ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'articolo 11 della
legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione   dello   straniero)   e   dell'articolo  13  del  decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 2001 dal
Tribunale  di Milano, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2002 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 10, 1a serie
speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sul
reclamo  proposto  ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 12, comma 4,
della  legge  30 luglio  1990,  n. 217  (Istituzione del patrocinio a
spese  dello  Stato  per  i non abbienti) avverso un provvedimento di
diniego  di  ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  e di
liquidazione  dei  relativi compensi, con ordinanza in data 4 ottobre
2001  ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli 11 della
legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione  dello  straniero)  e 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998,   n. 286   (Testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  "nella  parte  in  cui prevedono l'automatica ammissione
degli  stranieri  al  beneficio  del  patrocinio  a spese dello Stato
indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante
situazione reddituale";
        che,  ad  avviso del remittente le disposizioni censurate, le
quali prevedono che, nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti
di  espulsione  amministrativa,  "lo straniero e' ammesso al gratuito
patrocinio  a spese dello Stato", pur nella equivocita' della dizione
utilizzata,  debbono  essere  interpretate  nel senso che con esse il
legislatore  abbia  inteso riferirsi alla disciplina del patrocinio a
spese  dello Stato di cui alla legge n. 217 del 1990, come confermato
dal  tenore dei successivi articoli 3 e 20 del d.P.R. 31 agosto 1999,
n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  l'immigrazione  e  norme  sulla condizione
dello   straniero,   a   norma  dell'art. 1,  comma  6,  del  decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286) e dal contenuto della sentenza
n. 105 del 2001 di questa Corte;
        che,  tuttavia,  secondo il giudice a quo gli articoli 3 e 20
del  d.P.R.  n. 394  del  1999  andrebbero  disapplicati,  in quanto,
subordinando  l'ammissione  al  patrocinio  a  spese dello Stato alla
ricorrenza  dei  presupposti  di  cui  alla legge n. 217 del 1990, si
porrebbero  in  contrasto  con  le  disposizioni  censurate,  di  cui
costituiscono    regolamento    attuativo,   disposizioni   che   non
prevederebbero  la  sussistenza  di  tali  presupposti e sancirebbero
l'ammissione automatica e generalizzata dello straniero al beneficio;
        che  i citati articoli 11 della legge n. 40 del 1998 e 13 del
decreto  legislativo n. 286 dello stesso anno violerebbero l'articolo
3  della  Costituzione, in quanto determinerebbero una ingiustificata
disparita'   di   trattamento   tra   gli  stranieri  destinatari  di
provvedimento   di   espulsione   amministrativa,   ammessi  in  modo
generalizzato  ed  automatico  al patrocinio a spese dello Stato, e i
cittadini  italiani e gli stranieri sottoposti a procedimento penale,
il   cui  accesso  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  e'  invece
condizionato  alla  sussistenza  dei  requisiti stabiliti dalla legge
n. 217 del 1990;
        che le disposizioni censurate contrasterebbero con l'articolo
3  della  Costituzione  anche per l'ulteriore profilo che, mentre nel
procedimento  penale  l'ammissione  dello  straniero  al patrocinio a
spese dello Stato e' subordinata, a seguito della sentenza n. 219 del
1995   di   questa   Corte,   ad  una  vera  e  propria  attestazione
dell'autorita'  consolare  circa  la  veridicita' delle dichiarazioni
contenute  nella relativa istanza, nel procedimento di cui al decreto
di  espulsione  l'ammissione dello straniero a tale beneficio sarebbe
addirittura  svincolata  dall'onere  di allegazione della sussistenza
dei presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 217 del 1990;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
        che,  secondo  la  difesa erariale, le disposizioni censurate
andrebbero  interpretate  "in modo diverso rispetto a quanto ritenuto
dal  Tribunale di Milano e, soprattutto, in modo non contrastante con
i parametri costituzionali";
        che,   in   particolare,  il  riferimento  all'ammissione  al
patrocinio  a  spese  dello  Stato  non  dovrebbe  essere inteso come
ammissione   generalizzata  ed  automatica  degli  stranieri  a  tale
patrocinio, ma come "richiamo e rinvio alla disciplina dell'istituto,
ivi  comprese  pertanto  le  disposizioni relative alle condizioni di
ammissibilita' ed accoglibilita' della relativa istanza di ammissione
previste  dalla legge n. 217 del 1990", come confermato dal combinato
disposto  degli  articoli 3, comma 4, e 20 del d.P.R. 31 agosto 1999,
n. 394, che prevedono espressamente la subordinazione dell'ammissione
al  patrocinio  a  spese dello Stato alla sussistenza dei presupposti
indicati dalla citata legge n. 217 del 1990.
    Considerato  che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e'
stato  emanato  e pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta
Ufficiale"  del  15 giugno  2002  (n. 126/L)  il  decreto legislativo
30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di  spese  di  giustizia),  il  quale,  all'articolo 299, ha
disposto  dalla  data  della  sua  entrata  in vigore (1 luglio 2002)
l'abrogazione,   tra   numerose  altre,  di  una  delle  disposizioni
censurate,  e  cioe'  dell'art. 13,  comma  10,  ultimo  periodo, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, limitatamente alle parole
"e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e";
        che  l'art. 142  del  decreto  legislativo n. 113 del 2002 ha
dettato  una  nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel
"processo  avverso  il  provvedimento  di espulsione del cittadino di
Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea, di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
        che  il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti
al giudice remittente, perche' valuti se la questione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante.