ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 352 codice di
procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 2002
dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra
la Monti s.a.s. di Monti Loana & c. ed altro e Vidali Riccardo ed
altra, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale,
n. 13 dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello, la seconda
sezione civile della Corte d'appello di Torino, con ordinanza emessa
il 29 gennaio 2002, ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 352 del codice di procedura civile - nella
parte in cui non prevede, o perlomeno non consente, la fissazione di
una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni - per
asserito contrasto:
con l'art. 3, primo comma, Cost., posto che la necessita' di
immediata precisazione delle conclusioni nella stessa udienza di
comparizione anche nell'ipotesi in cui solo in tale udienza si sia
costituita, difendendosi, la parte appellata, determinerebbe
l'irragionevole diversita' di trattamento delle parti processuali,
essendo l'appellante costretto a prendere immediata posizione
rispetto a difese ancora non compiutamente esaminate e studiate;
con l'art. 24, secondo comma, Cost., per violazione del
diritto di difesa nel suo profilo di effettivita' concreta, "a nulla
valendo l'astratto riconoscimento di un diritto processuale che non
sia possibile esercitare consapevolmente, ragionevolmente e, quindi,
compiutamente";
con l'art. 111, secondo comma, Cost. (come modificato dalla
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), per contrasto con il
principio della parita' delle parti nel processo che, nella specie,
avrebbe solo tratto formale e non sostanziale;
che la questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio
nel quale - interposto appello dalla s.a.s. Monti di Monti Loana & C.
e Paolo Pavan avverso la sentenza n. 459/1999 del Tribunale di
Verbania nei confronti di Riccardo Vidali - alla prima udienza la
seconda sezione della Corte di appello di Torino disponeva la
rinnovazione della notifica all'appellato non costituito, rinviando a
nuova udienza nella quale si costituiva il procuratore del Vidali che
ne dichiarava il decesso, avvenuto il 19 settembre 2000;
che, a seguito della dichiarazione giudiziale di interruzione
del processo, il Peresidente, sul ricorso depositato il 21 settembre
2000 dagli appellanti, fissava l'udienza del 29 gennaio 2002 per la
riassunzione, con termine fino al 31 ottobre 2001 per la
notificazione;
che, pur avendo gli appellanti richiesto all'ufficiale
giudiziario la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente
nell'ultimo domicilio del defunto, il plico postale era indirizzato
non gia' agli eredi ma allo stesso Vidali, per cui gli appellanti
chiedevano nuovo termine per la notifica del plico che questa volta
veniva effettuata, in conformita' con la richiesta, il 24 novembre
2001 a mani di persona qualificatasi erede dell'appellato;
che, all'udienza di comparizione del 29 gennaio 2002, si
costituiva in giudizio Edilde Fortina - moglie e coerede del defunto
Riccardo Vidali - la quale eccepiva l'inesistenza della notificazione
del ricorso in riassunzione in quanto eseguita dopo il decorso
dell'anno (tenuto conto del periodo feriale) dal decesso del Vidali;
che il difensore della parte appellante chiedeva allora la
concessione di un termine per poter esaminare l'avversa difesa
contenuta nella comparsa depositata in udienza e, comunque, il
beneficio della rimessione in termini con ogni effetto di legge;
che il rimettente, premessa la natura di revisio prioris
instantiae dell'appello, osserva che la struttura tipica di questo
processo, come risultante dalla riforma operata con la legge n. 353
del 1990, presenta una fase preparatoria nel corso della quale, oltre
a risolvere eventuali incidenti relativi all'esecuzione provvisoria,
il giudice effettua tutte le verifiche in ordine alla procedibilita'
dell'appello ed alla regolare costituzione del contraddittorio (nelle
ipotesi di cause scindibili ed inscindibili), se del caso disponendo
la rinnovazione della notifica dell'atto di appello viziata;
che, esaurita tale fase, in quella successiva di trattazione,
ad avviso del rimettente, "non e' possibile scambiare memorie
scritte, perche' la fase necessaria di trattazione scritta, che
inizia quando il giudice concede il termine perentorio di sessanta
giorni dalla rimessione della causa al collegio ai sensi
dell'art. 190 cod. proc. civ. presuppone che le difese precedenti
debbano essere necessariamente orali";
che la disposizione dell'art. 352 cod. proc. civ., col
prevedere che esaurita l'attivita' prevista dagli artt. 350 e 351, il
giudice - ove non provveda a norma dell'art. 356, disponendo
l'eventuale istruzione probatoria - deve invitare le parti a
precisare le conclusioni e disporre lo scambio delle comparse
conclusionali, sancirebbe l'inesistenza di qualsivoglia cesura
temporale fra l'esaurimento delle attivita' di cui agli artt. 350 e
351 e l'invito alla precisazione delle conclusioni, in tal modo
precludendo per incompatibilita' l'applicabilita' residua delle norme
dettate per il procedimento di primo grado ai sensi dell'art. 359
cod. proc. civ;
che l'obbligo di immediata precisazione delle conclusioni, in
tal modo sancito dall'art. 352 cod. proc. civ., sarebbe, ad avviso
del rimettente, in contrasto con i principi enucleabili dagli
articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma,
della Cost. nell'ipotesi in cui la parte appellata si costituisca in
un momento successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 166
cod. proc. civ. (almeno venti giorni prima dell'udienza di
comparizione) o addirittura - come nel caso di specie - all'udienza
di comparizione, in quanto la costituzione tardiva dell'appellato, in
alcun modo sanzionata (salva l'impossibilita' di formulare l'appello
incidentale ex art. 343 cod. proc. civ.), esporrebbe l'appellante a
"dover orientare le proprie difese e addirittura a dover rassegnare
le conclusioni, di merito ed istruttorie, senza aver potuto
adeguatamente esaminare, e men che meno ponderare e valutare, le
difese svolte dalla parte appellata";
che, tale conclusione, ad avviso della Corte rimettente, non
sarebbe superata dalla considerazione che la tardivita' dell'appello
incidentale sarebbe facilmente rilevabile nell'immediato
dall'avvocato di parte appellante e, comunque, rilevabile ex officio
dal giudice, ovvero dal rilievo che l'appellato, costituitosi
tardivamente con esplicazione di mere difese, non amplia in alcun
modo la materia controversa (di talche' risulterebbe sufficiente ad
assicurare la compiuta esplicazione del diritto di difesa l'utilizzo
delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero della
discussione orale ai sensi del secondo comma dell'art. 352 cod. proc.
civ.), e cio' in quanto la parte appellata, ancorche' costituitasi
tardivamente, potrebbe dedurre nuove prove, sia in via autonoma che
di replica, produrre nuovi documenti ovvero ancora riproporre, ai
sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., domande ed eccezioni rimaste
assorbite in primo grado, articolare nuove domande ammissibili ai
sensi dell'art. 345, seconda parte del primo comma, cod. proc. civ.,
svolgere "istanze istruttorie nell'ipotesi in cui lo svolgimento del
primo giudizio abbia troncato il normale svolgimento del processo per
la decisione del giudice, tuttora lecita ex artt. 184 e 187 cod.
proc. civ., indipendentemente dall'accordo delle parti, di rimettere
la causa in decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova";
che, in tutti questi casi, il difensore dell'appellante
sarebbe costretto, a giudizio del rimettente, a prendere
immediatamente posizione, controdedurre e financo precisare le
conclusioni, con lesione del diritto di difesa come sancito, nel suo
sostanziale contenuto di effettivita', dall'art. 24 della
Costituzione, atteso che il grande rilievo dell'atto di precisazione
delle conclusioni richiederebbe un esame sereno ed approfondito delle
produzioni e deduzioni - magari ponderose o complesse - della
controparte, se del caso previa consultazione con il proprio cliente,
tanto piu' che il codice non esige la presenza della parte
personalmente all'udienza (a differenza di quanto avviene in primo
grado ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.) tenuto conto del tenore
del terzo comma dell'art. 350 cod. proc. civ;
che, in assenza, nel nostro sistema processuale positivo,
dell'istituto della sospensione dell'udienza, la Corte rimettente
"ritiene quindi che le norme processuali (e, in particolare, gli
artt. 350 e 352 cod. proc. civ., le quali precludono per
incompatibilita' l'operativita' del residuale richiamo di cui
all'art. 359 cod. proc. civ. alle norme vigenti per il giudizio di
primo grado) impediscano al Giudice di disporre il rinvio della causa
ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni", accentuando
i gravi inconvenienti organizzativi prodotti dal sistema della
citazione ad udienza fissa con "l'impossibilita' per il giudice di
scaglionare e programmare nel tempo la decisione e la motivazione
delle controversie, che ha in carico" e pertanto, sul piano
giuridico, confliggendo con la previsione dell'art. 3, primo comma,
Cost. per il diverso (senza fondamento di ragionevolezza) trattamento
delle parti processuali secondo un modello altresi' lesivo del
diritto di azione e difesa sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost.
in termini di effettivita' concreta fondata anche e soprattutto sulla
condizione di parita' delle parti innanzi al giudice terzo ed
imparziale per come stabilito dall'art. 111, secondo comma, Cost.;
che, secondo il rimettente, la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 352 cod. proc. civ. "nella
parte in cui non prevede, o perlomeno non consente, la fissazione di
nuova udienza per la precisazione delle conclusioni" non
sconvolgerebbe il sistema, posto che un differimento della
precisazione delle conclusioni ad apposita ulteriore udienza non
sortirebbe affatto l'effetto di trasformazione del processo da orale
a scritto ne' causerebbe alcun eccessivo ritardo nella definizione
del giudizio di secondo grado, trattandosi di un unico rinvio del
procedimento;
che, la questione, a giudizio del rimettente, sarebbe
rilevante nel giudizio a quo, in quanto, essendosi la coerede
dell'appellato, Edilde Fortina, legittimamente costituita solo in
udienza, eccependo "l'inesistenza" della notificazione del ricorso in
riassunzione e del pedissequo decreto presidenziale in quanto
perfezionatasi, per un verso fuori dal termine fissato dal Presidente
e, per altro verso, oltre il termine di cui all'art. 303, secondo
comma, cod. proc. civ., la parte appellante non ha avuto modo di
conoscere in anticipo le difese svolte ma e' stata invece"costretta a
determinarsi immediatamente in udienza prendendo posizione
sull'avversa eccezione e sulle sue conseguenze processuali", e cio'
senza un'adeguata riflessione e valutazione circa le proprie
strategie processuali dal momento che la fase delle difese scritte
non costituisce sede idonea per la formulazione di rituali istanze,
ma puo' servire solamente all'illustrazione di tesi difensive gia'
svolte e di domande gia' ritualmente esplicate;
che nel giudizio di legittimita' costituzionale e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di
dichiarare la questione inammissibile ovvero infondata;
che, ad avviso dell'Avvocatura erariale, la questione - prima
ancora che infondata (per l'idoneita' della comparsa conclusionale,
della memoria di replica e della discussione orale a garantire
adeguatamente l'esercizio del diritto di difesa) - sarebbe
inammissibile sia in quanto, essendo quella sollevata dall'appellata
un'eccezione rilevabile d'ufficio, essa "appartiene al processo
indipendentemente dalla proposizione ad opera di una parte", sia in
quanto la lettura "rigida" dell'art. 352 cod. proc. civ. operata dal
rimettente non e' affatto imposta ne' dalla lettera ne'
dall'interpretazione sistematica della norma impugnata.
Considerato che la Corte d'appello di Torino dubita della
legittimita' costituzionale dell'art. 352 cod. proc. civ. nella parte
in cui non prevede, o perlomeno non consente, la fissazione di una
nuova udienza per la precisazione delle conclusioni anche
nell'ipotesi in cui solo in tale udienza si sia costituita,
difendendosi, la parte appellata;
che l'art. 352 cod. proc. civ. non si pone, ne'
esplicitamente ne' implicitamente, in antitesi con il potere di
direzione del procedimento conferito al giudice dall'art. 175 cod.
proc. civ. e, pertanto, non esprime alcun divieto di fissare una
nuova udienza, se necessaria per assicurare "il leale svolgimento del
procedimento";
che la mancata considerazione, da parte del rimettente, di
ogni ragionevole interpretazione, in relazione al caso di specie,
della norma denunciata in senso conforme al sistema processuale
complessivamente considerato e, quindi, ai valori costituzionali
rende la questione prospettata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.