ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 612 del codice
di procedura civile promosso, con ordinanza del 21 agosto 2001, dal
Tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra Zambon Anna
e Zambon Maria Luigia, iscritta al n. 930 del registro ordinanze 2001
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,
1a serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento di opposizione all'esecuzione
promosso dalla signora Anna Zambon avverso la procedura esecutiva
iniziata dalla signora Maria Luigia Zambon per l'esecuzione di
obblighi di fare sulla base di un verbale di conciliazione
giudiziale, nel quale veniva contestato che fosse possibile nel
nostro ordinamento considerare il verbale di conciliazione giudiziale
titolo esecutivo idoneo a consentire l'esecuzione di obblighi di
fare, il Tribunale di Treviso ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 10, 24, 111 e 113 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 612 del codice di procedura
civile, nella parte in cui secondo il "diritto vivente" non prevede
l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare sulla base di un
verbale di conciliazione giudiziale sotto il controllo del giudice
dell'esecuzione.
Il remittente osserva, in primo luogo, che il diritto vivente sul
quale si fonda la questione - e che, a suo avviso, e' vincolante per
il giudice di merito, provenendo dalla Corte di cassazione cui e'
assegnata la funzione di nomofilachia - poggia su argomenti molto
deboli.
Il primo - che e' costituito dal dato letterale (secondo cui il
termine "sentenza" non potrebbe estendersi al verbale di
conciliazione) - e' superato dalla stessa Corte di cassazione che ha
ritenuto di estendere il termine sentenza a qualsiasi provvedimento
di condanna. Al riguardo il remittente precisa che il verbale di
conciliazione, ancorche' non sia assimilabile quanto agli effetti ad
una sentenza passata in giudicato, e' da considerare un titolo
esecutivo contrattuale simile agli atti notarili, al quale il
legislatore puo' attribuire effetti ulteriori e non limitati a quelli
di semplice titolo contrattuale esecutivo valido solo per le somme di
denaro in esso contenute (come accade per gli atti notarili e simili
ex art. 474, secondo comma, numero 3, cod. proc. civ.). Del resto, al
verbale di conciliazione si attribuisce titolo anche per l'esecuzione
per consegna e rilascio, secondo quanto affermato dalla stessa Corte
di cassazione nella sentenza n. 1135 del 1950 ed in conformita' a
quanto stabilito per l'esecuzione degli sfratti nelle regioni
Basilicata e Campania dall'art. 10, decimo comma, del d.l. 23 gennaio
1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94.
Altro argomento con cui si nega l'idoneita' del verbale di
conciliazione quale titolo ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ. e'
rappresentato dal rilievo che solo un provvedimento del giudice puo'
contenere l'accertamento positivo della fungibilita' - e quindi della
coercibilita' - dell'obbligo di fare; tale argomento, osserva il
remittente, porta ad escludere in modo assoluto la liceita' di
fondare una esecuzione di obblighi di fare o non fare sulla base di
un verbale di conciliazione.
Il Tribunale di Treviso osserva che l'art. 612 cod. proc. civ.,
come emerge dal suddetto diritto vivente, si pone in contrasto con
numerosi principi costituzionali.
Il primo e fondamentale principio che viene violato e' quello di
razionalita-uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per
l'irragionevole disparita' di trattamento che ne deriva tra il
soggetto che ha ottenuto un verbale di conciliazione, evitando il
giudizio, e colui che preferisce affrontare il giudizio ed aspettare
la sentenza, dovendo il primo fare affidamento sulla controparte per
quanto riguarda l'esecuzione degli accordi presi o rivolgersi
nuovamente al giudice, oltretutto senza una effettiva ragione che
giustifichi tale disparita'; non trovando la denunciata diversita' di
trattamento una motivazione ragionevole neppure nell'argomento
dinanzi citato del necessario accertamento circa l'eseguibilita' da
effettuare da parte del giudice solo con la sentenza. Tale argomento,
infatti, si pone in contraddizione con altra giurisprudenza della
Corte di cassazione, altrettanto consolidata, con cui si sostiene che
il giudice dell'esecuzione puo' sempre dichiarare la non
eseguibilita' per i fatti sopravvenuti del titolo esecutivo, anche
dopo la sua emanazione, sul principale rilievo che la parte esecutata
potrebbe fare opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.
per contestare l'eseguibilita' del titolo per fatto sopravvenuto.
Un altro principio che viene violato, seppure in via indiretta,
e' quello costituzionalizzato dall'art. 10 della Costituzione secondo
cui pacta sunt servanda che e' da combinare con il principio della
ragionevolezza della durata dei processi di cui all'art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in
Italia con la legge 4 agosto 1950, n. 848 (recte: legge 4 agosto
1955, n. 848). Il suddetto principio che ha come corollario la
necessita' che il legislatore non imponga inutili carichi processuali
che impediscano una effettiva tutela in tempi ragionevoli trova nel
processo civile italiano un pendant nel principio secondo cui il
processo non deve andare a danno della parte che ha ragione, il
quale, a sua volta, si collega con il principio di cui all'art. 113
della Costituzione, combinato con quello generale di ragionevolezza
di cui all'art. 3 della Costituzione.
Viene, inoltre, leso il principio di cui all'art. 24 della
Costituzione, che garantisce la tutela giurisdizionale "effettiva" e
che impone, quindi, un controllo su quelle procedure che ritardano o
ostacolano inutilmente l'esercizio dell'azione, senza essere
finalizzate alla tutela di interessi di ordine generale (cfr.
sentenza n. 276 del 2000). Non si comprende quale sarebbe l'interesse
di carattere generale sotteso al divieto di avvalersi del verbale di
conciliazione giudiziale come titolo per eseguire gli obblighi di
fare e non fare, il vaglio della cui eseguibilita' sarebbe sempre
comunque demandato al giudice dell'esecuzione mediante l'opposizione
all'esecuzione proponibile dalla parte, il cui esito sarebbe poi
oggetto di possibile appello o del ricorso per cassazione, atteso che
verterebbe sul diritto a procedere all'esecuzione.
Osserva, infine, il remittente che lo stesso legislatore
costituzionale ha voluto esplicitare il principio della ragionevole
durata del processo modificando l'art. 111 Cost., che, quindi,
sarebbe anch'esso violato.
Da ultimo il Tribunale di Treviso riporta alcuni principi che
sarebbero stati affermati da questa Corte nella sentenza n. 276 del
2000 in merito alla utilita' del tentativo di conciliazione ed
osserva che "l'istituto della conciliazione, sebbene trascurato da
troppo tempo da una prassi che tuttora non sembra aver colto la sua
importanza, puo' costituire il fondamento su cui far sorgere un
processo civile che sia in grado di dare le risposte che la societa'
chiede, a patto che non ci sia disparita' di trattamento quanto alla
tutela offerta dall'ordinamento tra chi sceglie la conciliazione e
chi preferisce aspettare la sentenza".
Il remittente conclude affermando che, per quel che riguarda la
rilevanza, essa risulta ictu oculi dal fatto che la norma impugnata
regola la fattispecie dedotta in giudizio.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile.
La difesa erariale osserva che, mostrando il remittente di
dissentire dall'interpretazione giurisprudenziale assunta a
presupposto della sollevata questione di legittimita' costituzionale,
egli, ritenendosi vincolato alla suddetta interpretazione che non
condivide, ha "rinunziato ad esercitare l'opzione ermeneutica di sua
competenza e ha obliterato il canone fondamentale che vuole
privilegiata, se ritenuta possibile, una interpretazione conforme a
Costituzione".
D'altra parte, qualora si volessero considerare le indicazioni
fornite dal remittente non come elementi di una possibile diversa
interpretazione della norma impugnata, ma come prospettazioni di una
auspicata ridefinizione di questa, la questione sarebbe comunque
inammissibile sotto il profilo che il quesito sottoposto all'esame di
questa Corte "impingerebbe in scelte riservate al legislatore - non
arbitrarie ne' altrimenti violative di canoni costituzionali - tra
quelle astrattamente configurabili in ordine alla disciplina delle
procedure esecutive e alla strutturazione del sistema di tutela per
l'adempimento coattivo degli obblighi di fare o non fare
(accertamento giudiziale sulla loro coercibilita' preventiva rispetto
alla formazione del titolo esecutivo ovvero successiva in sede di
opposizione all'esecuzione)".
Considerato in diritto
1. - Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Treviso dubita
della legittimita' costituzionale dell'art. 612 del codice di
procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 113
Cost., in quanto esclude che il verbale di conciliazione possa
costituire titolo esecutivo efficace ai fini dell'esecuzione degli
obblighi di fare o non fare.
2. - La questione non e' fondata ai sensi delle considerazioni
che seguono.
Si osserva anzitutto che il giudice remittente non ha fornito una
propria interpretazione della norma censurata, ma ha richiamato il
diritto vivente, costituito da alcune sentenze della Corte di
cassazione, a suo avviso sostanzialmente vincolanti per gli altri
interpreti.
A ben vedere, pero', l'asserito diritto vivente si sostanzia in
poche pronunce del giudice di legittimita', delle quali quelle piu'
recenti (Cass., n. 10713 del 1994; Cass., n. 258 del 1997) fanno
propri in modo acritico principi enunciati in sentenze risalenti a
circa mezzo secolo (Cass., n. 3637 del 1954; Cass., n. 1531 del
1955).
Il primo argomento, di carattere letterale, viene dedotto
dall'incipit della norma censurata, il quale recita: "chi intende
ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per
violazione di un obbligo di fare o di non fare". La disposizione,
facendo riferimento espressamente soltanto all'esecuzione di una
sentenza, escluderebbe la possibilita' di esperire l'esecuzione di
obblighi di fare o di non fare sulla base di titoli esecutivi diversi
dalle sentenze ed in particolare del verbale di conciliazione.
L'argomento, come del resto rileva lo stesso remittente, e'
debole, tanto che la norma viene generalmente intesa come idonea a
disciplinare l'esecuzione non soltanto delle sentenze, ma anche di
altri provvedimenti che di queste non hanno forma e contenuto, quali,
ad esempio, le ordinanze emesse in sede di procedimenti per denuncia
di nuova opera o di danno temuto, nonche', secondo un indirizzo
giurisprudenziale, dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei
minori (Cass., n. 292 del 1979; Cass., n. 5374 del 1980).
3. - Parimenti non inoppugnabili sono le ragioni di ordine
sistematico che vengono portate per giustificare l'interpretazione
fornita.
A suo sostegno viene addotto anzitutto il divieto di procedere
alla distruzione della cosa fabbricata in violazione dell'obbligo di
non fare qualora cio' sia di pregiudizio all'economia nazionale
(art. 2933, secondo comma, cod. civ.).
In secondo luogo, si prospetta l'ipotesi che l'obbligo abbia ad
oggetto una prestazione infungibile.
Nell'un caso e nell'altro, secondo coloro che propugnano
l'opinione in esame, sarebbe necessaria la valutazione da parte del
giudice.
A tali argomentazioni si puo' replicare che l'art. 183, primo
comma, cod. proc. civ., stabilisce che alla conciliazione si puo'
pervenire se la natura della causa lo consente. E' quindi non
illogico ritenere che nelle situazioni prospettate pregiudizio
all'economia nazionale derivante dalla distruzione dell'opera,
infungibilita' della prestazione sia la stessa conciliazione ad
essere impedita.
4. - L'interpretazione diversa da quella del giudice a quo e'
rafforzata da una pluralita' di convergenti riflessioni.
La conciliazione e' da sempre inquadrata tra gli strumenti
predisposti ad finiendas lites. Qualora si escludesse l'efficacia
esecutiva del verbale di conciliazione avente ad oggetto gli obblighi
di cui all'art. 612 cod. proc. civ., si costringerebbe la parte a
ripercorrere la strada di un processo di cognizione, cosi' negando il
valore di accelerazione della definizione della controversia che
costituisce la principale caratteristica della conciliazione.
Ma e' proprio a siffatta caratteristica che si deve il favore
accordato alla conciliazione dagli interventi legislativi piu'
recenti. A riguardo vanno ricordate le modifiche apportate agli
artt. 183 e 185 cod. proc. civ. con gli artt. 17 e 89 della legge
26 novembre 1990, n. 353, ed in particolare le disposizioni che
prevedono la possibilita' di rinnovare il tentativo di conciliazione
in qualunque momento dell'istruzione.
Ad attestare il favore che gli interventi legislativi piu'
recenti accordano alla conciliazione possono anche essere menzionate
le norme che la disciplinano in alcuni procedimenti speciali quali
quelli davanti al giudice di pace (artt. 320 e 322 cod. proc. civ.),
al giudice onorario aggiunto (legge 22 luglio 1997, n. 276, art. 13),
nonche', di particolare rilievo, le norme che regolano il tentativo
di conciliazione in materia di lavoro (legge 11 maggio 1990, n.108,
art. 5, comma 1; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 65).
Ritiene questa Corte che l'art. 612, primo comma, cod. proc. civ.
possa essere letto nel senso che esso consenta il procedimento di
esecuzione disciplinato dalle disposizioni che lo seguono anche se il
titolo esecutivo sia costituito dal verbale di conciliazione, in
quanto le eventuali ragioni ostative devono essere valutate non ex
post, e cioe' nel procedimento di esecuzione, bensi', se esse
preesistono, in sede di formazione dell'accordo conciliativo da parte
del giudice che lo promuove e sotto la cui vigilanza puo' concludersi
soltanto se la natura della causa lo consente.
In presenza di un verbale di conciliazione, cui il codice di rito
attribuisce in linea di principio efficacia di titolo esecutivo
(art. 185, secondo comma, e art. 474, secondo comma, numero 1), si
deve ritenere che le eventuali ragioni di ineseguibilita' in forma
specifica dell'obbligo siano state gia' considerate ed escluse, ferma
restando la possibilita' di far valere quelle sopravvenute.
Non e' superfluo soggiungere che i provvedimenti emessi dal
giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 612 e seg. cod. proc.
civ. possono essere oggetto di opposizione per motivi sopravvenuti in
caso di conciliazioni giudiziali, per motivi anche preesistenti in
ipotesi di conciliazioni conclusesi al di fuori del controllo del
giudice.
Tale lettura esclude il denunciato contrasto con gli artt. 3, 24
e 111, secondo comma, Cost. (i parametri di cui agli artt. 10 e 113
Cost. sono evidentemente non pertinenti rispetto alla questione
proposta), contrasto che potrebbe profilarsi sul rilievo che
escludere l'efficacia esecutiva del verbale di conciliazione avente
ad oggetto gli obblighi di fare o non fare costituirebbe un
irragionevole seppur parziale sacrificio del diritto di difesa, del
quale gli strumenti per ottenere in concreto "il bene della vita"
conteso costituiscono aspetto essenziale, nonche' una protrazione dei
tempi del processo altrettanto irragionevole.
E poiche', come questa Corte ha piu' volte affermato (cfr., ex
plurimis, sentenze n. 307 e n. 312 del 1996), tra diverse
interpretazioni di una norma deve preferirsi quella conforme a
Costituzione, dovendo pervenirsi alla dichiarazione di illegittimita'
costituzionale non perche' della norma in questione si possa adottare
un'interpretazione che ne determinerebbe la incostituzionalita', ma
soltanto se della medesima non sia possibile fornire
un'interpretazione conforme ai precetti costituzionali, ai sensi
delle considerazioni svolte la questione va dichiarata infondata.