ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 52,  terzo
comma,  del  codice  di  procedura  civile (Ricusazione del giudice),
promosso  con  ordinanza  in  data  3 ottobre  2001  dal Tribunale di
Sondrio,  iscritta al n. 943 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 48, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto   che,  nel  corso  di  un  procedimento  esecutivo  per
espropriazione  immobiliare, il Tribunale di Sondrio, in composizione
monocratica  ed in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza
del  3 ottobre 2001, pervenuta a questa Corte il 20 novembre 2001, ha
sollevato  d'ufficio,  in  riferimento  agli artt. 3, 101 e 111 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52,
terzo   comma,  del  codice  di  procedura  civile  (Ricusazione  del
giudice), il quale prevede che "la ricusazione sospende il processo";
        che  -  premesso che nella specie il debitore esecutato aveva
presentato,  fuori  termine,  una  istanza  di  ricusazione  priva di
riferimento  a  motivi specifici ed identica ad altra gia' dichiarata
inammissibile  dal  giudice competente - il remittente osserva che la
disposizione  censurata  lo  obbliga  a dichiarare la sospensione del
processo,   non   essendo   ancora   intervenuta   decisione   alcuna
sull'istanza   di  ricusazione  da  parte  del  tribunale,  ancorche'
l'istanza  di  ricusazione  sia,  come  nella  specie, esclusivamente
finalizzata  ad  ottenere un provvedimento sospensivo della procedura
esecutiva in corso;
        che  il  remittente  ricorda  che,  con la sentenza n. 10 del
1997,  la  Corte  costituzionale  -  nel  dichiarare l'illegittimita'
costituzionale,   per   violazione   degli   artt. 3   e   101  della
Costituzione,  dell'art. 37,  secondo  comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui, qualora fosse riproposta la dichiarazione
di  ricusazione,  fondata  sui  medesimi  motivi,  faceva  divieto al
giudice  di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a
che  non  fosse  intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o
rigetta  la  ricusazione  -  ha  gia' affermato che istituti e regole
processuali    sono   da   censurare,   alla   luce   del   principio
dell'indefettibile   ed   efficiente   svolgimento   della   funzione
giurisdizionale, allorquando si prestino ad un uso distorto;
        che il giudice a quo ritiene l'ipotesi al suo esame analoga a
quella gia' scrutinata dalla Corte, in quanto ad una prima istanza di
ricusazione  immotivata  (dichiarata  inammissibile dal tribunale) ha
fatto seguito una seconda parimenti immotivata, che tuttavia dovrebbe
condurre,   applicando  la  norma  censurata,  alla  sospensione  del
procedimento,   essendo   inibita   al   giudice  ricusato  qualsiasi
valutazione in ordine all'ammissibilita' del ricorso per ricusazione;
        che  l'art. 52,  terzo  comma,  cod.  proc.  civ. si porrebbe
inoltre  in  contrasto  anche  con  l'art. 111,  secondo comma, della
Costituzione,   in   quanto  l'automatica  sospensione  del  processo
conseguente al ricorso per ricusazione del giudice consentirebbe alla
parte   privata,   mediante  il  reiterato  deposito  di  istanze  di
ricusazione   meramente   ripropositive   di  altre  gia'  dichiarate
inammissibili  dal giudice competente, di paralizzare unilateralmente
l'iter   processuale,  e  cio'  in  violazione  del  principio  della
ragionevole   durata   del  processo,  che  e'  compito  della  legge
assicurare;
        che   nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  non  vi  e'  stata
costituzione di parti ne' intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
    Considerato  che il Tribunale di Sondrio, nel sollevare questione
di  legittimita' costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice
di  procedura  civile,  interpreta questa norma nel senso che la sola
proposizione  del ricorso per ricusazione determinerebbe l'automatica
sospensione  del  processo  anche  quando  l'istanza  di ricusazione,
costituendo  mera  reiterazione  di  altra  istanza  gia'  dichiarata
inammissibile  dal  giudice  competente, appaia carente dei requisiti
formali  posti dal codice per la sua ammissibilita' ed espressione di
un  uso  distorto,  teso  all'esclusivo  fine  di  procrastinare o di
paralizzare l'attivita' giurisdizionale;
        che,   nonostante   l'apparente   rigidita'   della  formula,
l'art. 52,  terzo  comma,  cod.  proc.  civ.  si  presta,  secondo la
giurisprudenza  di  legittimita'  di  gran lunga prevalente, la quale
raccoglie  le  osservazioni  di  una diffusa dottrina, ad una lettura
diversa,  che riconosce in capo al giudice della causa - obbligato in
ogni  caso  a  dare  corso  all'istanza  mediante la trasmissione del
fascicolo relativo alla ricusazione al giudice competente - il potere
di  delibare  preventivamente  i  presupposti  formali  della  valida
ricusazione  ai  fini  della  sospensione  del  giudizio, in tal modo
escludendosi   che   un  ricorso  per  ricusazione  presentato  senza
rispettare   le   condizioni   e  i  termini  prescritti  produca  la
sospensione del processo, non integrando esso la fattispecie che tale
sospensione impone;
        che,   pertanto,   muovendo   da   un   erroneo   presupposto
interpretativo, la questione di legittimita' costituzionale sollevata
dal remittente deve essere dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.