ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto
legislativo   30 aprile   1997,   n. 165  (Attuazione  delle  deleghe
conferite  dall'articolo  2,  comma  23,  della  legge 8 agosto 1995,
n. 335,  e  dall'articolo  1, commi 97, lettera g), e 99, della legge
23 dicembre  1996,  n. 662,  in  materia  di armonizzazione al regime
previdenziale  generale  dei  trattamenti pensionistici del personale
militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  nonche'  del  personale  non  contrattualizzato  del pubblico
impiego),  promosso con ordinanza del 18 settembre 2001 dal Tribunale
amministrativo   regionale   della  Sicilia,  sezione  distaccata  di
Catania,   sul  ricorso  proposto  da  Zanghi'  Salvatore  contro  il
Ministero dell'interno, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2002
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1a serie
speciale, dell'anno 2002.
    Visto l'atto di costituzione di Zanghi' Salvatore, nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore
Francesco Amirante;
    Uditi  l'avvocato  Aldo Tigano per Zanghi' Salvatore e l'avvocato
dello  Stato  Giuseppe  Stipo  per  il  Presidente  del Consiglio dei
ministri.
    Ritenuto  che  nel  corso  del  giudizio promosso da un ispettore
superiore della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento
col quale il Ministro dell'interno aveva respinto la sua richiesta di
collocamento  in  ausiliaria,  il  Tribunale amministrativo regionale
della  Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 3 e 97
della  Costituzione,  dell'art. 3  del  decreto legislativo 30 aprile
1997,  n. 165  (Attuazione  delle  deleghe conferite dall'articolo 2,
comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi
97,  lettera  g),  e  99,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, in
materia  di  armonizzazione  al  regime  previdenziale  generale  dei
trattamenti  pensionistici  del  personale  militare,  delle Forze di
polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, nonche' del
personale non contrattualizzato del pubblico impiego);
    che  il  ricorrente,  posto  in  congedo, per raggiunti limiti di
eta',  a decorrere dal 1 settembre 2000, avrebbe teoricamente diritto
ad   essere   trattenuto   in   ausiliaria  fino  al  compimento  del
sessantacinquesimo  anno di eta', secondo quanto disposto dalla norma
impugnata, il che darebbe conto della rilevanza della questione;
        che  a tale trattenimento osta il tenore della norma medesima
la  quale,  letta  in coordinamento con l'art. 1 dello stesso decreto
legislativo,  dimostra  che  il  collocamento  in  ausiliaria  e'  un
istituto  che riguarda esclusivamente il personale militare, sicche',
contrariamente  a  quanto  sostenuto dal ricorrente, la norma oggetto
del  presente  giudizio  non  sarebbe  suscettibile  di  una  lettura
estensiva;
        che    l'esclusione    dell'ausiliaria   per   il   personale
appartenente  alla  Polizia  di Stato, cioe' non avente una struttura
"militare",  appare tuttavia al Tribunale amministrativo regionale in
contrasto con gli indicati parametri costituzionali;
        che  i  rigorosi  limiti  temporali di applicabilita' di tale
istituto,  infatti,  non  possono  giustificarsi  per il fatto che il
personale  militare  venga  collocato  a riposo prima di quello della
Polizia di Stato, perche' l'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del
1997  ha  equiparato  i limiti di eta' per la cessazione dal servizio
nei confronti di tutto il personale di cui all'art. 1, di modo che la
denunciata  diversita'  di  trattamento fra le varie Forze di polizia
sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza;
        che   la   menzionata  esclusione  appare  al  remittente  in
contrasto anche con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione,
perche'  le  modalita'  di  utilizzazione  del personale collocato in
ausiliaria  non  corrispondono  necessariamente  ai compiti che detto
personale  svolgeva  quando  era  in servizio, sicche' non consentire
agli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato  di essere utilizzati in
mansioni  solitamente  di  carattere  amministrativo si risolve nella
privazione,  per  la  pubblica amministrazione, della possibilita' di
fruire  di  personale  dotato di una qualificazione professionale del
tutto corrispondente a quella del personale militare;
        che il Tribunale amministrativo regionale, pertanto, chiede a
questa    Corte    una   sentenza   che   dichiari   l'illegittimita'
costituzionale  della  norma impugnata nella parte in cui non prevede
la  possibilita'  di collocamento in ausiliaria di tutto il personale
indicato nell'art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 1997;
        che  si  e'  costituito in giudizio il ricorrente, insistendo
per l'accoglimento della questione;
    che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione venga dichiarata manifestamente
infondata.
    Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Sicilia,  sezione  distaccata  di  Catania, ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione,  dell'art. 3  del  decreto  legislativo 30 aprile 1997,
n. 165,   nella   parte   in  cui  non  prevede  la  possibilita'  di
collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell'art. 1
del medesimo decreto, e percio' anche degli appartenenti alla Polizia
di Stato, corpo ad ordinamento civile;
        che  il  giudice  remittente,  nel  prospettare  le  presunte
violazioni  degli  invocati  parametri  costituzionali,  ha omesso di
tenere  presente  che  il  comma  7 del denunciato art. 3 del decreto
legislativo  n. 165  del  1997  prevede  per  il  personale  "di  cui
all'art. 1  escluso  dall'applicazione  dell'istituto dell'ausiliaria
che  cessa  dal  servizio  per  raggiungimento dei limiti di eta'" un
incremento  del  montante  individuale  dei  contributi pari a cinque
volte  la  base  imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata
per l'aliquota di computo della pensione;
        che  in  tal  modo  il  legislatore delegato dimostra di aver
accolto,  su  questo  punto,  i  suggerimenti  emersi  nel  corso del
dibattito  svoltosi presso la competente Commissione della Camera dei
deputati  in  sede  di  emanazione del parere sullo schema di decreto
legislativo predisposto dal Governo;
        che   l'incremento  del  montante  contributivo  individuale,
traducendosi    in   un   aumento   del   trattamento   pensionistico
effettivamente   erogato,   assume  carattere  compensativo,  per  il
personale  che  ne  fruisce, della mancata applicazione dell'istituto
dell'ausiliaria;
        che,  ad  ulteriore  conferma che il legislatore ha inteso in
questo  modo  procedere ad una sostanziale uniformita' di trattamento
tra  le  varie Forze di polizia, sta il fatto che per il personale ad
ordinamento   militare   il   menzionato   incremento   del  montante
contributivo  "opera  in  alternativa  al collocamento in ausiliaria,
previa opzione dell'interessato";
        che,  pertanto,  la  presunta  violazione  del  principio  di
eguaglianza  non  sussiste,  perche'  la  legge  prevede un beneficio
alternativo  a quello del collocamento in ausiliaria per il personale
che da quest'ultima e' escluso;
        che,   una  volta  esclusa  ogni  lesione  dell'art. 3  della
Costituzione,   vengono   meno   anche   le  censure  prospettate  in
riferimento  all'art. 97  della  Costituzione,  perche' le regole del
buon  andamento  nei  pubblici uffici non impongono al legislatore di
continuare  ad  utilizzare  per  un certo tempo tutto il personale in
servizio, anche dopo il superamento dei limiti di eta';
        che,  pertanto,  la  questione di legittimita' costituzionale
deve  ritenersi manifestamente infondata in riferimento ad entrambi i
parametri richiamati.