ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale degli articoli 37, punto
3,  e  31,  punto 2, della legge della Regione Toscana del 14 ottobre
1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie
d'inizio  delle  attivita'  edilizie - Disciplina dei controlli nelle
zone  soggette  al  rischio  sismico  -  Disciplina del contributo di
concessione     -     Sanzioni     e     vigilanza     sull'attivita'
urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
23 maggio  1994,  n. 39  e  modifica della legge regionale 17 ottobre
1983,  n. 69), promossi con ordinanze emesse il 19 dicembre 2000 e il
7 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sui
ricorsi  proposti  da  Vinchesi Leonardo ed altro contro il comune di
Bibbona  ed altri e da Forti Marco ed altro contro il comune di Porto
Azzurro,  iscritte  ai  nn. 638  e  671 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 37, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti gli atti di costituzione di Marconi Giorgio e del comune di
Bibbona, nonche' gli atti di intervento della Regione Toscana;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che  con due ordinanze, emesse il 19 dicembre 2000 e il
7 marzo  2001  e  depositate  rispettivamente  il  15 febbraio 2001 e
l'8 marzo  2001,  il Tribunale amministrativo regionale della Toscana
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 37,
punto 3 (primo giudizio, r.o. n. 638 del 2001) e 31, punto 2 (secondo
giudizio, r.o. n. 671 del 2001) della legge della Regione Toscana del
14 ottobre  1999,  n. 52 (Norme sulle concessioni,le autorizzazioni e
le  denuncie  d'inizio  delle  attivita'  edilizie  -  Disciplina dei
controlli  nelle  zone  soggette  al rischio sismico - Disciplina del
contributo  di  concessione  -  Sanzioni  e  vigilanza sull'attivita'
urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
23 maggio  1994,  n. 39  e  modifica della legge regionale 17 ottobre
1983,  n. 69)  nella  parte  in cui attribuiscono al sindaco e non ai
dirigenti  la  competenza  ad  emanare  atti  di  gestione in materia
edilizia, per contrasto con gli artt. 97 e 128 della Costituzione;
        che  nel  primo  giudizio erano stati impugnati provvedimenti
amministrativi:  a) di rigetto di tre domande di concessione edilizia
in sanatoria relative ad uno stabilimento balneare, nonche' di revoca
delle  autorizzazioni  all'esercizio  di  un bar-ristorante presso lo
stabilimento   stesso,   emanati   rispettivamente  dal  responsabile
dell'area  tecnica e dal responsabile dell'area di vigilanza-corpo di
polizia  municipale  del  comune  di  Bibbona;  b) di due dinieghi di
rinnovo  -  il  primo  richiesto in via definitiva, il secondo in via
temporanea    -    delle    concessioni   demaniali   marittime   per
l'utilizzazione  di  un  tratto di arenile, emanati dal dirigente del
dipartimento  delle  politiche territoriali e ambientali, area porti,
aeroporti e centri intermodali della Regione Toscana;
        che  nel  secondo  giudizio  (in fase cautelare) era, invece,
stato  impugnato  l'atto  di  ingiunzione  di  demolizione  di  opere
ritenute  abusive  perche'  eseguite in difformita' dalla concessione
edilizia, emanato da un dirigente del comune di Porto Azzurro;
        che  in  entrambi i giudizi a quibus si deduce, tra gli altri
motivi  di  censura, l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati per
incompetenza,  perche'  adottati  da dirigenti (rectius: nonche', per
alcuni  di  essi,  da  responsabili  comunali  di  settore) e non dal
sindaco, secondo quanto previsto dalla normativa regionale denunciata
(che,  in  punto  di  rilevanza,  dovrebbe  trovare  applicazione nei
processi,  atteso  che  gli  atti  impugnati sarebbero stati adottati
successivamente all'entrata in vigore della legge stessa);
        che  le  norme  denunciate,  secondo i giudici rimettenti, si
porrebbero in contrasto con gli artt. 97 e 128 della Costituzione;
        che,  sotto il primo profilo, si osserva che la legge statale
8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) ha fissato
il  principio  per  cui  i poteri di indirizzo e di controllo - anche
nella  materia  oggetto  dei  giudizi a quibus - spettano agli organi
politici,  mentre  l'attivita'  propriamente  gestionale  compete  ai
dirigenti (art. 51, commi 2 e 3 lettera f);
        che  la  suddetta  separazione tra politica e amministrazione
sarebbe   stata  confermata  e  precisata  da  successivi  interventi
legislativi  (decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, recante
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
legge   15 maggio  1997,  n. 127,  recante  "Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione  e di controllo"; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
recante  "Nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e  di
rapporti  di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle  controversie  di  lavoro  e  di  giurisdizione amministrativa,
emanate  in  attuazione  dell'art. 11,  comma 4, della legge 15 marzo
1997,  n. 59";  legge  16 giugno  1998, n. 191, recante "Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica");
        che  le  norme  impugnate  - attribuendo, di converso, poteri
gestionali   ad  organi  politici  (il  sindaco)  -  violerebbero  il
principio  di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione, il
cui rispetto imporrebbe, nella prospettiva dei giudici rimettenti, il
mantenimento della distinzione tra competenze tecnico-gestionali e di
indirizzo politico;
        che,  sotto  il  secondo profilo, il Tribunale amministrativo
regionale  della  Toscana  osserva che compete al legislatore statale
dettare  con leggi generali i principi nel cui ambito puo' esplicarsi
l'autonomia degli enti locali;
        che le norme regionali censurate - contenendo regole relative
alla  struttura  degli uffici e alla definizione e ripartizione delle
funzioni  - avrebbero, pertanto, inciso sull'autonomia organizzatoria
dell'ente  locale  attuando una "indebita ingerenza nell'esercizio di
un  potere  normativo  che in subiecta materia spetta unicamente allo
Stato";
        che in entrambi i giudizi si e' costituita la Regione Toscana
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata;
        che   nel  primo  giudizio  (r.o.  n. 638  del  2001)  si  e'
costituito  il  resistente  del  processo  a  quo  chiedendo  che  la
questione   sia   dichiarata   inammissibile   ovvero  manifestamente
infondata;
        che  in detto giudizio si e' costituito anche l'ente comunale
che,  pur  ritenendo  nel  merito la questione di incostituzionalita'
fondata,  dubita  della rilevanza della questione stessa poiche', nel
caso  di  specie,  sussisterebbe  la  competenza del sindaco che - in
mancanza  di  personale con qualifica dirigenziale - avrebbe delegato
un  funzionario dell'ufficio preposto alla gestione dell'area tecnica
secondo  quanto  consentito  dall'art. 51,  comma  3-bis  della legge
n. 142 del 1990;
        che  nel  secondo  giudizio  (r.o.  n. 671  del  2001)  si e'
costituita   la  Regione  Toscana  chiedendo  che  la  questione  sia
dichiarata inammissibile e infondata;
        che con due memorie depositate nell'imminenza della camera di
consiglio,  la  Regione Toscana ha chiesto che vengano restituiti gli
atti  ai  giudici  rimettenti - per la sopravvenuta entrata in vigore
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo
V  della parte seconda della Costituzione) che ha abrogato l'art. 128
della  Costituzione - affinche' la questione possa essere riesaminata
in base al mutato quadro costituzionale intervenuto.
    Considerato  che,  successivamente all'emanazione della ordinanza
di  rimessione,  e' stata promulgata ed e' entrata in vigore la legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione);
        che,   pertanto,   in   via  del  tutto  preliminare,  stante
l'intervenuta  abrogazione di una delle norme invocate come parametro
(art. 128  della  Costituzione)  e  la sopravvenuta innovazione anche
nella   ripartizione   delle   competenze   non   solo   nel  settore
urbanistico-governo del territorio, ma anche in quello delle funzioni
e  degli  aspetti  organizzativi  e  ordinamentali  dei  comuni e dei
relativi  poteri  regolamentari (artt. 117 e 118 della Costituzione),
si  rende  necessario  disporre la restituzione degli atti ai giudici
rimettenti  per  un  nuovo  esame  dei  termini della questione (cfr.
ordinanze  n. 166, n. 14 e n. 9 del 2002; n. 382, n. 397 e n. 416 del
2001).