
i  suoi  effetti anche quando - come nel caso di specie - la sanzione
principale   si  estingue  per  avvenuto  pagamento  e  l'interessato
provvede al rinnovo della patente;
        che,  secondo  il  rimettente,  la  disposizione  avrebbe  un
contenuto   sanzionatorio   che,  per  intensita'  e  rigore,  eccede
notevolmente  quello  della sanzione principale ed arreca un danno al
trasgressore per i suoi impegni di lavoro e familiari;
        che,  osserva  ancora  il giudice di pace di Caltanissetta, a
carico  del proprietario vi e' l'ulteriore onere delle cospicue spese
di  ricovero  del  veicolo,  anch'esse  superiori  all'importo  della
sanzione principale;
        che il rimettente rileva ancora che la durata in misura fissa
del  fermo  non  consente  alcun  temperamento  della sanzione e che,
mentre  in altre ipotesi di sanzione accessoria introdotte dal d.lgs.
n. 507    del   1999   il   fermo   e'   stato   previsto   come   un
"controbilanciamento" all'intervenuta depenalizzazione dell'illecito,
tale  circostanza  e'  estranea  all'ipotesi  di  guida  con  patente
scaduta;
        che,  rileva  infine  il giudice a quo, mentre chi dispone di
altro  veicolo  puo' tornare a guidare dopo il rinnovo della patente,
cio'  e'  precluso  a  chi  non  ha  tale  possibilita'  e  puo' fare
affidamento solo sul mezzo sottoposto a fermo;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare manifestamente infondata la
questione   sollevata,  richiamando  in  particolare  la  motivazione
dell'ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001;
        che  il  giudice  di  pace  di Isola della Scala ha sollevato
questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 126, comma 7, e
136,  comma  7,  d.lgs.  30 aprile  1992,  n. 285 (Nuovo codice della
strada)  -  nel  testo  modificato  dall'art. 19, comma 3, del d.lgs.
30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del  sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999,  n. 205) - nella parte in cui, per la violazione del divieto di
guida  di  un  veicolo  con  patente  straniera  non  convertita, non
escludono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del
fermo  del  veicolo  quando  il  proprietario  e' persona diversa dal
trasgressore,  per  violazione  degli  artt. 25, secondo comma, e 27,
primo comma, della Costituzione;
        che l'ordinanza di rimessione, in parte motiva, e' identica a
quella sollevata dal giudice di pace di Legnago sopra riportata;
        che  e'  intervenuto anche in questo giudizio di legittimita'
costituzionale    il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato  e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, che ha
chiesto  alla  Corte  di  dichiarare  la  questione  inammissibile  o
manifestamente infondata, richiamando le precedenti difese;
        che  il  giudice  di pace di Rimini ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  del  citato  art. 126,  comma  7,  cod.
strada, "con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 116,
comma  13,  cod.  strada  ed in relazione all'art. 3 Cost., in quanto
detta norma non tiene nel dovuto conto il principio di eguaglianza";
        che  il  rimettente  richiama  espressamente  "altro giudizio
sulla  medesima  fattispecie  promosso dal giudice di pace di Caldaro
con   ordinanza   del  1  agosto  2000",  omettendo  qualsiasi  altra
motivazione;
        che  e'  intervenuto anche in questo giudizio di legittimita'
costituzionale  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, chiedendo
alla  Corte di dichiarare la questione inammissibile o manifestamente
infondata,  rilevando  preliminarmente che l'ordinanza e' inidonea ad
introdurre   una   questione   di   legittimita'   costituzionale  ed
osservando,  nel  merito,  che  la questione sollevata dal giudice di
pace   di   Caldaro,  citata  dal  rimettente,  e'  stata  dichiarata
manifestamente infondata dalla Corte con l'ordinanza n. 278 del 2001;
        che  il  giudice  di  pace  di  Cairo Montenotte ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7, cod.
strada,  nella  parte  in  cui prevede che la sanzione accessoria del
fermo  amministrativo del veicolo si applica anche nel caso in cui il
proprietario  del  mezzo  e' persona diversa dal conducente che guida
con patente scaduta, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost.;
        che  il  rimettente  rileva che la condotta del proprietario,
dovuta  ad  omissione  di  diligenza,  non e' considerata illecita da
alcuna  disposizione  di  legge  e  che  in tal caso il sanzionato e'
persona   estranea  al  fatto  che  ha  dato  origine  alla  condotta
sanzionata,  venendo in tal modo stabilita una sanzione senza che sia
previamente   fissato   il   precetto,   con  conseguente  violazione
dell'art. 25 Cost.;
        che,  sempre  secondo il giudice a quo, sarebbe violato anche
l'art. 27, primo comma, Cost., poiche' il proprietario viene chiamato
a rispondere di un fatto integralmente ascrivibile ad un terzo;
        che   la   norma   impugnata   sarebbe  anche  irragionevole,
considerato che, per l'analoga condotta posta in essere da chi affida
il  veicolo  a  persona  che  non  ha  la  patente  (perche' non l'ha
conseguita  ovvero  perche'  non  la  porta  con  se'  o gli e' stata
ritirata), l'art. 116, comma 12, dello stesso codice prevede solo una
sanzione pecuniaria che, "per quanto pesante", non e' afflittiva come
il fermo del veicolo per due mesi;
        che  e'  intervenuta,  per  il  Presidente  del Consiglio dei
ministri,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che ha chiesto alla
Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata;
        che  l'Avvocatura, richiamati l'art. 6 della legge n. 689 del
1981  e gli artt. 196 e 214, comma 1-bis, cod. strada, rileva come la
sanzione  accessoria,  nel  caso  in cui il proprietario del mezzo e'
persona  diversa  dal  conducente,  trova  il  suo  presupposto nella
violazione  dell'obbligo  di  vigilanza che le norme citate pongono a
carico  di  chi ha la disponibilita' del veicolo, osservando che alle
sanzioni  amministrative  non  sono  applicabili gli stessi parametri
costituzionali   relativi   alle   sanzioni  penali,  in  particolare
l'art. 27, primo comma, citato dal rimettente;
        che,   quanto  alla  dedotta  irragionevolezza  della  norma,
l'Avvocatura  rileva  che  il rimettente ha trascurato che, anche nel
caso  in cui un veicolo venga affidato a persona priva di patente, e'
prevista la sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi;
        che  il  giudice di pace di Brescia ha sollevato un'ulteriore
questione  di  legittimita'  costituzionale  del  piu'  volte  citato
art. 126,  comma  7,  cod.  strada, per violazione dell'art. 3, primo
comma, Cost.;
        che  il  giudice  a quo e' investito dell'esame di un ricorso
presentato  dal  proprietario  di un veicolo alla cui guida lo stesso
era stato colto con patente di guida scaduta;
        che, secondo il rimettente, il decreto legislativo n. 507 del
1999,  avendo  inasprito le sanzioni per la guida con patente scaduta
di  validita', ed avendo previsto il fermo amministrativo del veicolo
per  la durata fissa di due mesi, ha comminato una sanzione eccessiva
rispetto  ad  altre  ipotesi  di  illecito  disciplinate dal medesimo
codice, come per la guida senza patente;
        che  da  cio',  secondo il giudice di pace di Brescia, deriva
una  "manifesta  ingiustizia",  dal  momento  che  non e' prevista la
riduzione  della durata del fermo neppure quando il contravventore ha
successivamente regolarizzato la propria posizione;
        che,  osserva  ancora  il  giudice a quo, la sanzione sarebbe
"abnorme"  perche' essa si applica indiscriminatamente e nella stessa
misura  sia  quando  il  proprietario  ha  la disponibilita' di altri
veicoli,  e  puo'  quindi  continuare a circolare, sia quando egli e'
privo   di  risorse  economiche  e  di  altri  mezzi,  con  un  unico
trattamento  sanzionatorio  per cittadini che si trovano in posizione
diversa;
        che  e'  intervenuta,  per  il  Presidente  del Consiglio dei
ministri,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che ha chiesto alla
Corte  di dichiarare la questione manifestamente infondata, rilevando
che, contrariamente a quanto opinato dal giudice a quo, per l'ipotesi
di  guida  senza aver conseguito la patente e' prevista (oltre ad una
piu'  pesante  sanzione pecuniaria) la sanzione del fermo del veicolo
per tre mesi e richiamando le precedenti ordinanze della Corte.
    Considerato  che  tutti  i  giudici  rimettenti  sollevano, sotto
profili  in  parte  coincidenti  e in alcuni casi del tutto identici,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7, del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),  nel  testo  modificato  dall'art. 19,  comma 3, del decreto
legislativo  30 dicembre  1999,  n. 507  (Depenalizzazione  dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della
legge  25 giugno  1999,  n. 205) e di alcune altre disposizioni dello
stesso  decreto  legislativo  ad esso connesse, e che per tale motivo
tutte le questioni possono essere riunite per essere decise con unico
provvedimento;
        che  questa  Corte  ha  gia'  scrutinato diverse questioni di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 126,  comma  7,  cod. strada,
affermando  (cfr., fra le ultime, le ordinanze n. 33 del 2001, n. 278
del  2001  e  n. 282  del  2001)  che l'art. 27 della Costituzione si
riferisce  alle  "pene"  e  non  alle sanzioni amministrative, con la
conseguenza  che sono manifestamente infondate le questioni sollevate
dai  giudici  di  pace di Legnago, Bologna, Isola della Scala e Cairo
Montenotte in relazione a detto parametro;
        che,  per  cio' che concerne la violazione dell'art. 25 Cost.
sotto  il  profilo  del principio di legalita', invocata dagli stessi
giudici  di pace sopra citati, questa Corte ha gia' stabilito che "la
responsabilita'  del  proprietario  di  un  veicolo per le violazioni
commesse  da  chi  si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle
sanzioni  amministrative  previste  per  le  violazioni  delle  norme
relative  alla circolazione stradale, un principio di ordine generale
che, nel caso del fermo amministrativo, trova conferma nell'art. 214,
comma  1-bis,  cod.  strada, secondo cui solo quando risulti evidente
che  la  circolazione  del veicolo e' avvenuta contro la volonta' del
proprietario il mezzo deve essere immediatamente a questi restituito"
(ordinanza n. 33 del 2001);
        che  per  gli  stessi motivi sono manifestamente infondate le
questioni  sollevate  dai  giudici  di pace di Legnago ed Isola della
Scala  riguardanti  l'art. 136,  comma  7, del d.lgs. n. 285 del 1992
cit.,  in  riferimento  anche  qui agli artt. 25, secondo comma, e 27
della  Costituzione,  per  la  guida  di  veicolo da parte di persona
munita di patente straniera scaduta di validita';
        che  anche  la  questione  sollevata  dal  giudice di pace di
Recco,  in  riferimento  all'art. 3 Cost. in relazione ai principi di
ragionevolezza  e  proporzionalita'  delle  sanzioni,  risulta essere
manifestamente infondata;
        che  questa  Corte ha infatti costantemente affermato che "la
determinazione  delle  condotte  punibili  e delle relative sanzioni,
siano   esse  penali  o  amministrative,  rientra  nella  piu'  ampia
discrezionalita'  legislativa",  non spettando alla Corte "rimodulare
le  scelte  punitive del legislatore ne' stabilire la quantificazione
delle  sanzioni"  (sentenze  n. 217  del  1996  e  n. 313  del 1995 e
ordinanza  n. 190  del  1997),  stabilendo  inoltre  che "la sanzione
accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo condotto da persona
la  cui patente di guida sia scaduta, anche nel caso in cui lo stesso
appartenga  a  persona diversa dall'autore della violazione - esclusa
l'ipotesi  che  la  circolazione  sia avvenuta contro la volonta' del
proprietario   -   non   risulta   essere   ne'   sproporzionata  ne'
irragionevole,  essendo  coerente  con  la  finalita',  perseguita in
generale  dal  sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare
una  risposta  effettiva  ed  immediata  alle condotte potenzialmente
pericolose" (ordinanza n. 33 del 2001);
        che  per gli stessi motivi e' infondata anche la questione di
legittimita'   costituzionale   sollevata  dal  giudice  di  pace  di
Caltanissetta  per  il  caso  in  cui  il fermo venga disposto per un
veicolo  alla  cui guida venga colto il proprietario dello stesso con
patente scaduta;
        che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
giudice  di pace di Rimini e' manifestamente inammissibile, avendo il
rimettente  omesso  qualsiasi  descrizione della fattispecie concreta
sottoposta  al  suo  esame  ed essendosi limitato a richiamare "altro
giudizio  sulla  medesima fattispecie promosso dal giudice di pace di
Caldaro",  senza motivare ne' sulla rilevanza ne' sulla non manifesta
infondatezza della questione;
        che  il  giudice  di pace di Cairo Montenotte, pur non avendo
indicato  quale  parametro  di illegittimita' costituzionale l'art. 3
Cost.,  nella  motivazione  dell'ordinanza  si e' riferito anche alla
ritenuta  irragionevolezza  della  sanzione  ed  alla  violazione del
principio  di  eguaglianza,  indicando quale tertium comparationis le
sanzioni  previste  per  la  guida  senza  patente dall'art. 116 cod.
strada;
        che  tale  questione  e'  manifestamente infondata, avendo la
Corte  gia'  affermato  che "non sussiste la violazione del principio
costituzionale  di  eguaglianza  ...  essendo  la sanzione pecuniaria
prevista  per la guida senza patente ben maggiore di quella stabilita
per  la  guida  con  patente scaduta di validita' ed essendo inoltre,
anche  per  quella ipotesi, prevista la sanzione accessoria del fermo
amministrativo  del  veicolo, per la durata di mesi tre anziche' due"
(ordinanza n. 278 del 2001);
        che per la medesima ragione e' manifestamente infondata anche
la  questione  di  legittimita'  sollevata  dal  giudice  di  pace di
Brescia,  sempre  sull'art. 126, comma 7, cod. strada, per violazione
dell'art. 3, primo comma, Cost.;
        che  le  questioni  sollevate  dai giudici di pace rimettenti
risultano   percio'   manifestamente   infondate   o   manifestamente
inammissibili sotto ogni profilo.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.