ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 3,
della  legge  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001,
n. 28  (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in
materia   di  deflusso  minimo  vitale  delle  derivazioni  d'acqua),
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
notificato il 30 gennaio 2002, depositato in cancelleria l'8 febbraio
2002 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  21 maggio  2002  il  giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la
Regione Friuli-Venezia Giulia.
    Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'articolo 1, comma 3,
della  legge  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001,
n. 28  (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in
materia   di  deflusso  minimo  vitale  delle  derivazioni  d'acqua),
denunciandone  il  contrasto  con  l'art. 117, primo e secondo comma,
lettera l) (recte: lettera s), della Costituzione;
        che   la   disposizione  impugnata  dichiara  di  voler  dare
attuazione  all'art. 22,  comma  3, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
e  recepimento  della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle  acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione   delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati
provenienti  da  fonti  agricole),  il  quale  dispone che le regioni
possono   definire  obblighi  di  installazione  e  manutenzione  dei
dispositivi  per la misurazione dei volumi di acqua pubblica derivati
sulla  base  delle  linee-guida  per  la predisposizione del bilancio
idrico  di  bacino  (definite  dal  Ministro  dei lavori pubblici, di
concerto  con  gli  altri  Ministri competenti e previa intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province  autonome di Trento e di Bolzano) e dei criteri adottati dai
comitati istituzionali delle autorita' di bacino;
        che  secondo  l'Avvocatura  dello  Stato,  non essendo ancora
state  adottate  le linee-guida ministeriali, la disposizione oggetto
di  impugnativa si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma,
della Costituzione;
        che  inoltre, continua il ricorrente Presidente del Consiglio
dei  ministri,  l'art. 3,  comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2001, n. 265
(Norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  per  il  trasferimento  dei  beni del demanio
idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche
e  di  difesa  del suolo) prevede che le direttive sulla gestione del
demanio  idrico,  ricomprese  tra  i  compiti  di  rilievo  nazionale
riservati  allo Stato ai sensi dell'art. 88, comma 1, lettera p), del
d.lgs.  31 marzo  1998,  n. 112  (Conferimento  di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  Capo  I  della  legge  15 marzo  1997, n. 59), siano
definite d'intesa con la regione;
        che  percio',  per questi profili, la materia, riguardando la
tutela   dell'ambiente   e   dell'ecosistema,  sarebbe  di  esclusiva
competenza  statale,  ai  sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione;
        che   si   e'   costituito   in   giudizio,  per  la  Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  il  Presidente  della giunta regionale, e ha
chiesto a questa Corte di dichiarare il ricorso statale inammissibile
e comunque infondato;
        che la regione sostiene in primo luogo che il ricorso statale
derivi  da  una  inesatta individuazione del parametro costituzionale
asseritamente  violato,  in  quanto il ricorrente denuncia la lesione
dell'art. 117  della  Costituzione,  che  non troverebbe applicazione
alle regioni ad autonomia speciale, qual e' la Regione Friuli-Venezia
Giulia;
        che, prosegue la difesa della regione, alla luce dell'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V  della  parte seconda della Costituzione), il quale stabilisce che,
fino  all'adeguamento  dei rispettivi statuti, le modifiche apportate
al  Titolo  V,  Parte  II, della Costituzione si applicano anche alle
regioni  ad  autonomia  differenziata  "per le parti in cui prevedono
forme  piu'  ampie  di  autonomia rispetto a quelle gia' attribuite",
risulterebbe  arbitrario  far  valere  quale parametro di valutazione
della  legittimita'  costituzionale  di  una  legge  di  una  regione
speciale i limiti che l'art. 117 Cost. pone alla potesta' legislativa
delle regioni ordinarie;
        che   pertanto   la   regione  chiede  che  la  questione  di
legittimita'    costituzionale,    incardinata    su   un   parametro
inapplicabile  alla  legge  impugnata,  sia  dichiarata,  per  questo
profilo, inammissibile;
        che, quanto al motivo del ricorso con il quale si denuncia il
contrasto  della  legge  regionale  n. 28  del  2001 con la normativa
comunitaria,  la  difesa  regionale,  premesso  che  l'assenza di una
specifica    illustrazione    della    censura    dovrebbe   renderla
inammissibile, sostiene comunque che essa sia infondata;
        che   infatti   la   legge  regionale  impugnata,  lungi  dal
disattendere obblighi comunitari, sarebbe rivolta a favorire la piena
operativita' della disciplina di fonte europea, la quale risulterebbe
altrimenti  impedita  dall'inerzia del Governo nella emanazione delle
linee-guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino;
        che  d'altro canto il dovere di conformarsi alle linee-guida,
che  la  regione  friulana  non nega, non escluderebbe che, quando lo
Stato rimanga inerte, le regioni possano e anzi debbano attivarsi per
assicurare  gli  interessi  ambientali  che  la  legislazione statale
dichiara di voler tutelare;
        che  dunque  l'inadempimento  di  obblighi  comunitari che lo
Stato  denuncia  non sarebbe imputabile alla legge regionale, ma alla
mancata  emanazione,  da  parte dello Stato, delle linee-guida di cui
all'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999.
    Considerato  che  il  ricorrente, nel prospettare la questione di
legittimita'  costituzionale  in  riferimento  all'articolo 117 della
Costituzione,  omette  del tutto di considerare che tale disposizione
disciplina  il  riparto  dei  poteri  legislativi  tra  lo Stato e le
regioni  a statuto ordinario e non spende argomenti per dimostrare se
e  in  quali  termini  essa  si  applichi nei confronti della Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  che  e'  retta, come noto, da uno statuto di
autonomia speciale;
        che  per  tale  profilo  la  questione deve essere dichiarata
inammissibile,  i ricorsi che promuovono le questioni di legittimita'
costituzionale   in   via   di  azione  dovendo  indicare,  ai  sensi
dell'art. 34  della legge 11 marzo 1953, n. 87, le disposizioni della
Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate;
        che,  inoltre,  quanto  alla  denunciata violazione, da parte
della   legge   regionale  impugnata,  di  obblighi  derivanti  dalla
normazione  di  fonte europea, con conseguente lesione dell'art. 117,
primo  comma,  della Costituzione, la censura e' formulata in termini
del   tutto   generici,   mancando  ogni  indicazione  relativa  alle
disposizioni  delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE con le quali la
legge  regionale  impugnata  si  porrebbe in contrasto e lamentandosi
solo  il  mancato  rispetto  di  "orientamenti comunitari" non meglio
specificati;
        che  dunque,  in quanto formulato in maniera generica e sulla
base di un parametro costituzionale non applicabile alla disposizione
oggetto  di  impugnativa,  il ricorso deve dichiararsi manifestamente
inammissibile.