IL TRIBUNALE

    Scogliendo la riserva di cui al verbale di udienza 22 aprile 2002
nel  procedimento  iscritto al n. 2323/01 R.G. vertente tra: Curatela
fallimento Dis. Com. Al S.r.l., in persona del curatore dott. Alberto
Ceresa,   elettivamente  domiciliato  in  Sassari  presso  lo  studio
dell'avv.  Giuseppe Masala che lo rappresenta e difende per procura a
margine   dell'atto   di  citazione;  attore,  e  Deligios  Vincenzo,
elettivamente  domiciliato  in  Sassari  presso  lo  studio dell'avv.
Raffaele  Salvatore che lo rappresenta e difende per delega a margine
della   comparsa  di  costituzione;  convenuto,  e  Maddalena  Marco,
elettivamente  domiciliato  in  Sassari  presso  lo  studio dell'avv.
Simonetta  Puggioni che lo rappresenta e difende per delega a margine
della  comparsa di costituzione unitamente all'avv. Tommaso Longo del
Foro  di  Roma; convenuto, e Firinu Davide, elettivamente domiciliato
in  Sassari  presso  lo  studio  dell'avv.  Pierfrancesco  Loi che lo
rappresenta  e  difende  per  procura in calce all'atto introduttivo;
convenuto,  e  Arcamone Antonio, elettivamente domiciliato in Sassari
presso lo studio dell'avv. Filippo Bassu che lo rappresenta e difende
per  procura  in  calce  all'atto  di  citazione;  convenuto, e Raius
Antonio,  elettivamente  domiciliato  in  Sassari  presso  lo  studio
dell'avv.  Antonio  Siffu  che lo rappresenta e difende per procura a
margine  della comparsa di costituzione; convenuto, e Spanu Vincenzo,
elettivamente  domiciliato  in  Sassari  presso  lo  studio dell'avv.
Antonio  Siffu  che  lo  rappresenta  e difende per procura a margine
della comparsa di costituzione; convenuto, e Ladu Salvatore Saverio e
Bozzo  Mauro Domenico, elettivamente domiciliati in Sassari presso lo
studio dell'avv. Mario Bozzo che li rappresenta e difende per procura
a  margine  della  comparsa  di risposta; chiamati in causa, e Milano
Assicurazioni   S.p.a.,   in   persona   del  legale  rappresentante,
elettivamente  domiciliata in Sassari presso lo studio dell'avv. Gian
Carlo  Congiatu  che  la  rappresenta  e difende per procura in calce
all'atto di chiamata in causa; chiamata in causa;
    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Premesso  che  con  atto  di  citazione ritualmente notificato il
fallimento Dis. Com. Al S.r.l., in persona del curatore, conveniva in
giudizio  Deligios Vincenzo, Maddalena Marco, Firinu Davide, Arcamone
Antonio, Raius Antonio e Spanu Vincenzo, per l'udienza del 29 ottobre
2001,  al  fine di sentirli condannare, per le attivita' svolte nella
loro  qualita'  di  componenti  il consiglio di amministrazione della
societa'  fallita,  al  risarcimento dei danni subiti dalla stessa ai
sensi degli articoli 2393 e 2394 del codice civile;
    premesso  altresi'  che,  costituitisi  regolarmente, i convenuti
Spanu  Vincenzo  e  Raius Antonio chiedevano al giudice istruttore lo
spostamento  della  prima  udienza  al  fine  di  chiamare in causa i
sindaci  della societa' suddetta, Ladu Salvatore Saverio, Bozzo Mario
Domenico  e  Carboni  Doloretta,  per estendere nei loro confronti la
domanda  di  risarcimento  dei  danni  per  omessa vigilanza ai sensi
dell'art. 2407, secondo comma, codice civile e che il giudice fissava
la  nuova  udienza  del  4 febbraio 2002, con termini di legge per la
notifica dell'atto di chiamata in causa;
    premesso   ancora   che   i  convenuti  suddetti  provvedevano  a
notificare  l'atto  di chiamata in causa per l'udienza citata, solo a
Ladu  Salvatore Saverio e a Bozzo Mario Domenico, omettendo la stessa
nei  confronti  della  chiamata  in  causa Carboni Doloretta per mero
errore materiale (in realta' l'atto e' stato notificato per due volte
al Ladu);
    rilevato  poi  che i chiamati in causa Ladu e Bozzo costituendosi
chiedevano  un  ulteriore  spostamento della prima udienza al fine di
citare   in   causa   la   Milano   Assicurazioni   S.p.a.,  societa'
assicuratrice  del  Bozzo,  e che il giudice fissava la nuova udienza
del 22 aprile 2002;
    rilevato  che  a  tale  udienza  Spanu  Vincenzo  e Raius Antonio
rilevavano   l'omessa  notifica  di  cui  sopra  al  sindaco  Carboni
Doloretta e chiedevano al giudice la rimessione in termini al fine di
poter  citare  in  giudizio Carboni Doloretta e che il procuratore di
Bozzo e Ladu si opponeva, chiedendo che gli stessi fossero dichiarati
decaduti  dal  diritto di chiamare in causa la Carboni e che pertanto
sul  punto  il  giudice  si  riservava concedendo alle parti quindici
giorni per note;
    considerato che alla luce delle suesposte circostanze di fatto il
giudice deve valutare se ai sensi dell'art. 269, secondo comma, comma
c.p.c.,  il  convenuto  che  abbia  tempestivamente  dichiarato nella
comparsa  di  costituzione  e risposta di volere chiamare in causa un
terzo  e  che  abbia  contestualmente chiesto il relativo spostamento
della  prima  udienza, si debba ritenere decaduto dal relativo potere
nel  caso  in  cui  non vi provveda per l'udienza fissata dal giudice
istruttore,  pur  nel silenzio totale della norma sul punto ovvero se
il  convenuto  possa  reiterare  la  propria istanza anche in caso di
omessa notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo;
    ritenuto che non prevedendo la norma in esame alcunche' sul punto
sia  preferibile la seconda soluzione, non potendo il giudice fissare
alcun  termine  di  natura  perentoria  in mancanza di una previsione
espressa  del legislatore (art. 152 c.p.c.) ma solo termini di natura
ordinatoria ulteriormente prorogabili ai sensi dell'art. 154 c.p.c.;
    ritenuto  pertanto  che tale questione pone dubbi di legittimita'
costituzionale   in   riferimento   agli   articoli 3   e   24  della
Costituzione,  se  si  raffronta  la disposizione in esame (art. 269,
secondo  comma c.p.c.)  con  la norma contenuta nel terzo comma della
medesima  disposizione, in cui relativamente al potere di chiamare in
causa  un  terzo concesso all'attore, viene espressamente prevista la
fissazione  di  un  termine  perentorio  da parte del giudice, la cui
violazione  comporta inevitabilmente la decadenza dal relativo potere
(art. 153 c.p.c.);
    ritenuto   che   tale  diversita'  di  disciplina  determina  una
ingiustificata  disparita'  di trattamento tra attore e convenuto, in
quanto  soltanto  il  primo  e'  tenuto  al  rispetto  di  un termine
perentorio  fissato  dal  giudice  mentre  il secondo, in mancanza di
espressa previsione in tal senso, puo' reiterare la propria richiesta
di  differimento,  anche  piu'  volte  nel caso in cui il giudice non
abbia  fissato  alcun termine neppure ordinatorio per l'esercizio del
potere in esame ai sensi dell'art. 152 c.p.c.;
    ritenuto  che  la  questione sottoposta all'esame di questa corte
non  sia  manifestamente  infondata e che la stessa sia pregiudiziale
rispetto  alla  decisione  del  giudizio  pendente  davanti  a questo
giudice.