ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge
della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di
commercio  in  attuazione  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,
n. 114),  promosso  con  ordinanza del 25 ottobre 2001 dal giudice di
pace  di  Foligno  nel  procedimento  civile  vertente  tra la s.a.s.
Brunozzi  Angela  e  il  Comune  di  Foligno,  iscritta al n. 124 del
registro  ordinanze  2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto l'atto di intervento della Regione Umbria;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un giudizio di opposizione avverso
un'ordinanza-ingiunzione  proposto  in  base  alla  legge 24 novembre
1981, n. 689, il giudice di pace di Foligno ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 41 e 117 della
Costituzione,  dell'art. 31 della legge della Regione Umbria 3 agosto
1999,  n. 24  (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
        che  il  giudice  remittente  -  dopo  aver  osservato che la
questione   e'   rilevante   perche'  "dalla  sua  soluzione  dipende
direttamente la legittimita' del potere impositivo in forza del quale
e' stato emesso l'impugnato provvedimento" - rileva che l'art. 15 del
decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 114,  distingue  le vendite
straordinarie  in vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e
vendite promozionali, delegando alla potesta' normativa delle Regioni
soltanto la regolazione dei primi due tipi di vendite, con esclusione
di quelle promozionali;
        che, pertanto, essendo indiscutibilmente in corso una vendita
promozionale,   a   suo  dire  non  appare  infondato  il  dubbio  di
legittimita' costituzionale della norma impugnata, dovendosi ritenere
che   la  regolazione  di  tale  forma  commerciale  sia  rimasta  di
competenza  normativa  dello  Stato,  sicche'  la  norma regionale in
questione  andrebbe  a  violare  entrambi  i parametri costituzionali
richiamati;
        che  e'  intervenuta  in  giudizio  la  Regione  Umbria,  con
articolata  memoria difensiva, rilevando in rito l'inammissibilita' e
nel merito l'infondatezza della prospettata questione.
    Considerato che, successivamente alla proposizione della presente
questione  di  legittimita'  costituzionale,  e' entrata in vigore la
legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al titolo V
della  parte  II della Costituzione), il cui articolo 3 ha totalmente
modificato  l'art. 117  Cost., invocato come parametro nel giudizio a
quo;
        che,  in  considerazione  di tale modifica che va ad innovare
l'intero  quadro  normativo,  si  rende preliminarmente necessaria la
restituzione  degli  atti  al  giudice remittente perche' riesamini i
termini della questione a suo tempo sollevata.