ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1,
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504 (Riordino della
finanza  degli  enti  territoriali,  a  norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre  1992,  n. 421), promosso con Ordinanza emessa il 11 marzo
2001 dal Tribunale di Palmi nei procedimenti civili riuniti comunita'
Montana  Versante  Tirrenico  Meridionale  contro Pellegrino Paolo ed
altra,  iscritta  al  n. 754 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 39, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo  relativo  al  pagamento  di  una somma quale prezzo della
cessione  volontaria  di  alcuni  terreni  oggetto  di  procedura  di
espropriazione per pubblica utilita', l'adito tribunale di Palmi, con
ordinanza  emessa  in  data  11 marzo 2001 (r.o. n. 754 del 2001), ha
sollevato  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
degli  enti  territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992,   n. 421),   nella  parte  in  cui  prevede  che,  in  caso  di
espropriazione  di  area  fabbricabile, l'indennita' e' ridotta ad un
importo  pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia
presentata  dall'espropriato  ai  fini dell'applicazione dell'imposta
qualora  il  valore  dichiarato  risulti  inferiore all'indennita' di
espropriazione   determinata   secondo   i  criteri  stabiliti  dalle
disposizioni vigenti;
        che,  ad  avviso  del collegio rimettente, la norma di cui si
tratta   si  porrebbe  in  contrasto  con  gli  artt. 3  e  42  della
Costituzione.  Sotto il primo profilo, essa introdurrebbe infatti una
discriminazione  tra  i soggetti proprietari di immobili sottoposti a
procedura  espropriativa,  differenziando l'ammontare dell'indennita'
da  corrispondere  in  base  alla  loro correttezza nell'adempiere il
dovere  di  contribuzione  -  dovendosi  ritenere, in base al dettato
normativo,  che  lo  stesso non trovi applicazione nel caso in cui il
proprietario  abbia omesso di presentare la denuncia ai fini dell'ICI
-  ovvero alla fedelta' della dichiarazione, dal momento che la norma
prevede  una  riduzione  dell'indennita' ad un importo pari al valore
dichiarato  dal  contribuente,  ovvero, infine, alla natura del suolo
espropriato,  in quanto il correttivo introdotto dalla norma in esame
concerne solo le aree fabbricabili, e non anche i suoli agricoli;
        che,   quanto   al   lamentato   vulnus   all'art. 42   della
Costituzione,  sarebbe  incoerente  con il principio della necessaria
congruita'   dell'indennizzo  espropriativo  la  previsione,  per  la
quantificazione  di  tale  indennita',  di  un  criterio avulso dalle
caratteristiche  essenziali  del bene e privo di alcun riferimento al
valore venale del bene espropriato;
        che  nel  giudizio  innanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   con   il  patrocinio
dell'Avvocatura   generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per  la
manifesta infondatezza della questione, richiamando le argomentazioni
svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 351 del 2000, ed
aggiungendo  che  non  avrebbe ragion d'essere l'operato accostamento
del regime indennitario dei terreni agricoli e di quelli edificatori,
attesa  la diversa determinazione del valore imponibile, agli effetti
della   imposizione   diretta   in  genere,  che  rende  in  concreto
inipotizzabile  per i primi la istituzione di un confronto tra valori
nel senso stabilito dalla norma.
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 16,  comma  1,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504  (Riordino  della  finanza  degli  enti  territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in riferimento agli
artt. 3 e 42 della Costituzione, e' gia' stata dichiarata non fondata
con  la  sentenza n. 351 del 2000 (e, successivamente, manifestamente
infondata  con l'ordinanza n. 539 del 2000), risultando il meccanismo
di  aggancio  (limitativo)  tra  indennita'  di  esproprio  e  valore
dichiarato in sede di ICI tutt'altro che manifestamente irragionevole
o   palesemente   arbitrario,   anche   con   riferimento   alla  sua
applicabilita'  alle  sole  aree  fabbricabili  e  non anche a quelle
agricole, di natura non omogenea alle prime;
        che  pertanto, non essendo stati addotti motivi ulteriori che
possano  indurre  la  Corte  a modificare il proprio orientamento, la
questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.