ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
16 gennaio   2001   relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dall'on. Giovanni  Di  Fonzo nei confronti di Nicola Fosco,
promosso   dal   Tribunale   di   Lanciano,  con  ricorso  depositato
l'8 ottobre  2001  ed  iscritto al n. 201 del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  del 3 maggio 2001, depositato nella
cancelleria  della Corte l'8 ottobre 2001, il Tribunale di Lanciano -
investito  di  un  giudizio  civile  promosso  da  Nicola  Fosco  nei
confronti   dell'on. Giovanni  Di  Fonzo,  membro  della  Camera  dei
deputati,  per  ottenerne  la  condanna al risarcimento dei danni, in
relazione  ad  espressioni  utilizzate  da  quest'ultimo nel corso di
interviste  ad  organi  di stampa e trasmissioni televisive, ritenute
dall'attore  offensive  -  ha sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  nei  confronti  della  Camera  dei deputati, in
relazione  alla  deliberazione adottata dalla Assemblea il 16 gennaio
2001(documento  IV-quater,  n. 164), con la quale e' stato dichiarato
che  i  fatti  per  i  quali  e'  in corso il procedimento concernono
opinioni espresse dal deputato Di Fonzo nell'esercizio delle funzioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che  il  tribunale ricorrente - dopo aver esposto i fatti che
hanno   dato   luogo  alla  vicenda  processuale  ed  analizzato,  in
particolare,  le  dichiarazioni  indicate nell'atto di citazione come
asseritamente   diffamatorie   -   ritiene   che,   alla  luce  della
giurisprudenza di questa Corte, la deliberazione di insindacabilita',
della  quale  si  chiede l'annullamento, sia frutto "di una erronea e
non  corretta valutazione dei presupposti fissati dall'art. 68, comma
1,  Cost.alla  operativita'  della  irresponsabilita'  dei membri del
Parlamento",  in  quanto  relativa  ad  atti  privi  di  un effettivo
collegamento funzionale con l'attivita' parlamentare, cosi' menomando
la sfera delle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria.
    Considerato  che, in questa fase, occorre delibare esclusivamente
se  il  ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le  parti,  se  sussistano  i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva  decisione  anche  in  ordine all'ammissibilita' (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
        che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Lanciano
e' legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente,  per  il  procedimento  del  quale  e' investito, la
volonta'  del  potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle
funzioni   giurisdizionali   svolte   in  posizione  di  indipendenza
costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  tribunale  ricorrente  denuncia la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione  -  ritenuta  illegittima  - con la quale la Camera dei
deputati  ha  qualificato  come  insindacabili  le  dichiarazioni del
parlamentare,  cui  si  riferisce  il  giudizio,  in  quanto comprese
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.