ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto
legislativo  31 dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul  processo
tributario   in   attuazione   della   delega  al  Governo  contenuta
nell'art. 30  della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e art. 30, comma
1,  lettera a) della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare   le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare  e
potenziare   l'attivita'   di   accertamento;   disposizioni  per  la
rivalutazione  obbligatoria  dei beni immobili delle imprese, nonche'
per  riformare  il  contenzioso  e  per  la definizione agevolata dei
rapporti  tributari  pendenti;  delega al Presidente della Repubblica
per  la  concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei
centri  di  assistenza  fiscale  e  del  conto fiscale), promosso con
ordinanza  emessa  il  19 febbraio  2001 dalla Commissione tributaria
provinciale  di Piacenza sul ricorso proposto da Ferrari Bruno contro
Consorzio  Bacini  Piacentini  di  Levante,  iscritta  al  n. 660 del
registro  ordinanze  2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti di costituzione di Ferrari Bruno e del Consorzio
Bacini  Piacentini  di  Levante,  nonche'  l'atto  di  intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  21 maggio  2002  il  giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi  gli  avvocati Gian Paolo Nascetti e Alessandro Pace per il
Consorzio  Bacini  Piacentini  di  Levante  e  l'avvocato dello Stato
Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza ha
sollevato,  per violazione degli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2  del decreto
legislativo  31 dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul  processo
tributario   in   attuazione   della   delega  al  Governo  contenuta
nell'art. 30  della  legge  30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento
all'art. 30,  comma  1,  lettera  a),  della  legge 30 dicembre 1991,
n. 413   (Disposizioni   per   ampliare   le   basi  imponibili,  per
razionalizzare,  facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento;
disposizioni  per  la  rivalutazione  obbligatoria  dei beni immobili
delle  imprese,  nonche'  per  riformare  il  contenzioso  e  per  la
definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti; delega al
Presidente  della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari;  istituzione  dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale),  nonche'  dello  stesso art. 30, comma 1, lettera a), della
legge n. 413 del 1991 (anche in rapporto alle lettere c), f) e h) del
comma  1  ed al comma 3), per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 113
della  Costituzione,  nella parte in cui non contemplano i contributi
di  bonifica  tra  i  tributi devoluti alla giurisdizione del giudice
tributario,  diversamente  dai tributi locali, dalle imposte comunali
sull'incremento   di  valore  degli  immobili  e  delle  controversie
catastali e concernenti l'imposta catastale;
        che  il  giudice  rimettente  e'  investito  dell'esame di un
ricorso presentato avverso tre ruoli esattoriali e relativi avvisi di
pagamento relativi a contributi di bonifica;
        che,  come  riferisce il giudice a quo il Consorzio convenuto
ha  eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario ed ha
depositato  successivamente  in  cancelleria  copia  del  ricorso per
regolamento preventivo di giurisdizione presentato alle sezioni unite
della Corte di cassazione;
        che  la  Commissione rimettente, dovendo provvedere, ai sensi
dell'art. 367,  primo  comma,  del  codice  di procedura civile, alla
decisione sulla sospensione del giudizio in corso, ritiene di dover a
tal  fine  verificare  se  la contestazione sulla giurisdizione sia o
meno manifestamente infondata;
        che,  secondo  il  giudice  a  quo  rispetto  a tale verifica
sarebbe  pregiudiziale  la  questione  di legittimita' costituzionale
sollevata  sulla  stessa  norma  su  cui  sono chiamate a decidere le
sezioni  unite della Corte di cassazione, dal momento che l'eventuale
accoglimento  della  questione  di  legittimita' da parte della Corte
renderebbe   la   contestazione  della  giurisdizione  manifestamente
infondata,  con la conseguente rilevanza della questione nel giudizio
a quo;
        che, sempre ad avviso del rimettente, la questione, oltre che
rilevante,  sarebbe  non  manifestamente  infondata,  dal momento che
l'art. 30,  comma  1,  lettera  a),  della legge n. 413 del 1991, nel
conferire   delega   al   Governo  per  la  riforma  del  contenzioso
tributario,  ha  previsto  la  competenza  del giudice tributario per
tutte  le imposte e i tributi locali, laddove il legislatore delegato
avrebbe  operato  come  se un criterio direttivo ("i tributi locali")
fosse  un  precetto  tassativo,  escludendo  dalla  cognizione  della
giurisdizione tributaria i contributi dovuti ai consorzi di bonifica,
persone giuridiche pubbliche operanti in ambito locale;
        che,  secondo  il giudice a quo, tale parziale devoluzione di
giurisdizione  si  pone  in  contrasto  sia  con la legge delega, con
conseguente  violazione  degli  artt. 76 e 77 Cost., sia con l'art. 3
Cost.,  perche'  in  tal  modo  si  sottopongono  ad  un  trattamento
ingiustificatamente    differenziato    prestazioni   ontologicamente
identiche,  essendo incontroversa la natura tributaria dei contributi
in parola;
        che  mentre  al  giudice  tributario sono state attribuite le
controversie relative alle imposte comunali sull'incremento di valore
degli  immobili,  l'esclusione  dei contributi di bonifica, anch'essi
subordinati  all'incremento  di  valore  degli immobili in dipendenza
delle  opere  consortili,  determina ulteriore violazione dell'art. 3
Cost;
        che  la mancata previsione della giurisdizione tributaria sui
citati  contributi, secondo il giudice a quo viola anche gli artt. 3,
24, 111 e 113 Cost., poiche' il cittadino, per controversie di modico
valore,  dovrebbe  poter  ottenere  tutela  senza sostenere rilevanti
spese  processuali  e  senza  subire  le  lungaggini  ed i tecnicismi
discendenti dalla necessita' di adire il tribunale ordinario;
        che   nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di
dichiarare  la questione sollevata manifestamente inammissibile o, in
subordine, manifestamente infondata;
        che,  come  osserva  preliminarmente  la  difesa erariale, la
questione  sollevata  dal  giudice  a  quo  e'  priva  del necessario
rapporto  di  strumentalita'  tra la sua risoluzione e la definizione
del  giudizio  principale, poiche' l'art. 367 cod. proc. civ. prevede
la  sospensione  del processo, a meno che il giudice davanti al quale
pende  la  controversia non ritenga, con una delibazione sommaria, il
ricorso  per  regolamento  di giurisdizione manifestamente infondato,
restando  la  risoluzione  della stessa di esclusiva competenza della
Corte di cassazione;
        che,  sempre  secondo  l'Avvocatura,  il  criterio con cui il
giudice  di  merito  deve  vagliare  la  manifesta infondatezza della
questione  di  giurisdizione  non  puo' che essere la valutazione dei
precedenti  delle  sezioni  unite della Corte regolatrice che, per le
controversie  relative  alle  opposizioni  alle  cartelle esattoriali
proposte  sul  rilievo che l'immobile oggetto di imposizione da parte
dei  consorzi  non  riceve  i  benefici  della  bonifica,  ha  sempre
affermato la giurisdizione del giudice ordinario;
        che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza avrebbe
percio'  dovuto  sospendere  il giudizio, non spettandole alcun altro
potere  ne'  sulla decisione in tema di giurisdizione, ne' sul merito
della   controversia,   con  la  conseguente  inammissibilita'  della
questione sollevata;
        che   ad   avviso   dell'Avvocatura  la  questione  e'  anche
infondata,  non  sussistendo violazione dell'art. 3 Cost., ne' quanto
alla  ragionevolezza,  data la peculiare connotazione dei consorzi di
bonifica, ne' quanto all'eguaglianza;
        che,  quanto  alla  asserita violazione degli artt. 111 e 113
Cost.,  osserva  l'Avvocatura  che  detti  parametri sono sforniti di
qualsivoglia  motivazione,  mentre  per  la  violazione  dell'art. 24
Cost., spetta al legislatore stabilire le forme e i modi della tutela
giurisdizionale;
        che   nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  si  e'
costituito    il   ricorrente   nel   giudizio   a   quo   osservando
preliminarmente  che la questione sollevata e' rilevante nel giudizio
in corso davanti alla Commissione rimettente;
        che  la  parte rileva che in tanto il processo di merito puo'
essere   sospeso   a  seguito  della  proposizione  del  ricorso  per
regolamento  di giurisdizione, in quanto il giudice ritenga l'istanza
corretta   nelle   forme  e  non  manifestamente  infondata  nel  suo
contenuto;
        che,  ad  avviso  della  parte,  la questione di legittimita'
costituzionale  proposta  ha  carattere pregiudiziale rispetto a tale
verifica  e  quindi il giudice a quo, pur in pendenza del regolamento
di   giurisdizione   davanti   alle  sezioni  unite  della  Corte  di
cassazione, ha correttamente soprasseduto sino all'esito del giudizio
di costituzionalita' sulla pronuncia di sospensione del giudizio;
        che  la  parte  privata  ritiene  che la questione, oltre che
ammissibile,  sia  anche  fondata nel merito per eccesso di delega da
parte del legislatore delegato;
        che  la  legge  n. 413  del  1991  ha  fissato,  anziche' dei
precetti,  dei  criteri  direttivi e che la conferma di cio' starebbe
nel  fatto,  pur  in  assenza  di  specifica delega sul punto, che il
legislatore   delegato   ha   devoluto   al   giudice  tributario  le
controversie  concernenti  le sanzioni amministrative e gli interessi
nella  materia  di  cui  all'art. 30, comma 1, della legge, mentre il
legislatore  delegato  ha disatteso il criterio direttivo relativo ai
"tributi  locali",  escludendo  dal  novero degli stessi i contributi
consortili;
        che  la  mancata  devoluzione  al  giudice  tributario  delle
controversie  in  tema di contributi di bonifica viola anche l'art. 3
Cost.  perche' sottopone a un trattamento ingiustificatamente diverso
prestazioni  ontologicamente  identiche  quali  i tributi locali ed i
contributi di bonifica;
        che anche le altre censure mosse dalla Commissione tributaria
di  Piacenza sono, ad avviso della difesa del ricorrente nel giudizio
a  quo  fondate,  atteso  che la possibilita' di difesa del cittadino
davanti  al  tribunale  ordinario  sarebbe  ridotta per effetto delle
differenze tra le due procedure, civile e tributaria;
        che   in   prossimita'   dell'udienza  la  parte  privata  ha
depositato una memoria con la quale ha chiesto alla Corte, preso atto
dello   ius   superveniens   rappresentato   dall'entrata  in  vigore
dell'art. 12  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge
finanziaria  2002),  modificativo dell'art. 2 del decreto legislativo
31 dicembre  1992,  n. 546, di voler restituire gli atti al giudice a
quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione;
        che  anche  il  Consorzio  convenuto nel giudizio a quo si e'
costituito  nel  presente  giudizio  di  legittimita' costituzionale,
chiedendo   alla   Corte   di   dichiarare   le  questioni  sollevate
inammissibili o, in subordine, infondate;
        che  preliminarmente  la  parte  ritiene che la questione sia
irrilevante nel giudizio a quo appuntandosi sulla stessa norma su cui
e'  chiamata a decidere la Corte di cassazione a sezioni unite, e non
il giudice rimettente del quale e' esclusa la legittimazione;
        che  la  questione sarebbe inammissibile perche' sollevata da
un   giudice  irritualmente  adito,  perche'  del  tutto  carente  di
giurisdizione;
        che,  sempre  ad  avviso  della  parte, la questione sarebbe,
oltre  che inammissibile, infondata, non sussistendo violazione degli
artt. 76  e 77 Cost., poiche' il criterio indicato dall'art. 30 legge
n. 413  del 1991 sarebbe un criterio cogente nella individuazione dei
tributi per i quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario,
mentre  la  disposizione impugnata avrebbe ripreso l'elencazione gia'
contenuta nell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972;
        che un'altra ragione di infondatezza della questione, secondo
la   parte   costituita,  dovrebbe  individuarsi  nel  fatto  che  il
legislatore  delegante  non  ha  inteso  assegnare alla giurisdizione
tributaria "tutte" le controversie comunque aventi ad oggetto tributi
di  ogni  genere  e  specie, molte essendo quelle che rientrano nelle
attribuzioni   della   autorita'   giudiziaria   ordinaria  in  forza
dell'art. 9 cod. proc. civ.;
        che,  come  rileva  ancora  la  parte  privata, i consorzi di
bonifica  non rientrano nella categoria degli enti locali di cui agli
artt. 118  e  130  Cost.  e che, per diritto vivente, i contributi di
bonifica  non  sono compresi tra i tributi comunali e locali, come da
orientamento  assolutamente  consolidato  della Corte di cassazione e
come implicitamente ritenuto anche dalla Corte, con la sentenza n. 26
del 1998;
        che,   sempre  ad  avviso  della  difesa  del  Consorzio,  la
questione  e'  infondata  anche riguardo all'ultimo profilo esaminato
dal  giudice a quo quello relativo alla violazione degli artt. 3, 24,
111  e  113  Cost., non essendo la scelta del legislatore in grado di
comprimere   il   diritto   delle   parti  di  accedere  alla  tutela
giurisdizionale,  ed  essendo  al contrario il maggior tecnicismo del
processo ordinario una garanzia a favore del cittadino.
    Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza
dubita  della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2  del decreto
legislativo  31 dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul  processo
tributario   in   attuazione   della   delega  al  Governo  contenuta
nell'art. 30  della  legge  30 dicembre 1991, n. 413), per violazione
degli  artt. 3,  76  e  77  della  Costituzione,  nella parte in cui,
disattendendo  i  criteri  direttivi  di  cui all'art. 30 della legge
delega  n. 413  del  1991,  non  attribuisce  alla  giurisdizione del
giudice  tributario  la  cognizione  delle  controversie  relative ai
contributi  di  bonifica  di  cui  al regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775  (Testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  sulle acque e
impianti elettrici);
        che  lo  stesso  giudice  dubita  altresi' della legittimita'
costituzionale  del  medesimo  art. 2  del  d.lgs.  n. 546 del 1992 e
dell'art. 30  della  legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare   le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare  e
potenziare   l'attivita'   di   accertamento;   disposizioni  per  la
rivalutazione  obbligatoria  dei beni immobili delle imprese, nonche'
per  riformare  il  contenzioso  e  per  la definizione agevolata dei
rapporti  tributari  pendenti;  delega al Presidente della Repubblica
per  la  concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei
centri  di  assistenza  fiscale  e del conto fiscale), per violazione
degli  artt. 3,  24,  111  e  113  Cost.,  nella  parte  in  cui  non
contemplano  i  contributi  di  bonifica  tra i tributi devoluti alla
giurisdizione  del  giudice  tributario  -  diversamente  dai tributi
locali,  dalle  imposte  comunali  sull'incremento  di  valore  degli
immobili  e  delle  controversie  catastali  e  concernenti l'imposta
catastale  -  per  disparita'  di trattamento tra situazioni affini e
perche',  devolvendo  la  cognizione  di tali controversie al giudice
ordinario,  le  disposizioni  impugnate  pongono ostacoli alla tutela
giurisdizionale del cittadino;
        che  il  testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 cit. e'
stato,   successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,  interamente
sostituito   dall'art. 12   della   legge  28 dicembre  2001,  n. 448
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2002);
        che  questa  Corte,  prima di esaminare l'effetto di tale ius
superveniens sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata
dalla  Commissione tributaria provinciale di Piacenza, deve esaminare
l'ammissibilita'  della stessa, in particolare sotto il profilo della
rilevanza nel giudizio a quo;
        che  costituisce  affermazione  costante nella giurisprudenza
della  Corte  quella secondo la quale sono inammissibili le questioni
di   legittimita'   sollevate   dal   giudice   del  merito  dopo  la
presentazione   del  ricorso  per  regolamento  di  giurisdizione,  e
"segnatamente   quando   le  norme  sospette  di  incostituzionalita'
rilevino  per  la  risoluzione della questione di giurisdizione" (v.,
fra  le  piu'  recenti,  l'ordinanza  n. 248  del  2000, che richiama
espressamente  l'ordinanza  n. 239  del 1989 e le sentenze n. 173 del
1981 e n. 43 del 1980);
        che  la  novellazione  introdotta al testo dell'art. 367 cod.
proc.   civ.   dall'art. 61  della  legge  26 novembre  1990,  n. 353
(Provvedimenti urgenti per il processo civile) non e' suscettibile di
modificare il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa
Corte,   dal   momento   che   la  delibazione  sulla  non  manifesta
inammissibilita'  o  infondatezza  dell'istanza  per  regolamento  di
giurisdizione - prevista al fine di disincentivare il ricorso a detto
strumento  a  scopo meramente dilatorio - non incide sulla competenza
in  ordine  alla  decisione  sul regolamento stesso, che resta in via
esclusiva attribuita alla Corte di cassazione a sezioni unite;
        che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza non era
percio'   legittimata   a  sollevare  la  questione  di  legittimita'
costituzionale sulle norme impugnate;
        che la questione e' percio' manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.