ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 16 gennaio 2001 relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Giovanni Di Fonzo nei confronti di Nicola Fosco, promosso dal Tribunale di Lanciano, con ricorso depositato l'8 ottobre 2001 ed iscritto al n. 201 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che, con ricorso del 3 maggio 2001, depositato nella cancelleria della Corte l'8 ottobre 2001, il Tribunale di Lanciano - investito di un giudizio civile promosso da Nicola Fosco nei confronti dell'on. Giovanni Di Fonzo, membro della Camera dei deputati, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, in relazione ad espressioni utilizzate da quest'ultimo nel corso di interviste ad organi di stampa e trasmissioni televisive, ritenute dall'attore offensive - ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea il 16 gennaio 2001(documento IV-quater, n. 164), con la quale e' stato dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Di Fonzo nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che il tribunale ricorrente - dopo aver esposto i fatti che hanno dato luogo alla vicenda processuale ed analizzato, in particolare, le dichiarazioni indicate nell'atto di citazione come asseritamente diffamatorie - ritiene che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la deliberazione di insindacabilita', della quale si chiede l'annullamento, sia frutto "di una erronea e non corretta valutazione dei presupposti fissati dall'art. 68, comma 1, Cost.alla operativita' della irresponsabilita' dei membri del Parlamento", in quanto relativa ad atti privi di un effettivo collegamento funzionale con l'attivita' parlamentare, cosi' menomando la sfera delle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria. Considerato che, in questa fase, occorre delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilita' (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87); che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Lanciano e' legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale e' investito, la volonta' del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita; che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta; che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione - ritenuta illegittima - con la quale la Camera dei deputati ha qualificato come insindacabili le dichiarazioni del parlamentare, cui si riferisce il giudizio, in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione); che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.