ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile (Ricusazione del giudice), promosso con ordinanza in data 3 ottobre 2001 dal Tribunale di Sondrio, iscritta al n. 943 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida. Ritenuto che, nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare, il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3 ottobre 2001, pervenuta a questa Corte il 20 novembre 2001, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile (Ricusazione del giudice), il quale prevede che "la ricusazione sospende il processo"; che - premesso che nella specie il debitore esecutato aveva presentato, fuori termine, una istanza di ricusazione priva di riferimento a motivi specifici ed identica ad altra gia' dichiarata inammissibile dal giudice competente - il remittente osserva che la disposizione censurata lo obbliga a dichiarare la sospensione del processo, non essendo ancora intervenuta decisione alcuna sull'istanza di ricusazione da parte del tribunale, ancorche' l'istanza di ricusazione sia, come nella specie, esclusivamente finalizzata ad ottenere un provvedimento sospensivo della procedura esecutiva in corso; che il remittente ricorda che, con la sentenza n. 10 del 1997, la Corte costituzionale - nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 101 della Costituzione, dell'art. 37, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora fosse riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, faceva divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non fosse intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione - ha gia' affermato che istituti e regole processuali sono da censurare, alla luce del principio dell'indefettibile ed efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale, allorquando si prestino ad un uso distorto; che il giudice a quo ritiene l'ipotesi al suo esame analoga a quella gia' scrutinata dalla Corte, in quanto ad una prima istanza di ricusazione immotivata (dichiarata inammissibile dal tribunale) ha fatto seguito una seconda parimenti immotivata, che tuttavia dovrebbe condurre, applicando la norma censurata, alla sospensione del procedimento, essendo inibita al giudice ricusato qualsiasi valutazione in ordine all'ammissibilita' del ricorso per ricusazione; che l'art. 52, terzo comma, cod. proc. civ. si porrebbe inoltre in contrasto anche con l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto l'automatica sospensione del processo conseguente al ricorso per ricusazione del giudice consentirebbe alla parte privata, mediante il reiterato deposito di istanze di ricusazione meramente ripropositive di altre gia' dichiarate inammissibili dal giudice competente, di paralizzare unilateralmente l'iter processuale, e cio' in violazione del principio della ragionevole durata del processo, che e' compito della legge assicurare; che nel giudizio dinanzi alla Corte non vi e' stata costituzione di parti ne' intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che il Tribunale di Sondrio, nel sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile, interpreta questa norma nel senso che la sola proposizione del ricorso per ricusazione determinerebbe l'automatica sospensione del processo anche quando l'istanza di ricusazione, costituendo mera reiterazione di altra istanza gia' dichiarata inammissibile dal giudice competente, appaia carente dei requisiti formali posti dal codice per la sua ammissibilita' ed espressione di un uso distorto, teso all'esclusivo fine di procrastinare o di paralizzare l'attivita' giurisdizionale; che, nonostante l'apparente rigidita' della formula, l'art. 52, terzo comma, cod. proc. civ. si presta, secondo la giurisprudenza di legittimita' di gran lunga prevalente, la quale raccoglie le osservazioni di una diffusa dottrina, ad una lettura diversa, che riconosce in capo al giudice della causa - obbligato in ogni caso a dare corso all'istanza mediante la trasmissione del fascicolo relativo alla ricusazione al giudice competente - il potere di delibare preventivamente i presupposti formali della valida ricusazione ai fini della sospensione del giudizio, in tal modo escludendosi che un ricorso per ricusazione presentato senza rispettare le condizioni e i termini prescritti produca la sospensione del processo, non integrando esso la fattispecie che tale sospensione impone; che, pertanto, muovendo da un erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal remittente deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.