ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 352 codice di
procedura  civile,  promosso  con ordinanza emessa il 29 gennaio 2002
dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra
la  Monti  s.a.s.  di  Monti Loana & c. ed altro e Vidali Riccardo ed
altra,  iscritta  al  n. 121 del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  prima serie speciale,
n. 13 dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 19 giugno 2002 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di un giudizio di appello, la seconda
sezione  civile della Corte d'appello di Torino, con ordinanza emessa
il   29 gennaio   2002,   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 352  del codice di procedura civile - nella
parte  in cui non prevede, o perlomeno non consente, la fissazione di
una  nuova  udienza  per  la  precisazione  delle  conclusioni  - per
asserito contrasto:
        con  l'art. 3, primo comma, Cost., posto che la necessita' di
immediata  precisazione  delle  conclusioni  nella  stessa udienza di
comparizione  anche  nell'ipotesi  in cui solo in tale udienza si sia
costituita,   difendendosi,   la   parte   appellata,  determinerebbe
l'irragionevole  diversita'  di  trattamento delle parti processuali,
essendo   l'appellante   costretto  a  prendere  immediata  posizione
rispetto a difese ancora non compiutamente esaminate e studiate;
        con  l'art. 24,  secondo  comma,  Cost.,  per  violazione del
diritto  di difesa nel suo profilo di effettivita' concreta, "a nulla
valendo  l'astratto  riconoscimento di un diritto processuale che non
sia  possibile esercitare consapevolmente, ragionevolmente e, quindi,
compiutamente";
        con  l'art. 111,  secondo comma, Cost. (come modificato dalla
legge  costituzionale  23 novembre  1999, n. 2), per contrasto con il
principio  della  parita' delle parti nel processo che, nella specie,
avrebbe solo tratto formale e non sostanziale;
        che  la questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio
nel quale - interposto appello dalla s.a.s. Monti di Monti Loana & C.
e  Paolo  Pavan  avverso  la  sentenza  n. 459/1999  del Tribunale di
Verbania  nei  confronti  di  Riccardo Vidali - alla prima udienza la
seconda  sezione  della  Corte  di  appello  di  Torino  disponeva la
rinnovazione della notifica all'appellato non costituito, rinviando a
nuova udienza nella quale si costituiva il procuratore del Vidali che
ne dichiarava il decesso, avvenuto il 19 settembre 2000;
        che, a seguito della dichiarazione giudiziale di interruzione
del  processo, il Peresidente, sul ricorso depositato il 21 settembre
2000  dagli  appellanti, fissava l'udienza del 29 gennaio 2002 per la
riassunzione,   con   termine   fino   al   31 ottobre  2001  per  la
notificazione;
        che,   pur  avendo  gli  appellanti  richiesto  all'ufficiale
giudiziario  la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente
nell'ultimo  domicilio  del defunto, il plico postale era indirizzato
non  gia'  agli  eredi  ma allo stesso Vidali, per cui gli appellanti
chiedevano  nuovo  termine per la notifica del plico che questa volta
veniva  effettuata,  in  conformita' con la richiesta, il 24 novembre
2001 a mani di persona qualificatasi erede dell'appellato;
        che,  all'udienza  di  comparizione  del  29 gennaio 2002, si
costituiva  in giudizio Edilde Fortina - moglie e coerede del defunto
Riccardo Vidali - la quale eccepiva l'inesistenza della notificazione
del  ricorso  in  riassunzione  in  quanto  eseguita  dopo il decorso
dell'anno (tenuto conto del periodo feriale) dal decesso del Vidali;
        che  il  difensore  della parte appellante chiedeva allora la
concessione  di  un  termine  per  poter  esaminare  l'avversa difesa
contenuta  nella  comparsa  depositata  in  udienza  e,  comunque, il
beneficio della rimessione in termini con ogni effetto di legge;
        che  il  rimettente,  premessa  la  natura di revisio prioris
instantiae  dell'appello,  osserva  che la struttura tipica di questo
processo,  come  risultante dalla riforma operata con la legge n. 353
del 1990, presenta una fase preparatoria nel corso della quale, oltre
a  risolvere eventuali incidenti relativi all'esecuzione provvisoria,
il  giudice effettua tutte le verifiche in ordine alla procedibilita'
dell'appello ed alla regolare costituzione del contraddittorio (nelle
ipotesi  di cause scindibili ed inscindibili), se del caso disponendo
la rinnovazione della notifica dell'atto di appello viziata;
        che, esaurita tale fase, in quella successiva di trattazione,
ad  avviso  del  rimettente,  "non  e'  possibile  scambiare  memorie
scritte,  perche'  la  fase  necessaria  di  trattazione scritta, che
inizia  quando  il  giudice concede il termine perentorio di sessanta
giorni   dalla   rimessione   della   causa   al  collegio  ai  sensi
dell'art. 190  cod.  proc.  civ.  presuppone che le difese precedenti
debbano essere necessariamente orali";
        che  la  disposizione  dell'art. 352  cod.  proc.  civ.,  col
prevedere che esaurita l'attivita' prevista dagli artt. 350 e 351, il
giudice   -  ove  non  provveda  a  norma  dell'art. 356,  disponendo
l'eventuale   istruzione  probatoria  -  deve  invitare  le  parti  a
precisare  le  conclusioni  e  disporre  lo  scambio  delle  comparse
conclusionali,   sancirebbe   l'inesistenza  di  qualsivoglia  cesura
temporale  fra  l'esaurimento delle attivita' di cui agli artt. 350 e
351  e  l'invito  alla  precisazione  delle  conclusioni, in tal modo
precludendo per incompatibilita' l'applicabilita' residua delle norme
dettate  per  il  procedimento  di primo grado ai sensi dell'art. 359
cod. proc. civ;
        che l'obbligo di immediata precisazione delle conclusioni, in
tal  modo  sancito  dall'art. 352 cod. proc. civ., sarebbe, ad avviso
del  rimettente,  in  contrasto  con  i  principi  enucleabili  dagli
articoli  3,  primo  comma,  24, secondo comma, e 111, secondo comma,
della  Cost. nell'ipotesi in cui la parte appellata si costituisca in
un  momento  successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 166
cod.   proc.   civ.   (almeno  venti  giorni  prima  dell'udienza  di
comparizione)  o  addirittura - come nel caso di specie - all'udienza
di comparizione, in quanto la costituzione tardiva dell'appellato, in
alcun  modo sanzionata (salva l'impossibilita' di formulare l'appello
incidentale  ex  art. 343 cod. proc. civ.), esporrebbe l'appellante a
"dover  orientare  le proprie difese e addirittura a dover rassegnare
le   conclusioni,   di  merito  ed  istruttorie,  senza  aver  potuto
adeguatamente  esaminare,  e  men  che  meno ponderare e valutare, le
difese svolte dalla parte appellata";
        che,  tale conclusione, ad avviso della Corte rimettente, non
sarebbe  superata dalla considerazione che la tardivita' dell'appello
incidentale     sarebbe    facilmente    rilevabile    nell'immediato
dall'avvocato  di parte appellante e, comunque, rilevabile ex officio
dal   giudice,  ovvero  dal  rilievo  che  l'appellato,  costituitosi
tardivamente  con  esplicazione  di  mere difese, non amplia in alcun
modo  la  materia controversa (di talche' risulterebbe sufficiente ad
assicurare  la compiuta esplicazione del diritto di difesa l'utilizzo
delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero della
discussione orale ai sensi del secondo comma dell'art. 352 cod. proc.
civ.),  e  cio'  in quanto la parte appellata, ancorche' costituitasi
tardivamente,  potrebbe  dedurre nuove prove, sia in via autonoma che
di  replica,  produrre  nuovi  documenti ovvero ancora riproporre, ai
sensi  dell'art. 346  cod.  proc.  civ., domande ed eccezioni rimaste
assorbite  in  primo  grado,  articolare nuove domande ammissibili ai
sensi  dell'art. 345, seconda parte del primo comma, cod. proc. civ.,
svolgere  "istanze istruttorie nell'ipotesi in cui lo svolgimento del
primo giudizio abbia troncato il normale svolgimento del processo per
la  decisione  del  giudice,  tuttora  lecita ex artt. 184 e 187 cod.
proc.  civ., indipendentemente dall'accordo delle parti, di rimettere
la causa in decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova";
        che,  in  tutti  questi  casi,  il  difensore dell'appellante
sarebbe   costretto,   a   giudizio   del   rimettente,   a  prendere
immediatamente   posizione,  controdedurre  e  financo  precisare  le
conclusioni,  con lesione del diritto di difesa come sancito, nel suo
sostanziale    contenuto    di   effettivita',   dall'art. 24   della
Costituzione,  atteso che il grande rilievo dell'atto di precisazione
delle conclusioni richiederebbe un esame sereno ed approfondito delle
produzioni  e  deduzioni  -  magari  ponderose  o  complesse  - della
controparte, se del caso previa consultazione con il proprio cliente,
tanto   piu'  che  il  codice  non  esige  la  presenza  della  parte
personalmente  all'udienza  (a  differenza di quanto avviene in primo
grado ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.) tenuto conto del tenore
del terzo comma dell'art. 350 cod. proc. civ;
        che,  in  assenza,  nel  nostro sistema processuale positivo,
dell'istituto  della  sospensione  dell'udienza,  la Corte rimettente
"ritiene  quindi  che  le  norme  processuali (e, in particolare, gli
artt. 350   e   352   cod.   proc.  civ.,  le  quali  precludono  per
incompatibilita'   l'operativita'   del  residuale  richiamo  di  cui
all'art. 359  cod.  proc.  civ. alle norme vigenti per il giudizio di
primo grado) impediscano al Giudice di disporre il rinvio della causa
ad  altra udienza per la precisazione delle conclusioni", accentuando
i  gravi  inconvenienti  organizzativi  prodotti  dal  sistema  della
citazione  ad  udienza  fissa con "l'impossibilita' per il giudice di
scaglionare  e  programmare  nel  tempo la decisione e la motivazione
delle   controversie,  che  ha  in  carico"  e  pertanto,  sul  piano
giuridico,  confliggendo  con la previsione dell'art. 3, primo comma,
Cost. per il diverso (senza fondamento di ragionevolezza) trattamento
delle  parti  processuali  secondo  un  modello  altresi'  lesivo del
diritto di azione e difesa sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost.
in termini di effettivita' concreta fondata anche e soprattutto sulla
condizione  di  parita'  delle  parti  innanzi  al  giudice  terzo ed
imparziale per come stabilito dall'art. 111, secondo comma, Cost.;
        che,    secondo    il   rimettente,   la   dichiarazione   di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 352  cod. proc. civ. "nella
parte  in cui non prevede, o perlomeno non consente, la fissazione di
nuova   udienza   per   la   precisazione   delle   conclusioni"  non
sconvolgerebbe   il   sistema,   posto   che  un  differimento  della
precisazione  delle  conclusioni  ad  apposita  ulteriore udienza non
sortirebbe  affatto l'effetto di trasformazione del processo da orale
a  scritto  ne'  causerebbe alcun eccessivo ritardo nella definizione
del  giudizio  di  secondo  grado, trattandosi di un unico rinvio del
procedimento;
        che,   la  questione,  a  giudizio  del  rimettente,  sarebbe
rilevante  nel  giudizio  a  quo,  in  quanto,  essendosi  la coerede
dell'appellato,  Edilde  Fortina,  legittimamente  costituita solo in
udienza, eccependo "l'inesistenza" della notificazione del ricorso in
riassunzione   e  del  pedissequo  decreto  presidenziale  in  quanto
perfezionatasi, per un verso fuori dal termine fissato dal Presidente
e,  per  altro  verso,  oltre il termine di cui all'art. 303, secondo
comma,  cod.  proc.  civ.,  la  parte appellante non ha avuto modo di
conoscere in anticipo le difese svolte ma e' stata invece"costretta a
determinarsi    immediatamente   in   udienza   prendendo   posizione
sull'avversa  eccezione  e sulle sue conseguenze processuali", e cio'
senza   un'adeguata   riflessione  e  valutazione  circa  le  proprie
strategie  processuali  dal  momento che la fase delle difese scritte
non  costituisce  sede idonea per la formulazione di rituali istanze,
ma  puo'  servire  solamente all'illustrazione di tesi difensive gia'
svolte e di domande gia' ritualmente esplicate;
        che   nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di
dichiarare la questione inammissibile ovvero infondata;
        che, ad avviso dell'Avvocatura erariale, la questione - prima
ancora  che  infondata (per l'idoneita' della comparsa conclusionale,
della  memoria  di  replica  e  della  discussione  orale a garantire
adeguatamente   l'esercizio   del   diritto   di  difesa)  -  sarebbe
inammissibile  sia in quanto, essendo quella sollevata dall'appellata
un'eccezione  rilevabile  d'ufficio,  essa  "appartiene  al  processo
indipendentemente  dalla  proposizione ad opera di una parte", sia in
quanto  la lettura "rigida" dell'art. 352 cod. proc. civ. operata dal
rimettente   non   e'   affatto   imposta   ne'   dalla  lettera  ne'
dall'interpretazione sistematica della norma impugnata.
    Considerato  che  la  Corte  d'appello  di  Torino  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 352 cod. proc. civ. nella parte
in  cui  non  prevede, o perlomeno non consente, la fissazione di una
nuova   udienza   per   la   precisazione   delle  conclusioni  anche
nell'ipotesi   in  cui  solo  in  tale  udienza  si  sia  costituita,
difendendosi, la parte appellata;
        che   l'art. 352   cod.   proc.   civ.   non   si  pone,  ne'
esplicitamente  ne'  implicitamente,  in  antitesi  con  il potere di
direzione  del  procedimento  conferito al giudice dall'art. 175 cod.
proc.  civ.  e,  pertanto,  non  esprime alcun divieto di fissare una
nuova udienza, se necessaria per assicurare "il leale svolgimento del
procedimento";
        che  la  mancata  considerazione, da parte del rimettente, di
ogni  ragionevole  interpretazione,  in  relazione al caso di specie,
della  norma  denunciata  in  senso  conforme  al sistema processuale
complessivamente  considerato  e,  quindi,  ai  valori costituzionali
rende la questione prospettata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.