IL TRIBUNALE Scogliendo la riserva di cui al verbale di udienza 22 aprile 2002 nel procedimento iscritto al n. 2323/01 R.G. vertente tra: Curatela fallimento Dis. Com. Al S.r.l., in persona del curatore dott. Alberto Ceresa, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Masala che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione; attore, e Deligios Vincenzo, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. Raffaele Salvatore che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione; convenuto, e Maddalena Marco, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. Simonetta Puggioni che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione unitamente all'avv. Tommaso Longo del Foro di Roma; convenuto, e Firinu Davide, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Loi che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo; convenuto, e Arcamone Antonio, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. Filippo Bassu che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione; convenuto, e Raius Antonio, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. Antonio Siffu che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione; convenuto, e Spanu Vincenzo, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. Antonio Siffu che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione; convenuto, e Ladu Salvatore Saverio e Bozzo Mauro Domenico, elettivamente domiciliati in Sassari presso lo studio dell'avv. Mario Bozzo che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta; chiamati in causa, e Milano Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'avv. Gian Carlo Congiatu che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di chiamata in causa; chiamata in causa; Ha emesso la seguente ordinanza. Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato il fallimento Dis. Com. Al S.r.l., in persona del curatore, conveniva in giudizio Deligios Vincenzo, Maddalena Marco, Firinu Davide, Arcamone Antonio, Raius Antonio e Spanu Vincenzo, per l'udienza del 29 ottobre 2001, al fine di sentirli condannare, per le attivita' svolte nella loro qualita' di componenti il consiglio di amministrazione della societa' fallita, al risarcimento dei danni subiti dalla stessa ai sensi degli articoli 2393 e 2394 del codice civile; premesso altresi' che, costituitisi regolarmente, i convenuti Spanu Vincenzo e Raius Antonio chiedevano al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza al fine di chiamare in causa i sindaci della societa' suddetta, Ladu Salvatore Saverio, Bozzo Mario Domenico e Carboni Doloretta, per estendere nei loro confronti la domanda di risarcimento dei danni per omessa vigilanza ai sensi dell'art. 2407, secondo comma, codice civile e che il giudice fissava la nuova udienza del 4 febbraio 2002, con termini di legge per la notifica dell'atto di chiamata in causa; premesso ancora che i convenuti suddetti provvedevano a notificare l'atto di chiamata in causa per l'udienza citata, solo a Ladu Salvatore Saverio e a Bozzo Mario Domenico, omettendo la stessa nei confronti della chiamata in causa Carboni Doloretta per mero errore materiale (in realta' l'atto e' stato notificato per due volte al Ladu); rilevato poi che i chiamati in causa Ladu e Bozzo costituendosi chiedevano un ulteriore spostamento della prima udienza al fine di citare in causa la Milano Assicurazioni S.p.a., societa' assicuratrice del Bozzo, e che il giudice fissava la nuova udienza del 22 aprile 2002; rilevato che a tale udienza Spanu Vincenzo e Raius Antonio rilevavano l'omessa notifica di cui sopra al sindaco Carboni Doloretta e chiedevano al giudice la rimessione in termini al fine di poter citare in giudizio Carboni Doloretta e che il procuratore di Bozzo e Ladu si opponeva, chiedendo che gli stessi fossero dichiarati decaduti dal diritto di chiamare in causa la Carboni e che pertanto sul punto il giudice si riservava concedendo alle parti quindici giorni per note; considerato che alla luce delle suesposte circostanze di fatto il giudice deve valutare se ai sensi dell'art. 269, secondo comma, comma c.p.c., il convenuto che abbia tempestivamente dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta di volere chiamare in causa un terzo e che abbia contestualmente chiesto il relativo spostamento della prima udienza, si debba ritenere decaduto dal relativo potere nel caso in cui non vi provveda per l'udienza fissata dal giudice istruttore, pur nel silenzio totale della norma sul punto ovvero se il convenuto possa reiterare la propria istanza anche in caso di omessa notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo; ritenuto che non prevedendo la norma in esame alcunche' sul punto sia preferibile la seconda soluzione, non potendo il giudice fissare alcun termine di natura perentoria in mancanza di una previsione espressa del legislatore (art. 152 c.p.c.) ma solo termini di natura ordinatoria ulteriormente prorogabili ai sensi dell'art. 154 c.p.c.; ritenuto pertanto che tale questione pone dubbi di legittimita' costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, se si raffronta la disposizione in esame (art. 269, secondo comma c.p.c.) con la norma contenuta nel terzo comma della medesima disposizione, in cui relativamente al potere di chiamare in causa un terzo concesso all'attore, viene espressamente prevista la fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, la cui violazione comporta inevitabilmente la decadenza dal relativo potere (art. 153 c.p.c.); ritenuto che tale diversita' di disciplina determina una ingiustificata disparita' di trattamento tra attore e convenuto, in quanto soltanto il primo e' tenuto al rispetto di un termine perentorio fissato dal giudice mentre il secondo, in mancanza di espressa previsione in tal senso, puo' reiterare la propria richiesta di differimento, anche piu' volte nel caso in cui il giudice non abbia fissato alcun termine neppure ordinatorio per l'esercizio del potere in esame ai sensi dell'art. 152 c.p.c.; ritenuto che la questione sottoposta all'esame di questa corte non sia manifestamente infondata e che la stessa sia pregiudiziale rispetto alla decisione del giudizio pendente davanti a questo giudice.