ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 18, 19, 20
e 21 del d.l. luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219 (Provvedimenti
per la citta' di Napoli), convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290
e  dell'art. 1  della legge 6 giugno 1935, n. 1131 (Espropriazioni da
eseguirsi dall'Alto Commissario per la Provincia di Napoli), promossi
con  quattro  ordinanze  emesse  il  24 gennaio  2001  dalla Corte di
cassazione e depositate rispettivamente il 29 marzo 2001, il 28 marzo
2001,  il  20 aprile  2001  ed il 28 marzo 2001, iscritte ai nn. 673,
674,  675  e  676  del  registro  ordinanze  2001  e pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  n. 37,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2001.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa.

                          Ritenuto in fatto

    Con  quattro  ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 673, 674,
675  e  676  del  2001), emesse in data 24 gennaio 2001, e depositate
rispettivamente il 29 marzo 2001, il 28 marzo 2001, il 20 aprile 2001
ed  il  28 marzo  2001, su ricorsi proposti nei confronti di sentenze
della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello
di   Napoli   relative   alla   determinazione   di   indennita'   di
espropriazione,  le  sezioni  unite  della  Corte di cassazione hanno
sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 17,
18,  19,  20 e 21 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919,
n. 219  (Provvedimenti  per  la  citta'  di Napoli), convertito nella
legge  24 agosto  1921,  n. 1290,  e dell'art. 1 della legge 6 giugno
1935,  n. 1131 (Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commissario per
la Provincia di Napoli).
    Nelle  ordinanze si traccia, anzitutto, un quadro normativo della
struttura   e   del   funzionamento  della  Giunta  speciale  per  le
espropriazioni,  istituita  con  l'art. 17  del  citato  d.l.lgt. che
attribuisce  ad  essa  la  determinazione,  in via contenziosa, delle
indennita'  per  le  espropriazioni relative a beni immobili siti nel
comune  di  Napoli  per le quali siano applicabili le disposizioni di
cui  agli  artt. 12  e  13  della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul
risanamento  della  citta'  di Napoli. L'art. 18 precisa poi che sono
devolute  alla  competenza  esclusiva della Giunta tutte le questioni
che,   in   applicazione   della   legge   25 giugno   1865,  n. 2359
(Espropriazioni   per  causa  di  utilita'  pubblica),  sarebbero  di
competenza  dell'autorita'  giudiziaria;  e l'art. 19 indica come non
suscettibili  di gravame le decisioni della Giunta, prevedendo contro
di  esse il ricorso per revocazione e il ricorso dinanzi alle sezioni
unite  della  Cassazione. La composizione della Giunta, come prevista
dallo  stesso  d.l.lgt.  -  un  magistrato  della Corte di appello di
Napoli,  con  funzioni  di presidente, e due ingegneri, di cui almeno
uno  funzionario  governativo, nominati dal Presidente della Corte di
appello  di  Napoli - e' stata successivamente modificata dall'art. 1
della  legge n. 1131 del 1935, nel senso che i due componenti tecnici
sono l'uno, ex lege, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza
di   Napoli  (l'Ufficio  tecnico  erariale);  l'altro,  un  ingegnere
particolarmente esperto nella materia. Infine, l'art. 20 del d.l.lgt.
n. 219  del  1919  pone a carico delle parti le spese del giudizio, e
l'art. 21  rinvia  ad  un  regolamento  le norme per il funzionamento
della  Giunta speciale e la procedura da seguire dinanzi alla stessa.
Detto  regolamento,  approvato  con r. d. 17 aprile 1921, n. 762, che
rinvia,  per quanto non stabilito direttamente, alle norme del codice
di  procedura  civile,  agli  artt. 13  e  14, disciplina gli onorari
spettanti  ai componenti della Giunta, il compenso al segretario e le
spese del giudizio, stabilendone la ripartizione a norma dell'art. 30
(recte:  37)  della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e la liquidazione,
per   ciascun  giudizio,  con  decreto  del  Presidente  della  Corte
d'appello di Napoli.
    Premesso  di  propendere  per la natura di giurisdizione speciale
della   Giunta,  la  Corte  di  cassazione  rimettente  sospetta,  in
particolare,  la  violazione  degli  artt. 101,  111,  24  e  3 della
Costituzione  che  determinerebbe  la  previsione  di  un onorario in
favore dei componenti della Giunta, posto direttamente a carico delle
parti,  e  liquidato  dallo  stesso Presidente della Corte d'appello,
componente  della  Giunta  (in  assenza  di  altro  magistrato da lui
designato), ritenendo che essa non possa garantire il requisito della
indipendenza   del   giudice,  e,  per  altro  verso,  sia  idonea  a
determinare  una irragionevole limitazione del diritto delle parti di
agire  in giudizio, poiche' il pagamento di un corrispettivo, ponendo
l'attivita'  di  giudizio  in  una relazione sinallagmatica, potrebbe
rappresentare un ostacolo frapposto all'esercizio di quel diritto.
    In   relazione  alla  medesima  previsione,  nella  ordinanza  di
rimessione si formulano sospetti di illegittimita' costituzionale per
contrasto  con i principi di parita' di trattamento e razionalita' di
cui  all'art. 3  della  Costituzione,  comportando  il semplice fatto
dell'essere situato l'immobile nel territorio del comune di Napoli un
gravoso onere aggiuntivo per i litiganti.
    Viene,  inoltre,  censurata, in riferimento agli artt. 101, 111 e
25, primo comma, della Costituzione, la previsione della designazione
del componente tecnico nella persona dell'ingegnere capo dell'ufficio
tecnico erariale: il dubbio di illegittimita' costituzionale, secondo
il  Collegio rimettente, deriva dalla considerazione che tale ufficio
(UTE)  costituisce  l'organo tecnico che esprime le valutazioni degli
immobili,  e  che dette valutazioni sono di regola poste a base della
determinazione  amministrativa  dell'indennita'. La partecipazione ad
un  organo giurisdizionale di componente non indipendente, si rileva,
e'  sufficiente  a  minare  l'imparzialita'  dell'organo; al riguardo
viene  richiamata  la sentenza di questa Corte n. 33 del 1968 (che si
basa,  per  la  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale della
Giunta   giurisdizionale  amministrativa  della  Valle  d'Aosta,  sui
principi  di  imparzialita' ed indipendenza dei giudici sanciti dagli
artt. 101, comma secondo, e 108, secondo comma, della Costituzione).
    Sotto  altro  profilo,  rileva  il  Collegio che l'ingegnere capo
dell'UTE  ha  facolta'  di  delegare  la funzione di cui si tratta ad
altro  ingegnere  dell'ufficio: tale delega, non essendo il supplente
precostituito,   ma  indicato  volta  per  volta,  comporterebbe  una
configurazione  della  disciplina dei tempi e modi di investitura non
conforme   al  principio  di  cui  all'art. 25,  primo  comma,  della
Costituzione,  che  non  ammette una designazione in relazione ad una
specifica controversia gia' insorta.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Le  questioni di legittimita' costituzionale sottoposte in
via   incidentale  all'esame  della  Corte  dalle  quattro  identiche
ordinanze delle sezioni unite della Corte di cassazione sono duplici:
la prima, in ordine logicamente prioritario, riguarda la composizione
dell'organo esercitante funzioni giurisdizionali, ed, in particolare,
concerne  gli  artt. 17  -  come  modificato  dall'art. 1 della legge
6 giugno   1935,   n. 1131  (Espropriazioni  da  eseguirsi  dall'Alto
Commissario per la Provincia di Napoli) --, 18 e 19 del decreto-legge
luogotenenziale  27 febbraio  1919,  n. 219  (Provvedimenti  a favore
della  citta'  di  Napoli),  convertito  nella  legge 24 agosto 1921,
n. 1290,  nella  parte in cui prevedono la presenza, tra i componenti
della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello
di  Napoli,  quale  tecnico, dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico
erariale  o  un  suo  delegato.  Viene denunciata la violazione degli
artt. 101  e 111 nonche' - attraverso il richiamo alla sentenza n. 33
del  1968  - dell'art. 108 della Costituzione, essendo l'UTE l'organo
tecnico  che esprime le valutazioni degli immobili, di regola poste a
base della determinazione amministrativa; nonche' dell'art. 25, primo
comma, della Costituzione, avendo, inoltre, l'ingegnere capo facolta'
di    delegare    altro    ingegnere   dell'ufficio,   senza   alcuna
precostituzione del supplente.
    La  seconda  questione  attiene  agli  artt. 20 e 21 dello stesso
d.l.lgt.  n. 219 del 1919, in quanto si prevede un onorario in favore
dei  componenti  della  Giunta  speciale  a  carico  delle  parti. In
realta',  le  disposizioni denunciate prevedono semplicemente che "le
spese dei giudizi innanzi alla giunta speciale saranno a carico delle
parti  nei  limiti  indicati dall'art. 30 della legge 25 giugno 1865,
n. 2359",  e  che  le  norme per il funzionamento della stessa giunta
speciale  e  per  la  procedura  saranno  determinate  con  "speciale
regolamento".  Solo  nel regolamento si prevede un onorario spettante
ai   componenti  della  Giunta  e  le  modalita'  di  ripartizione  e
liquidazione    nonche'   di   anticipazione   a   carico   dell'ente
espropriante.
    Viene denunciata la violazione degli artt. 101, 111, 24 e 3 della
Costituzione, sotto i profili:
        a) di contrasto con il principio di indipendenza del giudice;
        b)  di  limitazione al diritto di agire in giudizio, fungendo
l'onere   delle   spese   da   deterrente   al  ricorso  alla  tutela
giurisdizionale;
        c)  di  disparita'  di  trattamento,  per  il  gravoso  onere
aggiuntivo imposto alle parti per la semplice circostanza dell'essere
l'immobile situato nel territorio del comune di Napoli.
    2.  -  Stante la identita' delle questioni sollevate, puo' essere
disposta   la   riunione   dei   quattro   giudizi   di  legittimita'
costituzionale relativi alle stesse norme, affinche' siano decisi con
unica sentenza.
    3.  -  Preliminarmente,  deve  essere sottolineato che il decreto
legislativo  8 giugno  2001,  n. 325  (Testo unico delle disposizioni
legislative  in  materia  di  espropriazione  per  pubblica utilita),
all'art. 58,  numero  50, ha disposto l'abrogazione (non retroattiva)
del  denunciato d.l.lgt. n. 219 del 1919. Tuttavia detta disposizione
non  ha  prodotto,  ne'  puo' produrre ancora, effetti, in quanto, in
data  anteriore  a quella della originaria entrata in vigore, fissata
al  1  gennaio 2002 (art. 59 t.u.), e' sopravvenuto l'art. 5 del d.l.
n. 411 del 2001 (Proroghe e differimento di termini), convertito, con
modificazioni,  dall'art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463, che
ha  operato  un  ulteriore  differimento  di  sei  mesi,  a sua volta
prorogato  al gennaio  2003  con l'art. 3 del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 122.
    Inoltre,  e'  evidente  che, nell'attuale giudizio, l'abrogazione
del  complesso  delle norme speciali per le espropriazioni nel comune
di  Napoli risalenti al 1919, e, quindi, anche della previsione di un
giudice  speciale  (Giunta  speciale  per le espropriazioni presso la
Corte d'appello di Napoli) anteriore a Costituzione (sopravvissuto in
attesa  di revisione ai sensi della VI disposizione transitoria della
Costituzione),  e'  assolutamente irrilevante rispetto alle questioni
di legittimita' costituzionale. Infatti le questioni riguardano norme
sulla composizione dell'anzidetto speciale collegio giurisdizionale e
sull'onere   delle   spese  giudiziali,  e  l'effetto  abrogativo  e'
sopravvenuto  dopo  che  si e' conclusa la fase processuale davanti a
detto   giudice   speciale,  con  pronuncia  di  sentenza,  ancorche'
impugnata per cassazione.
    4.  -  La  prima  questione,  proposta  sotto  il  profilo  della
composizione  della  Giunta  speciale  con la presenza dell'ingegnere
capo  dell'Ufficio  tecnico  erariale di Napoli o di un suo delegato,
coinvolge,  in realta', il solo art. 17 del d.l.lgt. n. 219 del 1919:
gli  artt. 18  e  19  dello  stesso  decreto sono, infatti, del tutto
estranei alla materia della composizione di detta Giunta e, pertanto,
erroneamente  il giudice a quo ha individuato in essi le disposizioni
cui  riferire  le  censure  sollevate.  Va,  pertanto,  dichiarata la
manifesta inammissibilita' della relativa questione.
    4.  1. - La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17
del d.l.lgt. n. 219 del 1919 e' fondata.
    4.   2.   -   La   previsione  che  il  dirigente  (in  servizio)
dell'ufficio,  investito,  in  sede  amministrativa,  di  compiti  di
valutazione  del  bene  espropriando,  faccia  parte del collegio con
funzioni  giurisdizionali,  con  competenza  a  determinare  in  sede
contenziosa  l'indennita'  di  espropriazione, risulta chiaramente in
contrasto  con  i  requisiti  di  imparzialita'  ed  indipendenza che
ciascun  componente  di  un organo giurisdizionale deve possedere (v.
sentenza  n. 33  del  1968).Come  posto in rilievo dal giudice a quo,
l'Ufficio  tecnico  erariale partecipa al procedimento amministrativo
di stima dei beni immobili soggetti ad espropriazione, esprimendo una
valutazione,  normalmente  posta  a  base  della  indennita'  offerta
dall'amministrazione,  la quale a sua volta costituisce l'oggetto del
giudizio  che deve essere emesso in sede giurisdizionale dalla Giunta
speciale.  Ed appunto, in tutti i casi di specie, la Corte rimettente
ha  sottolineato  che  la  Giunta  speciale  aveva operato un diretto
riferimento  alle  valutazioni  dell'UTE, essendo chiamata a decidere
anche  sul merito delle valutazioni e quindi ad esprimersi sulla loro
congruita' o meno.
    5.   -  Tale  situazione  di  illegittimita'  costituzionale  per
violazione  degli  artt. 108,  secondo  comma,  e 111, secondo comma,
della  Costituzione  (nel testo risultante dalle modifiche introdotte
con   la   legge   costituzionale  23 novembre  1999,  n. 2,  recante
"Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della
Costituzione"), viene ulteriormente aggravata dalla prevista facolta'
di   delega  ad  altro  soggetto  da  parte  dello  stesso  dirigente
l'ufficio,  senza alcuna garanzia di predeterminazione del supplente.
Con  cio'  si  determina  la ulteriore violazione dell'art. 25, primo
comma,  della  Costituzione,  potendo  la delega intervenire anche di
volta  in  volta,  in  occasione  di  singola assenza ed impedimento,
perfino  di  singolo  procedimento,  e  con assoluta discrezionalita'
nella  designazione  senza  alcuna  garanzia, necessaria in relazione
alle  funzioni  giurisdizionali da esercitare. Tale sistema e' quindi
in  contrasto  anche  con l'art. 25, primo comma, della Costituzione,
che   assicura   l'individuazione   del  giudice  attraverso  criteri
precostituiti  per  legge  si'  da garantire l'assoluta imparzialita'
(sentenza  n. 327  del 1998). La norma costituzionale, stabilendo che
nessuno  puo'  essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge,  esclude  che  vi possa essere una designazione tanto da parte
del legislatore con norme singolari, che deroghino a regole generali,
quanto  da  altri  soggetti,  dopo  che  la  controversia sia insorta
(sentenze n. 419 del 1998; n. 460 del 1994 e n. 56 del 1967).
    6.  -  La  questione  di  legittimita' costituzionale relativa al
sistema  di  onere  delle  spese  e',  invece,  priva  di fondamento.
Infatti,  la  norma  di legge che lo disciplina (art. 20 del d.l.lgt.
27 febbraio  1919,  n. 219) si limita a prevedere l'onere delle spese
dei  giudizi  innanzi  alla giunta speciale a carico delle parti, e a
fare  rinvio  ai limiti indicati nell'art. 30 (recte: 37) della legge
25 giugno 1865, n. 2359.
    La  previsione  di  onere  delle spese di giudizio a carico delle
parti non puo' comportare, di per se', alcuna violazione dei principi
costituzionali  invocati  dal  giudice  a  quo (artt. 3, 24, 101, 111
della Costituzione), costituendo anzi principio pacifico che la legge
puo'  imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui confronti
si  esercitiuna  attivita'  di  giudizio,  non esistendo una generale
garanzia  di  gratuita' della protezione giudiziaria (sentenze n. 268
del  1984; n. 30 del 1964; n. 41 del 1972). D'altro canto la norma e'
destinata  ad operare per tutti i giudizi avanti alla Giunta, essendo
irrilevanti  i modi di ripartizione e i limiti previsti per i giudizi
presso altro giudice.
    La  normativa,  invece,  relativa  a  un  onorario  a  favore dei
componenti  della  Giunta  posto  direttamente a carico delle parti e
liquidato  dallo stesso Presidente della Corte d'appello di Napoli e'
contenuta  nell'art. 13  del  regolamento  per  la  esecuzione  degli
articoli  17  e  seguenti  del d.l. luogotenenziale 27 febbraio 1919,
n. 219, recante "Provvedimenti per la citta' di Napoli" approvato con
r.d.   17 aprile  1921,  n. 762,  emanato  in  base  alla  previsione
dell'art. 21  del  citato  d.l.lgt. n. 219 del 1919. Giova ricordare,
per  completare  il  quadro  normativo  di  livello  regolamentare di
esecuzione,  che l'art. 14 dell'anzidetto regolamento pone, altresi',
un  onere  di  anticipazione  - quale che sia la prassi applicativa -
degli  onorari  e  spese  a carico dell'Amministrazione espropriante,
salvo  il  diritto di rivalsa, mediante trattenuta, sulla somma delle
indennita' liquidate, della quota a carico degli espropriati.