ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1033 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1997 dalla Corte d'appello di Milano, iscritta al n. 926 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che, con ordinanza in data 14 ottobre 1997, pervenuta a questa Corte l'8 novembre 2001, la Corte d'appello di Milano, quale giudice di rinvio, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1033 del codice civile, nella parte in cui "non prevede anche l'obbligo di dare passaggio, analogo a quello dovuto alle condotte di acque, a tubi o ad altri condotti per la fornitura di gas metano"; che il remittente premette che la Corte di cassazione, con sentenza n. 11130 del 1992, nel cassare, con rinvio, la sentenza con la quale era stata accolta la domanda delle attrici ed era stata costituita una servitu' coattiva di "metanodotto" in favore del fondo delle stesse, ha affermato il seguente principio di diritto: "qualora non ricorrano le specifiche figure di servitu' coattive previste dal codice civile, negli artt. da 1033 a 1057, ovvero da leggi speciali - e, nella specie, invocandosi una servitu' di "metanodotto", non legislativamente prevista, si rientrava in tale ipotesi, - non puo' essere invocata la disciplina dell'art. 1032 cod. civ. e seguenti, trattandosi di disposizioni speciali, non estensibili all'infuori dei casi espressamente considerati"; che, ad avviso del giudice a quo nella interpretazione imposta dalla Corte di cassazione, l'art. 1033 cod. civ. contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, essendo identici i "bisogni della vita" soddisfatti dall'acqua e dall'energia termica in genere, essendo le esigenze di fruizione dell'una e dell'altra egualmente diffuse nella popolazione, sussistendo identita' di interesse pubblico tra la fruizione in massa dell'acqua corrente proveniente dal pubblico acquedotto e la fruizione del gas metano (energia pulita e meno costosa) attinto alla rete pubblica (meglio controllabile e piu' idonea, rispetto agli impianti autonomi, a garantire l'incolumita' dei singoli), non essendo dissimili le opere necessarie alla conduzione dell'acqua e del gas metano, e non potendosi ormai ravvisare una maggiore pericolosita' delle condutture del gas rispetto a quelle dell'acqua, attesa l'avanzata tecnologia e le specifiche prescrizioni legislative di sicurezza delle condutture del metano e dei relativi impianti, il fatto che siano diversamente tutelate le esigenze di approvvigionamento dell'acqua e del metano sarebbe lesivo del principio di eguaglianza; che la medesima disposizione contrasterebbe altresi' con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, giacche' limiterebbe diversamente il diritto di proprieta' dei singoli, rendendolo coercibile a fini di utilita' sociale solo nel caso dell'acqua e non anche nel caso del metano. Considerato che il remittente sollecita una pronuncia con la quale l'ambito di operativita' dell'articolo 1033 del codice civile, che prevede la costituzione coattiva della servitu' di acquedotto, sia esteso a comprendere la possibilita' di costituire coattivamente la servitu' di metanodotto; che tale richiesta e' formulata sulla base del rilievo che l'energia termica costituirebbe oggi un bisogno della vita al pari dell'acqua e della ritenuta insussistenza di qualsivoglia componente di maggior pericolosita' nel trasporto attraverso condutture del gas metano rispetto al trasporto dell'acqua; che le situazioni poste a raffronto dal giudice a quo non possono essere ritenute a tal punto omogenee da imporre, quale soluzione costituzionalmente obbligata, l'estensione della possibilita' di costituire coattivamente anche la servitu' di gasdotto; che, infatti, pur tenendo conto, come invita a fare il remittente, del fatto che la distribuzione del gas metano tende ad intensificarsi sempre piu', anche per la molteplicita' degli impieghi di cui tale fonte di energia e' suscettibile, vale ad escludere la prospettata identita' di situazioni il rilievo che le utilita' conseguibili dall'impiego del metano, a differenza di quelle connesse alla utilizzazione dell'acqua, possono essere acquisite anche con altre fonti di energia; sicche' non appare irragionevole la valutazione che il legislatore ha compiuto allorche' ha previsto la costituzione coattiva della servitu' di acquedotto e non anche di metanodotto; che alla affermazione di un diritto alla costituzione di servitu' coattiva di metanodotto non puo' certo pervenirsi considerando questa quale soluzione necessitata derivante dalla scelta del legislatore di favorire la diffusione del gas metano; che, se tale indirizzo legislativo non puo' essere negato, ed e' anzi ravvisabile in molteplici atti normativi (v., in particolare, legge 29 settembre 1964, n. 847; legge 28 novembre 1980, n. 784, art. 11; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 205, art. 3; decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), da esso non e' possibile desumere anche la scelta di un modello coercitivo nella disciplina dei rapporti tra fondi vicini che solo il legislatore potrebbe introdurre (come fece a coronamento di un programma di elettrificazione generalizzato del Paese) e che non puo' essere assunto da questa Corte come costituzionalmente vincolato proprio a causa dell'esistenza di fonti di energia alternative, di modalita' tecniche di approvvigionamento del gas metano diverse dal trasporto attraverso condutture e, infine, della possibilita' di giungere al medesimo risultato mediante atti di esercizio dell'autonomia privata; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.